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God save the United States and this honorable Court : il conflitto tra laicità e identità religiosa in America
Il crocifisso come simbolo della laicità dello Stato : commento a Tar Veneto, sezione 3., sentenza 17 marzo 2005, n. 110
Fra Stato e Unione europea : il principio di sussidiarietà sotto esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia
U.S.A.: Da Scalia a Gorsuch : Note minime sul potere di "advice and consent"
Procedimento di nomina dei giudici supremi americani. La sostituzione del giudice Scalia con il giudice Gorsuch tra diritto costituzionale e scontro politico
Discriminazione sul luogo di lavoro e autonomia delle organizzazioni religiose in USA : il caso Hosanna Tabor Evangelical Lutheran Church and School V. EEOC
L’articolo affronta il delicato rapporto le Chiese confessionali e Governo americano relativo ai limiti sulla applicabilità di norme federali sulla discriminazione nei luoghi di lavoro. Tale problematica si inserisce all’interno del più ampio problema del riconoscimento della libertà religiosa nei sistemi democratici pluralisti, e del significato del principio di separazione tra ordini che costituisce uno dei caposaldi del costituzionalismo moderno e contemporaneo. L’articolo prende le mosse dalla sentenza Hosanna Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto la legittimità della c.d. ministerial exception, ovvero di una teoria giurisprudenziale nata in America per bilanciare la libertà organizzativa delle confessioni religiose sancita dal Primo emendamento del Bill of Rights e i diritti dei lavoratori impiegati in tali strutture. In una lunga ed articolata opinione redatta dal Chief Justice Roberts, la Corte suprema ha fornito un’interessante interpretazione delle religious clauses della Costituzione che garantiscono la separazione tra lo Stato federale americano e le numerose confessioni religiose in esso presenti. In prospettiva comparata, il caso Hosanna Tabor costituisce un interessante termine di paragone per il giurista continentale impegnato nel difficile bilanciamento tra l’autonomia e l’indipendenza organizzativa assicurata alle organizzazioni religiose di tendenza e i diritti individuali garantiti ai loro dipendenti
Laicità e libertà di educazione : il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa
Il presente lavoro approfondisce il significato del principio di laicità in Italia e in Europa a partire dalla controversia sorta a seguito della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche del nostro paese, e quindi anche in riferimento alla libertà di educazione riconosciuta dalle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Seguendo questa prospettiva, il presente contributo cerca di definire il significato pratico del principio di laicità in Italia e in Europa, ricostruendone il ruolo di metodo capace di garantire i valori del pluralismo religioso e culturale. che costituiscono una necessità imprescindibile delle democrazie moderne
Da Scalia a Gorsuch : la nomina dei giudici supremi tra «filibuster» e «nuclear option»
Il lavoro si concentra sulla nomina del giudice della Corte Suprema Gorsuch e della battaglia politico-costituzionale tra Democratici e Repubblicani legata a tale scelta. In particolare, per la prima volta, il Senato americano, nell'ambito dell'esercizio del suo potere di advice and consent codificato nell'art. II sez. 2 cl. 2 Cost., ha deciso di esercitare una particolare procedura costituzionale chiamata nuclear option che consente di eludere il filibustering messo in atto dalla minoranza parlamentare. Tale procedura è forse destinata a cambiare il ruolo storico del Senato americano, e si inserisce nella crisi del sistema politico-costituzionale americano degli ultimi anni e acutizzatasi con la discussa elezione del Presidente Trum
I simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralità?
