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    Il metodo della Giurisdizione nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura

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    Il contributo analizza il problema del sindacato giurisdizionale sugli atti del Csm le cui attribuzioni, disciplinate quale forma di riserva stabilita dalla Costituzione, evidenziano l’autonomia della magistratura ordinaria dall’indirizzo politico dell’Esecutivo ed informano sul valore preminente della cultura del metodo in una giurisdizione indipendente ed imparziale. E’ dunque, dalla configurazione delle funzioni del Csm, come attribuzioni costituzionali, che deriva una specifica conseguenza sulla natura degli atti compiuti dal Consiglio, non ascrivibili alla categoria dei provvedimenti amministrativi, ma atti costituenti immediato esercizio di funzioni costituzionali. In questo quadro, il problema del sindacato giurisdizionale sugli atti del Csm va ricostruito innanzitutto risolvendo in senso affermativo la questione della sottoposizione di essi a controllo giudiziario in forza del brocardo ex art. 24 Cost. e conseguentemente, poiché l’imparzialità attiene al metodo e al rispetto delle regole procedurali, il criterio di verifica richiesto sui valori preminenti di uno Stato democratico, implica l’ostensibilità delle informazioni concernenti l’esito degli esposti inoltrati ex art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 109 del 2006, nonché di rilascio di copia del Decreto pronunciato ex art. 16, comma 5-bis o dell’atto di eventuale promovimento dell’azioneThe paper analyzes the problem of judicial review of the acts of the CSM whose attributions, governed as a form of reservation established by the Constitution, highlight the autonomy of the ordinary judiciary from the political direction of the Executive and inform on the pre-eminent value of the culture of the method in an independent and impartial jurisdiction. It is therefore, from the configuration of the functions of the CSM, as constitutional attributions, that derives a specific consequence on the nature of the acts carried out by the Council, not attributable to the category of administrative measures, but acts constituting immediate exercise of constitutional functions. In this context, the problem of judicial review of the acts of the CSM must be reconstructed first of all by resolving in the affirmative the question of subjecting them to judicial control under the brocardo pursuant to art. 24 Cost. consequently, since impartiality concerns the method and compliance with procedural rules, the verification criterion required on the pre-eminent values of a democratic State, implies the ostensibility of information concerning the outcome of the complaints forwarded pursuant to art. 15, paragraph 1, of Legislative Decree no. 109 of 2006, as well as the issue of a copy of the Decree pronounced pursuant to art. 16, paragraph 5-bis or of the act of possible promotion of the actio

    Domine non sum dignus: presunzione di pericolosità e pena come tortura. Presentazione del libro Contro gli ergastoli, a cura di Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto

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    Il contributo analizza il volume Contro gli ergastoli a cura di Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto, evidenziando il volto attuale dell’ergastolo ostativo e delle misure che operano nella fase di esecuzione della pena. Attraverso il sistema multilivello di garanzie costituzionali e convenzionali, la pena dell’ergastolo, nelle recenti inversioni di rotta del Legislatore, rappresenta un limite alla speranza di ogni individuo e non può essere collegato alla collaborazione che, nel processo penale, legittima visioni distorte nell’accertamento della verità e abusi nell’utilizzo di misure custodialiThe paper analyzes the book Contro gli ergastoli edited by Stefano Anastasia, Franco Corleone and Andrea Pugiotto, highlighting the current face of life imprisonment and the measures that operate in the execution phase of the sentence. Through the multilevel system of Constitutional and Conventional guarantees, the penalty of life imprisonment, in the recent reversals of course of the Legislator, represents a limit to the hope of each individual and cannot be linked to collaboration that, in the criminal process, legitimizes distorted visions in ascertaining the truth and abuses in the use of custodial measures

    Verità e processo penale. Il controllo giurisdizionale sull' esercizio dell' azione penale

