257 research outputs found
C. Iasevoli, Sentenza Taricco e legittimo affidamento delle parti
Nella vicenda Taricco, la Corte di giustizia sembra ignorare che la prescrizione, indipendentemente dalla natura giuridica, conduca sempre all'inefficacia della sanzione, essendo una causa di estinzione del reato e, quindi, dei presupposti della punibilità. A ciò si aggiunga il dato che se è maturata la prescrizione significa che il processo è divenuto irragionevole. Ciò nonostante la sentenza Taricco perviene ad affermare la disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione e la proroga del suo termine, ritenendo che esse non comportino una lesione dell'art. 7 Cedu. Secondo questa ricostruzione, la prescrizione ha natura processuale ed è governata dal principio del tempus regit actum. Anche se fosse così siamo convinti che non si potrebbe pervenire ad una sua modifica in malam partem, ossia, alla sua disapplicazione in corso di processo
C. Iasevoli, Ancora abusi in materia di intercettazione
La delega in materia di intercettazioni (art. 1 comma 84, lett. a, b, c, d, della legge n. 103 del 2017) non riduce gli ambiti di discrezionalità inerenti all'uso di un mezzo di ricerca della prova, che si presta a processare la storia, la politica e la vita delle persone. La convinzione è che il pubblico ministero o il giudice, che abusino della funzione violano il vero principio etico della democrazia: l'osservanza delle regole in un sistema multilivello dei diritti
C. Iasevoli, La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?
La delega, di cui all'art.1 comma 16 lett. a l. n. 103/2017, prevede l'ampliamento della procedibilità a querela al fine di migliorare l'efficienza del processo penale e di ridurre i carichi della giurisdizione. Il potere attribuito al Governo implica, pertanto, delicate valutazioni discrezionali, che presuppongono operazioni di bilanciamento assai complesse, relative al giusto contemperamento di interessi contrapposti. Rimettere al titolare del bene giuridico la valutazione in ordine alla concretezza dell'offesa, significa porre nella sua disponibilità l'azionabilità della tutela penale e l'instaurazione del processo. La querela esprime un'esigenza di politica criminale sottesa all'an del processo e alla sussidiarietà dello strumento penale; in questo contesto assume centralità la storicità del fatto in maniera autonoma rispetto al reato, orientandosi verso la concretezza dell'azione. Siamo di fronte ad un modello di privatizzazione della tutela penale
Il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione nel sistema cautelare
Il divieto temporaneo di contrattare con la p. a. si sostanzia in una manifestazione peculiare dell’esigenza di neutralizzazione dell’indagato/imputato rispetto all’eventualità, concreta ed attuale, che egli commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Il meccanismo è basato sul giudizio prognostico di pericolosità, che, tral’altro, è tipico delle misure di sicurezza. L’osservazione riporta al centro dell’analisi taluni profili problematici, che, da sempre, caratterizzano la strutturazione dell’art. 274 lett. c) c.p.p., primo, fra tutti, l’implicito riconoscimento della responsabilità del soggetto in relazione al fatto/oggetto dell’accertamento. Da qui lo sbilanciamento dell’operazione di contemperamento tra inviolabilità della libertà personale e sicurezza sociale, in cui a prevalere è quest’ultima componente. Ora, non si vuole mettere in discussione che le istanze di difesa sociale e il bisogno di sicurezza della collettività siano confacenti alla stessa organizzazione interna dello stato; ma il punctum dolens sta nell’individuazione delle forme di prevenzione compatibili con il tessuto assiologico della Costituzione .
E, in termini di tenuta delle garanzie, non è sufficiente ad attenuare gli effetti della ‘squilibrata’ operazione di bilanciamento, la pretestuosa affermazione di una natura accessoria dell’esigenza specialpreventiva, in virtù della configurazione congiunta ad altra esigenza cautelare .
