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    Il "costo" del tempo nelle procedure ad evidenza pubblica: brevi riflessioni sul danno da ritardo

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    Il contributo, traendo spunto da due recenti sentenze del TAR Umbria e del TAR Abruzzo, approfondisce la tematica del danno da ritardo sotto il profilo dell’interesse tutelato dall’obbligo normativamente previsto della conclusione del procedimento in un termine certo che, alla luce della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, deve essere rinvenuto nell’interesse alla certezza dei tempi dell’Amministrazione, svincolato dalla eventuale soddisfazione del bene della vita finale, nonché della natura extracontrattuale della responsabilità civile dell’Amministrazione di cui all’art. 2 bis della Legge n. 241 del 1990. Infine, Il contributo esamina il profilo della valutazione del comportamento del danneggiato di fronte all’inerzia dell’Amministrazione alla luce dei principi posti dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 ed in particolare del principio fondato su una interpretazione rigida dell’art. 1227 c.c. che porta ad affermare che la condotta del danneggiato deve essere “collaborativa” nel senso che egli non solo deve porre in essere tutti gli strumenti processuali che l’ordinamento appronta a tutela del proprio interesse, ma deve anche assumere tutti quegli atti di iniziativa che siano finalizzati a stimolare l’azione dell’Amministrazione, con l’unico limite del “sacrificio apprezzabile”

    L’ACQUA: DIRITTO DELLA GENERAZIONE PRESENTE, DOVERE NEI CONFRONTI DELLE GENERAZIONI FUTURE?

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    Il contributo, dopo un excursus sull’evoluzione del bene acqua dalla disciplina codicistica al D.Lgs. n. 85 del 2010 e l’analisi delle ragioni che hanno portato il legislatore alla quasi totale “demanializzazione” dell’acqua, affronta la tematica della configurabilità del diritto fondamentale all’acqua nell’ordinamento internazionale, europeo ed italiano anche in assenza di una sua formale codificazione. Ritenendo, alla luce della più recente dottrina internazionalistica e di una parte della dottrina costituzionalistica, sussistente nel nostro ordinamento un diritto fondamentale all’acqua riconosciuto e tutelato ai sensi dell’art. 2 Cost., viene quindi affrontato il problema della determinazione dei livelli essenziali che garantiscano un accesso all’acqua (o quantomeno al fabbisogno minimo necessario) uniforme su tutto il territorio nazionale. Infine, il contributo analizza la tematica della configurabilità del diritto all’acqua come diritto delle generazioni future, ovvero come dovere della generazione presente nei confronti delle generazioni future, alla luce delle più recenti posizioni dottrinali

    L'organizzazione amministrativa del sistema dell'istruzione: compatibilita' costituzionale del modello

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    La riflessione sull’organizzazione del sistema scolastico e sulla compatibilità con il modello costituzionale prende le mosse dalla “Proroga dei termini in materia di istruzione” posta in essere dai cc.dd. Decreti Milleproroghe del 2010 e del 2011, con la quale è stata di fatto congelata la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola contenuta nel D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, che aveva riformato gli organi collegiali della scuola, a norma dell’art. 21 della Legge n. 59 del 1997. L’indagine si sviluppa lungo un percorso che muove proprio dall’analisi dei principi in materia di istruzione contenuti nella Legge n. 59 del 1997, ed in particolare dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lett. q) e all’art. 21, la cui formulazione, al di là delle intenzioni del legislatore, non ha reso possibile la realizzazione di un vero e proprio modello di amministrazione decentrata dell’organizzazione scolastica. Il quadro di riferimento muta, poi, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale è stata rivisitata la funzione di indirizzo e coordinamento degli organi dell’Amministrazione centrale ed è stato ridefinito il ruolo degli organi collegiali del sistema scolastico quali sedi di raccordo e di concertazione tra i diversi attori del sistema istruzione, ivi comprese le istituzioni scolastiche, che non sono evidentemente rappresentate nel sistema delle Conferenze. Ma la disciplina positiva degli organi collegiali territoriali della scuola, sia che si faccia riferimento a quella attualmente vigente (D.Lgs. n. 279 del 1994), sia che si faccia riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 233 del 1999, mai attuata, non pare porsi in linea con i principi costituzionali. In particolare rileva il contrasto con il principio di leale collaborazione, risultando, sul piano dell’organizzazione amministrativa, trascurati i livelli di governo diversi dallo Stato, con la conseguente impossibilità per Regioni, Enti Locali ed Istituzioni Scolastiche, tutti titolari di sfere di attribuzione costituzionalmente sancite e garantite, di esercitare le proprie prerogative e di partecipare al governo del sistema nazionale di istruzione. Una contrarietà al modello costituzionale che, al contrario, non si rileva sotto il profilo della competenza, potendo rinvenirsi la fonte del potere statale nell’art. 117, comma 2, lett. g), e/o, anche, nella lett. m) del medesimo comma