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    Il legame indissolubile tra magistrato del pubblico Ministero e azione penale informa sulle diverse funzioni che quest’ultimo riveste nelle diverse fasi processuali. Quale Dominus dell’azione, il pubblico ministero è l’organo preposto alla formulazione dell’imputazione, «quando non sussistono i presupposti per richiedere l’archiviazione» (art. 50 comma 1 c.p.p.). Su un piano similare, l’art. 405 c.p.p. dispone che «il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale». Tuttavia, la collocazione delle norme, segnala finalità differenti: L’art. 50 c.p.p., inserito nelle disposizioni relative ai soggetti, attiene all’indissolubile legame tra pubblico ministero e azione penale; l’art. 405 c.p.p. invece, relativo alla chiusura delle indagini preliminari, specifica le modalità di esercizio dell’azione. Sicché, per il pubblico ministero, la formulazione dell’imputazione rappresenta: a) la precondizione dell’adempimento di un dovere (obbligo); b) il frutto di una scelta (fra azione ed archiviazione). Su un piano diversificato, Il tema del controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale evidenzia il legame tra pubblico ministero ed azione, dal momento che ricorda la presenza di un giudice titolare di poteri istruttori che, anziché svolgere «un ruolo meramente passivo di spettatore», contribuisce alla formazione della regiudicanda. Senza dimenticare, però, che il brocardo latino ne procedat iudex ex officio, raffigura l’archetipo su cui si fondano i criteri del modello accusatorio, se è vero, che accusatorio dovrebbe essere il processo «caratterizzato dalla presenza di un apposito organo d’accusa distinto dall’organo giurisdizionale». Pertanto, nella modernità, sostenere che il processo penale rappresenti il giardino protetto delle garanzie dell’imputato, il luogo d’elezione del diritto di difesa nel contradditorio tra le parti, porta inevitabilmente a rinforzare l’idea che il controllo giurisdizionale debba essere finalizzato ad evitare gli abusi del processo e nel processo senza lasciarsi persuadere, o intimorire dalle ipotesi accusatorie. Del resto, la regola di non considerazione di colpevolezza non rappresenta soltanto una regola di giudizio, intesa come dovere per il giudice di assolvere l’imputato ove non sia possibile dimostrarne la colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, né semplicemente una regola di trattamento, quale divieto di esecuzione anticipata di una sanzione. È molto di più, è la stella polare del criterio di imparzialità. Solo così, il legame tra pubblico ministero ed esercizio dell’azione diventa costituzionalmente credibile e conciliabile con le disposizioni di cui agli artt. 27 comma 2 Cost., 101 comma poiché la non considerazione di colpevolezza rappresenta il criterio guida nel percorso legale di accertamento della verità processuale. Tali sono le ragioni per cui la formulazione dell’imputazione, in forma chiara e precisa secondo i parametri della Riforma Cartabia costituisce un obbligo per il pubblico ministero ed è sottoposto al vaglio del Giudice. Peraltro, restringe il campo di azione, l’ipotesi della regola di ragionevole previsione di condanna qualora, al termine delle indagini, non sussistano gli estremi per richiedere l’archiviazione. Sul punto, occorre evidenziare che diversamente dai sistemi processuali caratterizzati dalla discrezionalità, l’art. 112 Cost. appare essenziale nel qualificare come obbligatorio l’esercizio dell’azione penale. Sicché, non ci dovrebbero essere valutazioni di opportunità sul se, sul quomodo e sul quando dell’azione penale. Peraltro, la dottrina tradizionale genera il principio di obbligatorietà quale logico corollario dei principi di legalità (art. 25 comma 2 Cost.) e di uguaglianza, per esaltare il valore di un «elemento che concorre, da un lato, a garantire l’indipendenza del pubblico ministero nell’esercizio della propria funzione e, dall’altro, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale». Tuttavia, le successive interpretazioni dottrinarie, probabilmente più realistiche sul de profundis dei valori ispiratori del codice del 1988, sono arrivate alla conclusione che il principio di obbligatorietà non sia altro che «una bugia convenzionale» supportata da disparate giustificazioni. Insomma, individuare i confini e la portata dell’obbligatorietà significa muoversi in un check balance di interessi costituzionalmente garantiti. Del resto, la lettura sistematica degli artt. 112, 25 e 97 Cost., dovrebbe indicare la strada maestra per l’interprete e indurlo a ritenere che l’azione penale si qualifichi come obbligatoria quando si connoti quantomeno di ragionevolezza, non traducendosi, di conseguenza, né in uno strumento di persecuzione, né in un dispendio insensato di lavoro e di energie per l’amministrazione della giustizia. Probabilmente, un’adeguata rivalutazione del principio di legalità farebbe riflettere sull’accezione più autorevole della regola: non quale esigenza di repressione di tutte le condotte criminose, ma baluardo della libertà individuale dei cittadini contro gli abusi dei pubblici poteri. Vi è da chiedersi, di conseguenza, se la genericità e l’indeterminatezza dell’imputazione possano essere considerati quali indicatori di un mancato rispetto della regola di legalità la cui violazione impone un serio controllo giurisdizionale sull’esercizio dell’azione penale per perimetrare gli abusi nel processo. L’etica del dubbio, che coniuga forma ed essenza del processo penale ancor prima di qualsiasi Riforma legislativa, dovrebbe sottolineare che, nel mondo delle professioni giuridiche, ogni scelta che attenga alla libertà di una persona, non possa essere alimentata da logiche diverse della verità e, dunque, per tali ragioni occorre navigare attraverso percorsi cognitivi virtuosi, mediante il rispetto di regole procedurali che ripudiano superficialità e sregolatezza

