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Profili di responsabilitá penale delle strutture sanitarie per la gestione dei rifiuti
L'elaborato si propone l’esame della disciplina concernente la gestione dei rifiuti da parte delle strutture sanitarie, siano queste pubbliche o private, e le – conseguenti – responsabilità pena- li che possono sorgere in capo alle persone fisiche e giuridiche laddove si ravvisi una scorretta am- ministrazione dei rifiuti prodotti ovvero nel caso in cui si verifichino pregiudizi per la salute pub- blica e l’ambiente.
A tal fine si rende necessario un esame delle principali disposizioni normative di riferimento, una menzione degli illeciti che possono essere commessi nel suddetto ambito ed, ancora, un esame del- la giurisprudenza di legittimità
IL REATO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA ED I LABILI CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ DEL TERZO PROPRIETARIO DEL FONDO.
Con la sentenza che si annota la suprema Corte esamina il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata. L’elaborato si propone di approfondire i principali orientamenti dottri- nali e giurisprudenziali circa la responsabilità del terzo proprietario del fondo per la discarica ivi realizzata da altri, soffermandosi – soprattutto – su quello (condiviso dalla pronuncia in commen- to) che esclude l’esistenza di una posizione di garanzia e di un potere impeditivo in capo al proprietario dell’area interessata dalla discarica, che – al più – potrà essere ritenuto concorrente nel reato
La chiusura del caso “Tamoil Cremona”: la nuova (ed ultima) pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nel rigettare il ricorso promosso ex art. 625-bis c.p.p. dal gestore della raffineria Tamoil di Cremona, ha definitivamente concluso il noto caso che vedeva coinvolto il responsabile del citato impianto industriale per l’avvelenamento delle acque di falda, superficiali, intermedie e sotterrane, limitrofe allo stabilimento. Il contributo, prima di prendere in esame il ricorso straordinario e la disposizione codicistica che lo regola, ripercorre le tappe fondamentali della vicenda Tamoil e si sofferma sul delitto di disastro innominato che, prima dell’avvento dell’art. 452-quater nel codice penale (quest’ultimo volto a regolare una specifica ipotesi di disastro lesiva del bene ambiente), veniva largamente impiegato dalla giurisprudenza per contrastare le più gravi forme di compromissione ambientale
Il delitto di inquinamento ambientale nuovamente al vaglio della S.C. tra soluzioni e criticità (nota a Cass. pen. n. 9736/2020)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 452-bis cod. pen. per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie, in quanto le espressioni utilizzate per descrivere il fatto vietato sono sufficientemente univoche, sia per quanto riguarda gli eventi che rimandano ad un fatto di danneggiamento e per i quali la specificazione che devono essere “significativi” e “misurabili” esclude che vi rientrino quelli che non incidono apprezzabilmente sul bene protetto, sia per quanto attiene all’oggetto della condotta precisamente descritto ai nn. 1) e 2) della norma incriminatrice
M’ILLUMINO DI MENO1: QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI PROFILI PENALI DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO.
Il presente contributo – partendo dall’esame di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha affermato la penale responsabilità del gestore di un locale pubblico, per aver violato la legge quadro sulle aree protette (L. 349/1991) e provocato nell’esercizio della propria attività, all’interno di un parco naturale, emissioni sonore ad altissimo volume ed emissioni luminose di forte intensità, entrambe idonee a causare un rilevante disturbo all’habitat naturale e agli utenti del parco – si propone di svolgere una disamina del c.d. inquinamento luminoso, su cui però non è ancora intervenuto il legislatore nazionale né per regolare il fenomeno dal punto di vista amministrativo né per sanzionarlo penalmente, indugiando poi sulla rilevanza che potrebbe avere il diritto penale nel contrasto a tale nuova forma di inquinamento
CONSIDERAZIONI SUL RUOLO DEL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE NEL CONTRASTO AI CRIMINI CONTRO L’AMBIENTE
Il contributo intende approfondire il ruolo che il diritto penale internazionale può e potrà
avere nel contrasto ai disastri ambientali atteso che, sempre più spesso, dinnanzi a danni
che vanno ad incidere gravemente sull’ambiente e sulle sue risorse – sulla scia dei
reclami dell’opinione pubblica mondiale che invoca il ricorso alla sanzione penale –
stanno emergendo proposte volte ad ampliare l’ambito di operatività del diritto penale
internazionale per permettere allo stesso di intervenire anche nel caso di crimini contro
l’ambiente sia nei confronti delle persone fisiche sia nei riguardi delle persone giuridiche. Obbiettivo del presente scritto è quindi quello di valutare se sia possibile
«gestire» la minaccia ambientale con gli attuali strumenti forniti dal diritto penale
internazionale e se sia necessario – o meno – introdurre un nuovo specifico crimine
internazionale (quello cd. di ecocidio)
IL RISCHIO EPIDEMICO NEI LUOGHI DI LAVORO TRA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE FISICHE E PROFILI DI CORPORATE LIABILITY.
