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    Covid 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria

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    La pandemia in atto pone la questione del difficile bilanciamento tra la garanzia dei diritti di chi eventualmente possa aver subito un danno ingiusto durante l’emergenza sanitaria e l’esigenza di tutelare - anche rispetto al rischio di subire azioni civili e penali del tutto infondate - chi, a costo della propria vita, è in prima linea nella lotta al virus. Si tratta, pertanto, di accertare se – per realizzare tale non semplice equilibrio – sia necessaria una legislazione speciale della responsabilità sanitaria dell’emergenza, che interverrebbe a distanza di soli tre anni dall’entrata in vigore della legge di riforma Gelli Bianco oppure se l’ordinamento vigente disponga già di strumenti adeguati per un equo contemperamento degli interessi in conflitto anche a fronte del tragico ed eccezionale contesto provocato dal Covid 19

    L'azione di recupero della struttura nei confronti del sanitario tra Corte dei Conti e giudice ordinario

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    Il commento - nell’esaminare il tema dell’azione di “recupero” della Corte dei conti nei confronti del sanitario responsabile di un danno erariale indiretto - si sofferma sui principi affermati dal recente arresto di Cassazione n. 28987/2019 nonché sulle novità introdotte dall’art. 9, L. n. 24/2017. Al contempo, alcune riflessioni sono dedicate alla vexata quaestio dell’azione di rivalsa esercitata davanti al giudice ordinario nei confronti del sanitario dipendente di azienda sanitaria pubblica.The article - in examining the“recovery” action of Corte dei Conti against the healthcare professional - focuses on the principles affirmed by the recent Corte di Cassazione n. 28987/2019 and on the innovations introduced by art. 9 of the Ll. 24/2017. At the same time, some reflections are devoted to the debated issue of the recourse action exercised before the ordinary judge against the health worker employed by a public health compan

    LA NUOVA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLO SPORT: L'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

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    Nel corso dell'ultimo decennio, la responsabilità sportiva, sia in ambito extracontrattuale sia in quello contrattuale, ha conosciuto un'importante evoluzione, in considerazione non solo dei costanti mutamenti della responsabilità civile ma anche dagli interventi legislativi, riguardanti i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale (in particolare, il riferimento è alla l. n. 280/2003), suggellati dalla sentenza Corte cost. n. 49 del febbraio 2011. In particolare, l'ipotesi più articolata e complessa di illecito civile in ambito sportivo ricorre allorché un tesserato od una società affiliata lamenti di avere subito un danno ingiusto a causa di un provvedimento disciplinare/sanzionatorio emanato da un organo della giustizia sportiva.Sports liability has significantly evolved over the last decade. The reasons are to be found in the constant change of civil liability, in legislative interventions concerning the relation between sports legal system and State legal system (the reference is to the Italian Law no. 280 of 2003) and in the Italian Constitutional Court statement no. 49 of February 2011.[Abstract appeared in the Journal

    LE CLAUSOLE CLAIMS MADE ED I C.D. « FATTI NOTI» NELLA SUCCESSIONE DI POLIZZE

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    Il corretto funzionamento del meccanismo claims made — al fine di evitare vuoti di copertura nel passaggio da una polizza all’altra, che avvalorerebbero letture invalidanti della clausola — impone una particolare attenzione alla disciplina sulle dichiarazioni precontrattuali dell’assicurando (in particolare gli artt. 1892 e 1893 c.c.); tali disposizioni, infatti, devono essere interpretate ed applicate tenendo in considerazione il mutato contesto dell’assicurazione della responsabilità civile, contraddistinto, a differenza del sistema loss occurence dell’art. 1917 c.c., dall’estensione della copertura anche a fatti accaduti prima del periodo di efficacia della polizza.The claims made clause requires special attention to the pre-contractual obligations of the insurer (art. 1892 e 1893 c.c.).Those provisions must be interpreted and applied in the light of the changed context of civil liability insurance, which is distinguished, unlike the loss occurence of art. 1917 c.c., from the extension of coverage even to events that occurred prior to the effective period of the policy

    Le Sezioni Unite e le Claims made: ultimo atto?

