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    La disciplina del prosseneta tra iura propria e ius commune: la realtà bolognese (secc. XIII-XV)

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    Il saggio intende ricostruire la figura del mediatore attraverso l'analisi delle fonti normative bolognesi (secc. XIII-XV). La centralità del prosseneta nella società economica dell'epoca è testimoniata dalle numerose e diverse fonti giuridiche che se ne occupano: statuti corporativi, statuti cittadini e statuti della Mercanzia, le cui disposizioni dettano le condizioni per esercitare la senseria, gli obblighi e i divieti imposti al mediatore, la tassa che questi è tenuto a versare. Il quadro è completato dall'analisi della dottrina di diritto comune, che si forma parallelamente alle fonti di ius proprium e che con esse convive, talvolta ispirandole e talaltra integrandole

    Dall'Irredentismo alla resistenza: l'impegno politico degli avvocati Eugenio e Mario Jacchia

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    Il saggio ricostruisce l'impegno politico degli avvocati Eugenio e Mario Jacchia, padre e figlio. Entrambi figure di spicco del foro bolognese, furono attivi sostenitori dell'annessione di Trieste all'Italia e dell'intervento italiano nel primo conflitto mondiale, nel quale Mario si distinse come valoroso militare. Dopo un'iniziale adesione al fascismo, gli avvocati Jacchia, ebrei di nascita, si convertirono all'antifascismo: per questo furono perseguitati ed ebbero complicati rapporti con il locale Sindacato forense. Mario Jacchia rivestì un ruolo di primo piano nella Resistenza durante la seconda guerra mondiale, per questo fu arrestato a Parma e da allora di lui non si ebbero più notizie

    Verso la responsabilità limitata. Un percorso storico

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    Il saggio ricostruisce il percorso che ha portato alla nascita e all'affermazione del principio della responsabilità limitata in ambito commerciale: dalle prime compagnie familiari di epoca medievale, caratterizzate da una responsabilità illimitata e solidale, passando per le Compagnie delle Indie, prime embrionali società per azioni di età moderna che in alcuni casi (ma non in tutti) prevedevano il privilegio della limitazione di responsabilità in capo a tutti i soci, fino alle società per azioni del Codice Civile francese, slegate da qualsiasi forma di privilegio e caratterizzate dalla responsabilità limitata per tutti i soci

    Laboratorio scientifico, biblioteca, luogo di studio. Dal Seminario Giuridico (1911) al Dipartimento di Scienze Giuridiche (2000)

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    Il saggio ricostruisce la storia dell'attuale Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna dalle sue origini come Seminario Giuridico (1911) fino alla sua trasformazione in Dipartimento (2000). La ricerca, basata sui verbali del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Istituto, illustra: 1) i principali cronici problemi riguardanti la struttura: mancanza di spazi e carenza di personale 2) la costante crescita della Biblioteca e la sua importanza per la formazione dei giuristi 3) il ruolo della collana "Seminario Giuridico dell'Università di Bologna" per la diffusione delle opere più meritevoli dei ricercator

    L'emersione della responsabilità limitata nella storia del diritto commerciale

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    Il saggio ricostruisce le vicende che hanno portato all'emersione della responsabilità limitata dei soci. L'indagine si snoda a partire dalle prime forme societarie nel medioevo, vale a dire le compagnie familiari, i cui membri avevano una responsabilità illimitata e solidale. Si analizza poi la commenda, una forma contrattuale che assicurava al solo finanziatore non mercante una responsabilità limitata mentre il mercante restava obbligato illimitatamente. Particolarmente accurata è la ricostruzione del dibattito storiografico sulle grandi compagnie coloniali e sui motivi che hanno consentito loro di godere del 'privilegio' della responsabilità limitata; questo connoterà una species di società a partire dalla codificazione napoleonica, tramite la quale verrà recepito anche in Italia

    El Tractatus de proxenetis, et proxeneticis de Benvenuto Stracca (1509-1578)

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    Il saggio ricostruisce la figura e la professione del mediatore medievale attraverso l'analisi del Tractatus de proxenetis, seu proxeneticiis di Benvenuto Stracca. In particolare ci si sofferma sul compenso spettante al mediatore, sulla sua responsabilità e sulla sua possibilità di testimoniare in giudizio