Per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, sono stati emanati diversi decreti volti a contenere il diffondersi del contagio mediante l’impiego di misure urgenti, preventive e cautelari, dirette a coniugare la necessaria prosecuzione delle attività produttive con le garanzie di sicurezza e salubrità degli ambienti lavorativi. Ne sono conseguiti nuovi e significativi obblighi per i datori di lavoro, tenuti a salvaguardare la salute dei propri lavoratori, sia per dovere etico sia perché la posizione di garanzia che rivestono impone – per evitare responsabilità penali – di impedire il verificarsi eventi lesivi. Il contributo intende quindi approfondire i risvolti penali dell’emergenza Covid-19, prendendo in esame i profili di responsabilità delle persone fisiche e giuridiche datrici di lavoro nel caso in cui il contagio avvenga in occasione del lavoro e sia eziologicamente riconducibile ad una loro azione od omissione
Il delitto di avvelenamento di acque alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione
Il contributo si propone di analizzare il reato di avvelenamento di acque, recentemente esaminato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 25547/2018 e nella pronuncia n. 48548/2018. Entrambe le decisioni prendono dettagliatamente in considerazione il delitto ex art. 439 c.p., contestato nelle due vicende nella forma colposa di cui all’art. 452 c.p. . Le sentenze delineano i tratti caratteristici del reato de quo, qualificandolo come reato di pericolo presunto e concordano circa la sua natura di reato istantaneo ad effetti permanenti, tuttavia divergono circa il momento in cui possa dirsi concluso l’iter criminis e quindi sul dies a quo per il decorso della prescrizione.The present contribution is intended to investigate the crime of water poisoning which has been recently examinated by the Supreme Court in the judgment number 25547/2018 and in the ruling number 48548/2018. Both decisions take into account the crime ex article 439 of the criminal code, disputed in the two events in the form of negligence, referred to the article 452 of the criminal code. The judgments outline the characteristic features of the offence in question, classifying ita s alleged danger crime and they agree with its nature of instantaneous crime with permanent effects, but they differ about the time when it can be considered concluded the iter criminis and therefore, the starting point of the prescription of the crim
La Corte costituzionale “salva” la procedibilità d’ufficio delle lesioni stradali gravi o gravissime
Il contributo commenta la sentenza n. 223 del 25 settembre 2019 , con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 – sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dal Tribunale ordinario di La Spezia con ordinanza dell’8 ottobre 2018 – nella parte in cui lo stesso non prevede che siano procedibili a querela i delitti previsti dall’art. 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali gravi e gravissime), non aggravati ai sensi dei commi successivi
The right to life of people convictec in Italy to life in prison: among recent jurisprudental assesment and perspective de jure condendo
The present article addresses the issue of the right to life from a double perspective. If – in fact – the protection of life must induce the legislator to introduce particularly effective sanctions to protect this right from unjustified aggression, on the other hand, the punitive claim of the State cannot exclusively consist, in any case, in the neutralization of the offender for life, since this would constitute an exploitation of the human being for contingent porpouses of criminal policy and would be in contrast with the re-educational function of the penalty, as it is provided by the Article 27, par. 3., of the italian Constitution and with the principle of human dignity.
A similar prejudice would seem to be recognized in the case of life imprisonment, which – as a perpetual penalty – limits (and we will see later how) any possibility of liberation of the condemned and frustrates his expectations and hopes.
In detail, therefore, the paper will examine the recent developments of the jurisprudence of the European Court of Human Rights and of the Constitutional Court on life imprisonment, trying to highlight the illegality not only of the so-called “life imprisonment impediment” (as it was recently affirmed by the ECHR and by the Constitutional Court) but – more generally – also to life imprisonment in all its forms and to propose – de lege ferenda – possible alternatives to the perpetual sanction, necessary to protect the right to life and hope of the offender
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