L’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici costituisce una tematica che attraversa tutte le democrazie costituzionali occidentali, creando conflitti di natura giuridica che coinvolgono non solo la tutela dei diritti dei cittadini (e in particolar modo del diritto di libertà religiosa nella sua dimensione positiva e negativa) ma anche la struttura stessa degli ordinamenti costituzionali e la natura dei suoi principi costituitivi (e in particolar modo dei principio di laicità). La vicenda dei simboli religiosi, inoltre, non interessa più solo la dimensione costituzionale dei singoli Stati, ma ha varcato i confini nazionali coinvolgendo il livello sovranazionale e in particolare europeo; sebbene infatti il principio di laicità non sia riconosciuto esplicitamente dai trattati, i valori della tolleranza e del pluralismo religioso ad esso sottesi sono ben radicati nel suo sistema democratico. La Convenzione dei diritti dell’uomo, in particolare, riconosce tali valori, garantendo a tutti cittadini europei la piena libertà professare la propria religione e il contestuale divieto di discriminazione motivi religiosi. Tuttavia l’identificazione di un principio di laicità europeo comune a tutti gli Stati membri appare problematica, perché molteplici sono i modelli attraverso cui i valori della tolleranza e del pluralismo religioso sono concretamente tutelati nei diversi sistemi costituzionali. Prendendo spunto dalla pronuncia della Seconda Sezione della Corte EDU Lautsi v. Italia, il presente lavoro ripercorre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di simboli religiosi e libertà di educare, al fine di verificare sulla base di quali criteri la Corte ha ritenuto la presenza del crocifisso nelle aule italiane lesiva dei diritti sanciti dalla Convenzione,. In questa prospettiva si analizzerà la soluzione che la Corte EDU ha offerto al delicatissimo problema che si pone allorché organismi sovranazionali si pronunciano sul contenuto da attribuire a diritti e libertà fondamentali che ricevono tutele differenti a livello degli Stati nazionali, per verificare se, e in che modo, essa ha adempiuto al suo compito di difensore attento e prudente dei diritti dei cittadini europei e delle specificità proprie di ciascun sistema costituzionale. Il compito della Corte il compito della Corte europea dei diritti dell’uomo appare affascinate e problematico allo stesso tempo; da un lato essa è chiamata a tutelare in modo unitario diritti sanciti dalla Convenzione, garantendo a tutti i cittadini europei la libertà di coscienza e religione; dall’altro è tenuta a rispettare le diverse modalità con cui ciascun ordinamento ha risolto, di volta in volta, i conflitti nati dalla esposizione dei simboli religiosi. Come testimonia la giurisprudenza in materia di libertà religiosa e di educazione, infatti, i giudici di Strasburgo hanno sempre cercato di conciliare le ragioni dell’unità, che si concretizzano in una visione comune e universale dei diritti umani, e quelle della diversità con cui tali diritti vengono garantiti da ciascun Stato membro. Anche nel definire i tratti comuni della laicità in Europa, pertanto, la Corte è chiamata a ricercare un equo bilanciamento che, a partire dai casi concreti, riduca al minimo il sacrificio delle ragioni dell’universalità da una parte, e delle differenze ricchezze di ciascun sistema dall’altra
Federalismo regionalismo e sussidiarietà : forme di limitazione al potere centrale
Nelle società giuridiche contemporanee federalismo e sussidiarietà sono due termini che riflettono l’aspirazione dei popoli e delle comunità politiche ad unirsi e perseguire fini comuni, restando tuttavia separati per conservare le rispettive integrità. La sussidiarietà, in particolare, è un principio “di moda” sia in Europa che in Italia; nel tentativo di trovare il giusto equilibrio tra unità e diversità, tra centro e periferia, il legislatore europeo prima e quello italiano poi hanno dato espresso riconoscimento al principio, inserendolo, rispettivamente, nel Trattato sull’Unione Europa e nella Costituzione Repubblicana. In entrambi gli ordinamenti, pertanto, esso costituisce oggi una clausola costituzionale di ripartizione delle competenze in grado di incidere profondamente sui rispettivi impianti “federali”; tuttavia le modalità con cui tale principio opera nei due sistemi divergono sensibilmente, perché diverse sono le ragioni storiche che hanno animato – ed animano – il federalizing process italiano ed europeo. Per cogliere fino in fondo la natura giuridica del principio di sussidiarietà e la sua capacità di assicurare un reale equilibrio tra i diversi livelli di governo, è necessario pertanto studiare come esso funziona, come è interpretato, come è applicato in ciascun ordinamento. Quale tutela reale offre la sussidiarietà ai livelli di governo più vicini ai cittadini? E in che modo la Corte di giustizia e la Corte costituzionale hanno svolto, nei rispettivi ordinamenti, il difficile compito di arbitro delle competenze, di custodi dei confini tra centro e periferia? Solo rispondendo a tali quesiti è possibile verificare se e come il principio di sussidiarietà sia in grado di condizionare i processi federali di ciascun sistema, e di trovare quella “quadratura del cerchio” che sintetizza il telos del federalismo: difendere le ragioni dell’unità e quelle della diversità
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