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Grovigli normativi ed ‘efficientismo’ punitivo nella risposta sanzionatoria all’emergenza Covid-19. Una ‘guerra’ combattuta con le armi della decretazione d’urgenza
La velata “ammissione di colpa” dei giudici di legittimità: la sentenza dichiarativa di fallimento è (e non può non essere) condizione oggettiva di punibilità nei reati di bancarotta prefallimentare
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13910 del 2017 (sentenza Santoro) sembra aver superato (per ora) l’annosa diatriba interpretativa relativa alla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati di bancarotta prefallimentare. I giudici di legittimità hanno (finalmente) affermato che «la dichiarazione di fallimento ha funzione di mera condizione oggettiva di punibilità». Si tratterebbe di un cambio di rotta sicuramente responsabile, anche se, volgendo un rapido sguardo alle asserzioni giustificatrici nei confronti dell’orientamento giurisprudenziale “tradizionale”, l’apparente portata rivoluzionaria della pronuncia risulta quanto meno ridimensionata.
Tra le affermazioni maggiormente persuasive della sentenza Santoro si devono certamente segnalare l’abbandono delle vetuste dogmatiche che hanno contribuito ad alimentare il sospetto e l’idiosincrasia nei confronti della categoria giuridica delle condizioni oggettive di punibilità ex art. 44 c.p. e il ridimensionamento dell’“entropia” tra premesse e conclusioni ravvisabile nel percorso logico-argomentativo con cui la giurisprudenza tradizionale ricostruiva il ruolo della dichiarazione di fallimento nei reati in questione.
Non si può non osservare, tuttavia, come nella pronuncia aleggi una sorta di riverenza nei confronti del passato, dando quindi luogo a un revirement solo timido: talune soluzioni interpretative proposte della Corte, infatti, specialmente sull’incidenza sistematica dell’elemento-evento condizione, rischiano di arrestarsi al livello di mere petitiones principii
La condotta di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione nell’ambito del libero esercizio di prestazioni sessuali. A proposito della sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale (caso Tarantini)
Nell’ambito del noto caso Tarantini, la Corte d’Appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, nn. 4) e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin), nella parte in cui si attribuisce rilevanza penale alla condotta di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata”, ravvisando, inter alia, una possibile violazione del principio di necessaria offensività, considerato (già) nella sua dimensione di offensività “in astratto”.
Il Giudice delle Leggi ha ritenuto, tuttavia, non fondate le eccezioni in quanto «anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo».
La Consulta, inoltre, nel riaffermare la costituzionalità delle scelte di criminalizzazione in materia di prostituzione, sembra valorizzare una nozione oggettiva (o impersonale) del bene “dignità”
L'illecita esportazione del "Ritratto di Isabella d'Este". Considerazioni sull'interesse giuridico tutelato dall'art. 174 d.lg. n. 42 del 2004
Nella vicenda relativa all’esportazione del “Ritratto di Isabella d’Este”, attribuito a Leonardo da Vinci, la Corte di cassazione ha confermato la nozione “reale” di patrimonio artistico rilevante ai fini dell’art. 174 del c.d. Codice dei beni culturali, delitto che, inoltre, non costituirebbe un reato meramente “finanziario”. La pronuncia ribadisce che l’innegabile “imprecisione” della formulazione della fattispecie comporta profili di incertezza nell’individuazione dell’interesse giuridico tutelato e, di conseguenza, non poche criticità sul versante dell’elemento soggettivo del reato
La declaratoria di non punibilità di cui all’art. 26 D.P.R. 448/1988 nella fase delle indagini preliminari e l’obbligo di fissazione dell’udienza preliminare: la dialettica tra il favor minoris e il favor innocentiae
Il sistema sanzionatorio previsto dal Codice della privacy. Obblighi eurounitari di tutela (penale?) e le fattispecie incriminatrici "meramente sanzionatorie"
Gli atti persecutori. Gli elementi costitutivi della fattispecie e la definizione dei rapporti reciproci con altre norme incriminatrici.
Limiti spaziali di validità della responsabilità "da reato" degli enti: applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all'ente "italiano" per reato commesso all'estero e all'ente "straniero" per reato commesso in Italia
Il presente contributo intende soffermarsi su due aspetti, speculari, che vengono in rilievo nella dimensione internazionale del d.lgs. n. 231 del 2001. Da un lato l’ipotesi, disciplinata all’art. 4, in cui il reato da cui dipende la responsabilità “amministrativa” dell’ente, posto in essere nel suo interesse o vantaggio da uno dei soggetti di cui all’art. 5 (soggetto apicale o sottoposto all’altrui direzione), sia commesso all’estero; dall’altro quella, relegata ai margini della “parte generale” del d.lgs. n. 231/01, in cui il reato-presupposto sia commesso in Italia, nell’interesse o vantaggio di ente “straniero”: dunque, la responsabilità delle imprese italiane per reati commessi all’estero, ove queste operino nelle più diverse forme e, per altro verso, l’eventualità di un’elusione della disciplina del d.lgs. 231/2001 da parte di imprese (anche) non aventi succursali in Italia, ma operanti nel territorio nazionale