    I SOGGETTI DELLA RICOSTRUZIONE. BREVI NOTE SULLA NATURA DEI CONSORZI OBBLIGATORI TRA PROPRIETARI - NOTA A T.A.R. ABRUZZO, L'AQUILA, 12 SETTEMBRE 2012, N. 555

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    Il presente contributo affronta alcuni profili problematici relativi alla natura giuridica dei consorzi tra proprietari delle singole unità immobiliari che costituiscono l’aggregato edilizio disciplinati dall’art. 7 dell’O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 ed ora dall’art. 67 quater, c. 4, del D.L. n. 83 del 2012. In particolare, dopo la disamina della disciplina positiva dei consorzi obbligatori e dell’interesse pubblico sottostante alla loro istituzione, che li qualifica come strumenti di attuazione dell’interesse pubblico alla ricostruzione, il contributo affronta il problema della possibile qualificazione dei consorzi come organismi di diritto pubblico, attraverso l’analisi dei singoli elementi che, in base alla normativa comunitaria, concorrono a definire tale tipologia di ente.This paper addresses some problematic aspects related to the legal nature of the associations between owners of individual units that make up the aggregate building governed by art. 7 of the Ordinance. P.C.M. n. 3820 of 12 November 2009 and now art. 67 c, c. 4, of Decree n. 83, 2012. In particular, after the examination of the positive discipline of mandatory consortia and the public interest underlying their establishment, which qualifies them as instruments for implementing the reconstruction of the public interest, the contribution deals with the problem of the possible qualification of consortia such as bodies public, through the analysis of individual elements that, in accordance with Community legislation, help to define the type of entity

    La perequazione urbanistica nell'esperienza regionale calabrese

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    La disciplina della perequazione urbanistica è stata introdotta dall'art. 54 della Legge Urbanistica Calabrese che ha optato per il modello di perequazione generalizzata a priori, che assurge a principio generale e fondante della pianificazione, considerata la scelta regionale della obbligatorietà dello strumento perequativo. Una scelta, questa, che si riflette anche sulla pianificazione di area vasta in cui la Regione opera una sorta di "compensazione di area vasta" - che, atecnicamente, nelle Linee Guida regionali viene definita "perequazione territoriale" -, sia a livello intercomunale, con il Piano Strutturale in Associazione, sia a livello provinciale, con il PTCP, prevedendo dei meccanismi compensativi che consentano di distribuire equamente tra i Comuni di un'area i costi ed i benefici di una scelta pianificatoria che coinvolge una vasta area. La L.U.R. Calabria prevede i tradizionali strumenti per l’attuazione della perequazione; tuttavia, la disciplina dell’art. 55 della Legge relativa alla S.T.U. consente una breve riflessione circa la possibilità di configurare quest’ultima quale strumento di attuazione della perequazione alla luce di recenti orientamenti dottrinali
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