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    Le Sezioni Unite - nel richiamare il diritto positivo, sostanzialmente conforme alla regolamentazione di settore prevista in altri ordinamenti di cultura giuridica affine alla nostra - ribadiscono la validità dell’assicurazione claims made; in particolare, viene superata la c.d. atipicità del modello ed abbandonato il giudizio improntato al criterio della meritevolezza di tutela, ex art. 1322, comma 2, c.c. Viene evidenziata, comunque, la necessità di una verifica sul rispetto degli obblighi informativi nelmomento antecedente la conclusione del contratto di assicurazione nonché sul contenuto negoziale dello stesso; al riguardo, viene effettuato un richiamo alla causa in concreto del contratto ossia viene manifestata l’esigenza che “il contratto assicurativo sia adeguato rispetto allo scopo pratico perseguito dai paciscenti”. Resta, tuttavia, sullo sfondo l’insidia principale al corretto funzionamento del sistema claims made, rappresentata dalla disciplina degli artt. 1892 e 1893 c.c., in relazione agli obblighi informativi, in fase di passaggio da una polizza all’altra

    Le tabelle del Tribunale di Milano, il consenso informato ed il risarcimento dei danni

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    L’edizione del 2021 delle Tabelle del Tribunale di Milano prevede - rispetto alle versioni precedenti - criteri orientativi anche per la liquidazione del danno da mancato consenso informato in ambito sanitario. La novit introdotta rappresenta una conferma non solo dell’incessante lavoro dell’Osservatorio del Tribunale di Milano per ricercare valori risarcitori uniformi ma anche dell’importanza assunta dal consenso informato nell’ambito della responsabilit civile e pi specificatamente della responsabilit sanitaria. The 2021 edition of the Tables of the Court of Milan provides - in addition to the previous versions - guideline criteria also for the liquidation of damages due to violation of the duty of information by the health professional. This innovation confirms not only the incessant work of the Observatory of the Court of Milan to search for uniform compensation values, but also the importance assumed by informed consent in the context of healthcare liability

    La convivenza e la tutela risarcitoria della famiglia non coniugale

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    Ai fini del risarcimento del danno, il fatto storico della coabitazione, all’interno dell’elemento oggettivo della convivenza, è un dato recessivo; esso deve essere inteso come semplice indizio o elemento presuntivo dell’esistenza di una convivenza di fatto, da considerarsi unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa.The cohabitation with the victim is not a decisive factor for the compensation of the damage in favor of the kinsman. Cohabitation must be considered a presumptive element of an emotional relationship, to be considered together with the other elements attached and proved, and not as an essential element of it

    L'azione di recupero della struttura sanitaria ed il c.d. doppio binario del giudice ordinario e della Corte dei Conti

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    La disciplina sulla c.d. rivalsa assume una rilevanza fondamentale per l’attuazione degli scopi perseguiti dalla legge di riforma Gelli-Bianco. È innegabile, infatti, che un’azione di «recupero» senza limiti da parte della struttura verso il professionista avrebbe la conseguenza di vanificare l’obiettivo del legislatore di tutelare l’operatore sanitario da forme di sovraesposizione nonché di indirizzare il carico di responsabilità in capo all’obbligato principale o al di lui assicuratore, senza determinare una integrale ripercussione delle conseguenze risarcitorie verso il singolo esercente. Per queste ragioni, la ricostruzione favorevole ad ammettere l'esistenza di un c.d. doppio binario per l'esercizio dell'azione di recupero dell'Azienda pubblica verso il singolo esercente (ossia davanti alla Corte dei Conti e davanti al giudice ordinario) suscita non poche perplessità.

    Le claims made, le deeming clause ed i fatti noti

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    Lo scritto pone l'attenzione sui possibili vuoti di copertura derivanti dal modello di assicurazione claims made, a causa della disciplina sulle dichiarazioni precontrattuali dell'assicurato. Tali disposizioni devono essere interpretate ed applicate tenendo in considerazione il mutato contesto dell'assicurazione della responsabilità civile, contraddistinto – a differenza del sistema loss occurence dell'art. 1917 c.c. – dall'estensione della copertura anche a fatti accaduti prima del periodo di efficacia della polizza.The paper focuses on possible coverage gaps deriving from the claims made insurance model, due to the regulation of the insured's pre-contractual declarations. These provisions must be interpreted and applied taking into account the changed context of the insurance of civil liability, distinguished – unlike the loss occurence system of art. 1917 cc – from the extension of the coverage also to events that occurred before the period of effectiveness of the policy

    La Cassazione, il sanitario ed il rifiuto delle trasfusioni di sangue del Testimone di Geova: nihil sub sole novum ... o quasi

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    La Cassazione ribadisce la sussistenza del dovere per i sanitari di rispettare la volontà del paziente — Testimone di Geova — di rifiutare la trasfusione di sangue anche nell’ipotesi in cui essa sia salvavita. Il dovere di curarsi — che può scaturire da obblighi morali e da responsabilità verso altre persone — non si traduce in alcun obbligo giuridico per il singolo di preservare la propria salute, essendo prevalente il rispetto della libertà della persona e della sua dignitàThe Court of Cassation once again affirms the existence of the duty of health professionals to respect Jehovah’s Witness patient’s will to refuse a blood transfusion, even if it is life-saving. The duty to treat oneself — which may derive from moral obligations and responsibilities towards other persons — does not imply any legal right for the individual to preserve his/her own health, being the respect of one’s freedom and dignity more relevant
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