    La riproduzione fonografica ed audiovisiva ex art. 141 bis c.p.p. tra dubbi interpretativi ed esigenze di garanzia

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    L’impego di mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva costituisce una regola fondamentale per la documentazione dell’interrogatorio della persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione e che non si svolga in udienza. La nuova disciplina tende a scoraggiare in un’ottica eminentemente garantista, da un lato, le possibili pressioni psicologiche sul soggetto sottoposto ad interrogatorio con elusione delle regole che disciplinano tale atto; dall’altro ,le strumentalizzazioni che potrebbero essere operate dalla difesa che dichiari di aver subito delle “indebite pressioni” da parte dell’autorità procedente nel corso dell’interrogatorio

    Le esigenze cautelari e le esigenze costituzionali a favore dei minori

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    L’individuazione delle esigenze cautelari è un tema sempre suscettibile di giusti equilibri normativi. L’arduo compito bilanciare le esigenze cautelari con le esigenze di difesa del soggetto destinatario dell’applicazione delle misure cautelari ha evidenziato la necessità di una cautela più rigorosa in presenza di reati che pongono a rischio beni primari individuali e collettivi evidenziando lcmpito del legislatore di contemperare le esigenze della minore restrizione della libertà personale e dell’effettiva garanzia deglnteesi d rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari del processo penale

    Prova scientifica europea e diritti procedurali

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    La convinzione secondo cui il processo penale resta sulla sponda della “ difesa sociale”, quale forma di contrasto alle nuove forme di criminalità transnazionale, allontana la visione del processo inteso come « accertamento» del fatto e della responsabilità. Il convincimento è sostenuto dall’ atteggiamento del legislatore; il quale, ogni volta in cui emergono nuove forme criminali, ricorre a innalzamenti sanzionatori ed a più incisive procedure, il più delle volte accantonando l’aspetto delle garanzie e delle regole processuali, presidi indispensabili, soprattutto quando gli uni e gli altri hanno accoglienza in diversi sistemi giuridici . Per queste ragioni la recente legislazione europea è definita “timida ” quanto alla tutela dei principi convenzionali, soprattutto quando essa appare strumentale all’attuazione di nuovi misure investigative. Una precisa scelta metodologica, in senso inverso, sarebbe quella di raccogliere le nuove sfide della modernità, armonizzando i sistemi processuali a livello Europeo . Viceversa, si continua a invocare la cooperazione giudiziaria in maniera astratta e controproducente, puntando sul “mutuo” riconoscimento ,inteso quale baluardo di una “fiducia” data per scontata, laddove andrebbe controllato il livello di garanzia interno ad ogni singolo Stat
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