    La riflessione di Prospero Farinacci (+1618) sulla testimonianza del sensale

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    Il saggio intende ripercorrere la posizione della criminalistica italiana circa l’ammissibilità o meno della testimonianza del sensale. A fronte del silenzio di Giulio Claro, un accenno alla questione si ritrova nell’opera di Ippolito Marsili, Egidio Bossi e Tiberio Deciani. È il solo Prospero Farinacci, tuttavia, a sviluppare una riflessione di ampio respiro in merito al divieto – seppur con alcune eccezioni – per il mediatore di rendere le sue dichiarazioni in un giudizio. Una riflessione, quella del giurista romano, che non presenta profili di originalità, ma che riprende la communis opinio in materia ed in specie quanto affermato da Benvenuto Stracca nel suo De proxenetis, et proxeneticis.This essay would like to show the position of Italian criminal doctrine regarding the possibility or not for the mediator to testify. Against the Giulio Claro’s silence, a reference to the issue is in the works of Ippolito Marsili, Egidio Bossi and Tiberio Deciani. The only Prospero Farinacci, however, develops a large reflection about the ban – althought with some exceptions – for the mediator to give testimony in a trial. It is a reflection, that one of the Roman jurist, which has not an original perspective, but recalls the communis opinio on the subject and expecially what has been affirmed by Benvenuto Stracca in his De proxenetis, et proxeneticis

    Libera professione e politica di regime: i Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori

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    Il saggio intende ripercorrere le vicende che hanno portato in età fascista dapprima alla convivenza tra Ordini forensi e Sindacati, fino alla soppressione dei primi e alla concentrazione nei secondi del potere di rappresentanza della categoria, della tenuta degli albi professionali e del potere disciplinare sugli iscritti (Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578), esercitando così un controllo esclusivo sul ceto, in un disegno totalitario che non concedeva più nulla all’autonomia forense

    The risks of whoever trades by sea in the Italian commercial doctrine of the Modern Ages. First considerations

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    Il contratto di assicurazione – come noto – nasce nel Medioevo quale risposta al bisogno di sicurezza dei mercanti, in specie di quelli impegnati nei traffici via mare. Tale contratto viene affrontato per la prima volta in maniera sistematica dalla dottrina giuridica con il trattato De assecurationibus et sponsionibus mercatorum (1488) del portoghese Pedro de Santarém. Il mio saggio si propone di illustrare come la gamma dei rischi per i quali era possibile assicurarsi mutino e si amplino tra XVI e XVIII secolo. A tal fine la ricerca intende indagare la dottrina commercialistica italiana di Età Moderna. In quanto primo risultato di una più ampia ricerca il contributo è incentrato su un solo autore per ciascuno dei secoli dell’Età Moderna. Imprescindibile punto di partenza dell’indagine è il trattato De assecurationibus (1569) di Benvenuto Stracca che, dopo un’ampia spiegazione di carattere generale, analizza una polizza marittima per il trasporto di merci in uso ad Ancona. Sono poi oggetto di riflessione le Ponderationi sopra contrattatione maritima (1692) di Carlo Targa e, in conclusione, il trattato Delle assicurazioni marittime (1786) dell’avvocato Ascanio Baldasseroni, che sistematizza in maniera efficace la dottrina in materia di assicurazione

    Istituzioni cittadine, luoghi di mercato e mercanti a Bologna: un esempio di inclusione tra Basso Medioevo e prima Età Moderna

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    Muovendo da un’analisi delle normative statutarie cittadine, corporative e mercantesche il contributo si propone di illustrare i molteplici rapporti tra la città e i mercanti bolognesi tra Basso Medioevo e prima Età Moderna. Il contributo si snoda lungo tre direttrici. Una prima, che si propone di analizzare il coinvolgimento degli operatori economici nell’organigramma politico-giudiziario cittadino attraverso alcune magistrature. Una seconda, che intende evidenziare l’integrazione anche urbanistica tra i mercanti e la città attraverso una ricostruzione dei luoghi deputati al commercio e alle attività produttive. Un’ultima direttrice, infine, volta a sottolineare gli obblighi reciproci tra mercanti e governo
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