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I contratti pubblici nel pensiero di Giuseppe Morbidelli
Il contributo analizza la riflessione giuridica di Giuseppe Morbidelli sul tema dei contratti pubblici. Rilevante è il discorso sui principi emergenti dalle direttive europee che hanno la forza di imporsi sui principali temi di diritto amministrativo di parte generale. La disciplina dei contratti pubblici ha contribuito a riscrivere pagine fondamentali del diritto amministrativo in tema di ente pubblico, provvedimento amministrativo, accordi, concessioni, risarcibilità degli interessi legittimi. etc. Analogamente - con le direttive ricorsi su cui Morbidelli per primo ne ha colto l'importanza - anche il processo amministrativo ha subito radicali mutamenti sia in materia di tutela cautelare, che di ampliamento degli orizzonti di tutela
Commento all’art. 179 - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Il commento, nell’evidenziare come la norma riprenda sostanzialmente l’impostazione dell’art. 8 della Direttiva 2014/23/UE e dell’art. 167 del previgente Codice dei contratti pubblici (mettendone in evidenza le minime differenze formali), pone l’attenzione sull’importanza centrale che assume la determinazione del valore della concessione ai fini di una corretta impostazione dello stesso rapporto e, quindi, delle procedure di affidamento e della fase di esecuzione contrattuale. Con ciò
mettendo in evidenza come la stessa valorizzazione economica delle prestazioni oggetto di un rapporto di concessione rilevano, in realtà, sin dalla fase propedeutica di valutazione preliminare
sulla convenienza e fattibilità dell’operazione di PPP a fini di programmazione, per poi assumere incidenza costante, in pendenza di rapporto, ai fini della verifica del trasferimento del “rischio operativo” in capo al concessionario
Commento all’art. 192 – Revisione del contratto di concessione
Il contributo delinea la disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di revisione dei rapporti di concessione ponendo l’attenzione sulla collocazione della norma sia all’interno della disciplina dedicata alla peculiare figura contrattuale (riconducibile al pi ampio quadro delle forme di PPP), sia nell’impianto sistematico del D.Lgs. n. 36/2023 che, proprio in virtù della funzione ordinante e nomofilattica assegnata ai “principi generali” della Parte I del Libro I (in particolare, “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale) consente di meglio cogliere la portata dell’istituto revisionale, inteso come rimedio manunetivo. Della revisione delle concessioni il commento focalizza, in stretta correlazione con la disciplina della Direttiva 2014/23/UE, i presupposti e le condizioni di applicazione anche alla luce della giurisprudenza europea e nazionale
Commento art. 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
Il cd. “rischio operativo” ed il suo corretto ed effetivo trasferimento in capo all’operatore
economico rappresenta senza alcun dubbio l’elemento caratterizzante, in termini di essenzialità, i
rapporti di PPP e delle concessioni in particolare, come certamente evidenziato dal quadro
disciplinare previgente in derivazione da quello europeo.
La norma in commento non si è limitata a riprendere questa impostazione, su cui si è fondata e si
fonda la distinzione tra concessioni e appalti, ma le conferisce una portata generale, riferita non solo
alle concessioni di lavori e di servizi, ma anche a tutti i rapporti di “partenariato pubblico privato”.
In quest’ottica l’art. 177 del nuovo Codice - con la definizione del “rischio operativo”, con la
precisazione delle condizioni per la sua effettiva traslazione e con la stretta correlazione con
l’“equilibrio economico-finanziario” del rapporto - rappresenta il punto focale della nuova
disciplina in grado di consentire il superamento di ataviche incertezze, quali quelle che hanno
soprattutto caratterizzato le figure concessorie non trilaterali in senso proprio, prive di rischi sul lato
della domanda (“opere fredde” e “opere tiepide”).
La chiarificazione operata dall’art. 177 ruota proprio intorno al concetto di “traslazione del rischio
operativo” (rapportato al “valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
del concessionario”) legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e che può
riguardare la domanda effettiva del mercato o la messa a disposizione del bene e/o del servizio da
parte del concessionario con il “livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto” e che per
questo deve essere commisurato alla capacità dell’operazione di generare valore nell’arco di
efficacia del contratto e di garantire un’adeguata redditività al capitale investito e di generare flussi
di cassa sufficienti al rimborso del finanziamento, fermo retsanto che in “condizioni operative
normali”,non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione
Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome
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Il recupero della natura relazionale del diritto e l’oltrepassamento della modernità giuridica. Dialogando con Paolo Grossi
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
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Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’Allegato II A sia servizi elencati nell’Allegato II B
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’Allegato II A sia servizi elencati nell’Allegato II
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