Anzi, è proprio la tesi dell’accessorietà a costituire l’escamotage per la legittima emanazione di una misura cautelare personale a tutela della collettività: essa trasforma la vicenda processuale in occasione di strumentalizzazioni e di abusi autorizzati
C. Iasevoli, Ragioni e prospettive di riforma del processo penale minorile
L'ambigua formulazione dell'obbligo di immediata declaratoria della non imputabilità; i profili di incostituzionalità dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza; Il substrato inquisitorio del perdono giudiziale; il diritto al trattamento differenziato in sede di esecuzione della pena sono tutti temi che implicano una riforma del processo penale minoril
C. Iasevoli, La Cassazione penale: 'giudice dei diritti'. Tra chiusura al fatto e vincolo del precedente
L'attuale ricerca di una funzione stabilizzatrice nel contemperamento sempre difficile tra diritto e valori impone l'interrogativo della possibile armonizzazione dei principi dello stato di diritto, di derivazione illuministica, in particolare separazione dei poteri e soggezione del giudice alla legge, con l'accresciuta complessità sociale, con il pluralismo degli ordinamenti e fonti, con l'espansione degli spazi della giurisdizione, nonché con la centralità del caso. A venir in questione, come fattore di riduzione della complessità è una rinnovata funzione nomofilattica, da espletarsi, avendo come linea metodica privilegiata, la realizzazione dei postulati del principio di ragionevolezza, essenziale per realizzare un'interpretazione conforme ai principi/valori costituzionali, al diritto dell'Unione europea, alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, e di assicurare la prevedibilità delle decisioni
C. Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale. Verso l'autonomia dalla Costituzione?
l'indagine sulle nuove prospettive per la Cassazione penale coinvolge tensioni e contraddizioni, che caratterizzano l'attuale ricerca di una funzione stabilizzatrice nel contemperamento, sempre difficile, tra diritto e valori. Ed è qui che si pone l'interrogativo della possibile armonizzazione dei principi dello stato di diritto, di derivazione illuministica - in particolare: separazione dei poteri e, dunque, legalità e soggezione del giudice alla legge - con l'accresciuta complessità sociale, con il pluralismo di ordinamenti e fonti, con l'espansione degli spazi della giurisdizione, nonché con la centralità del caso
C. Iasevoli, La competenza a decidere il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, e il debutto in Cassazione del diritto all'educazione del minore
La questione inerente alla competenza funzionale del giudice dell'udienza preliminare minorile a celebrare il giudizio abbreviato, richiesto a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato, è stata rimessa alle Sezioni unite. Su questo fronte si rinvengono indirizzi giurisprudenziali contrastanti, dal momento che non mancano orientamenti secondo cui la competenza spetterebbe al giudice per le indagini preliminari in composizione monocratica
C. Iasevoli, Verdade substancial e verdade processual
A observação da Grundnorm, mesmo revelando costumes jurisprudências supranacionais dirigidos a limitar a relativização do contraditório nas provas estruturalmente incompatíveis com a sua produção do contraditório nas provas estruturalmente incompatíveis com a sua produção dialética , ou seja, aquelas que segundo a Corte de Estrasburgo estão em contraste com o art. 6, par. 1 e 3, d da CEDH, pressiona outras, percebendo a exigência metodologica de definir-se taxativamente as exceções (art. 111 co. 5 Constituição), identificando-as, exatamente, no consentimento do imputando , na comprovada impossibilidade objetiva, na provada conduta ilícita
La Cassazione "giudice dei diritti"
Sul versante della tutela delle situazioni soggettive protette si avverte il ‘peso’ crescente del diritto giurisprudenziale. Ed è qui che si manifesta la problematicità del rapporto giudice-legge a fronte di talune opzioni di politica criminale, che si sostanziano in una delega in bianco all’interprete. Se la legge non adempie ad un’effettiva funzione di orientamento non può ‘condizionare’ la discrezionalità del giudice, né mutarla da libera in normativamente orientata, strada attraverso cui si determina la reciproca strumentalità tra diritto e prova, evitando il rischio di inversione dell’onere della prova.
Ciò accade soprattutto per il ‘sommerso’, che resta fuori dal processo penale, cioè per quella parte di storicità del fatto, che non assurge a tipicità offensiva.
L’esemplificazione è offerta, ancora una volta, dalle sezioni unite Mannino, che in virtù del criterio di tipizzazione causale pervengono – nell’ottica di contenere l’indeterminatezza della figura di ‘concorso esterno’ in associazione mafiosa – all’esclusione della rilevanza probatoria di ‘indicatori’ di mera disponibilità o di vicinanza all’associazione , dal momento che il criterio della tipizzazione causale non ammette la rilevanza della causalità in senso psicologico: mi riferisco, ad esempio, alla diffusione della cultura criminale .
Tutto ciò esce dall’area della giurisdizione di accertamento del fatto e della responsabilità ed entra nel processo di prevenzione; esce dal concetto giuridico di partecipazione ed entra nella delega in bianco della categoria del ‘sospetto’di appartenenza all’associazione mafiosa, presupposto per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale o dell’obbligo di soggiorno e, contestualmente, per l’ambito di attività delle misure patrimoniali.
Su questo terreno si scopre che la motivazione del provvedimento è lo strumento a cui è affidata l’effettività della tutela dei diritti fondamentali
- …
