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Intermediazione e interposizione di manodopera: l'esclusione della responsabilità dell'interposto
La sentenza in commento ripercorre, confermandolo integralmente, l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 22910/2006 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto sull'interpretazione dell'art. 1 della L. n. 1369/1960, negando, in caso di interposizione illecita di manodopera, la sussistenza di una responsabilità solidale in capo al datare di lavoro interposto. Viene ribadito che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente la prestazione. Seppur la sentenza fondi il proprio ragionamento su di una normativa ormai abrogata [ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003], il principio di diritto ivi statuito, ben continua a produrre i suoi effetti, ora per allora, nei nuovi contesti normativi (dapprima dal D.lgs. n. 276/2003 e ora dal D.Lgs. n. 81/2015) delineati in tema di somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro
Mediante il contratto di somministrazione di lavoro una parte (somministratore) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a fornire ad un’altra (utilizzatore) prestazioni di lavoro periodiche o continuative rese da terzi, senza che tra i lavoratori somministrati e l’utilizzatore si instauri un rapporto di lavoro subordinato. L’istituto, introdotto dal d.lgs. n. 276/2003 (artt. 20-28) e destinatario nel tempo di varie modifiche, da ultimo è stato integramente ridisciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (artt. 30-40) che, abrogando la previgente disciplina del 2003, ha apportato una serie di novità con il duplice intento di incentivarne l’uso come strumento di inserimento lavorativo e di promozione dell’occupazione, ma nello stesso tempo di evitare l’uso fraudolento, vincolandolo all’interno di rigidi obblighi (alcuni derogabili attraverso l’intervento della contrattazione collettiva) a carico sia dell’utilizzatore, sia del somministratore per la cui violazione viene apprestato un corposo apparato sanzionatorio
La nozione di disoccupato alla luce della recente evoluzione normativa
A seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 2, d.lgs. 181/2000 da parte dall'art. 34, lett. e), d.lgs. n. 150/2015, devono considerarsi disoccupati ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2015 i lavoratori privi di impiego che dichiarino la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Non rileva, pertanto, ogni ulteriore distinzione fra chi abbia già avuto un lavoro e lo abbia perso (disoccupato) e chi non lo abbia mai avuto (inoccupato). Per tali motivi, ove sussistenti anche i requisiti reddituali, l’inoccupato, alla stregua del disoccupato, ha diritto all'esenzione del contributo alla spesa sanitaria prevista dall'art. 8, c. 16, l. n. 537/199
I congedi per l'assistenza ai figli e per la cura dei disabili: la funzionalizzazione dei diritti
on due ravvicinate sentenze la Suprema Corte, per mano del medesimo Estensore, delinea in modo chiaro le modalità con le quali il lavoratore può fruire del congedo parentale e di quello straordinario, considerati entrambi diritti potestativi oltre che strumenti di politica socio-assistenziale tesi a garantire valori di rilievo costituzionale. A fronte del riconoscimento da parte del nostro ordinamento di tali diritti, viene richiesta al lavoratore una condotta improntata a correttezza e buona fede al fine di soddisfare la funzione a cui essi sono preordinati. È proprio attraverso il c.d. "criterio della funzione" che il giudice di merito deve verificare se nel caso concreto si è in presenza di uno sviamento (e quindi di un abuso) dell'esercizio del diritto
I confini del legittimo affidamento di fronte agli errori commessi dall'INPS
A distanza di poche ore, la Cassazione ha adottato due decisioni, apparentemente antitetiche, come sembrerebbe per l’esito dei rispettivi giudizi di legittimità, ma che hanno come comune denominatore l’aver invocato il principio del legittimo affidamento per riconoscere o negare la tutela dell’assicurato di fronte ad errori commessi dall’INPS, il che consente una breve riflessione sui limiti di tutelabilità del legittimo affidamento nel rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, e nello specifico tra INPS ed assicurato nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale
Effetto incrementale e benefici contributivi
n sentenza n. 10428/2017, la Corte di cassazione ha stabilito che gli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, L. n. 223/1991 non spettano per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che siano stati assunti da un'impresa che ha acquisito, da una procedura fallimentare, l'azienda nella quale gli stessi lavoratori erano impiegati prima della cessione. A tale conclusione la Corte giunge dopo avere ribadito che la finalità delle agevolazioni dell'art. 8 citato è di favorire l'occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro e che, pertanto, il riconoscimento degli sgravi presuppone che siano creati nuovi posti di lavoro, in assenza di un obbligo di assunzione. Ciò posto, se tra due imprese interviene un trasferimento d'azienda, tale finalità non sussiste perché, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro continuano con l'acquirente. Afferma, infatti, la Corte che, ove l'azienda - intesa come complesso organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa - abbia continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione o riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituisce non manifestazione di una libera opzione, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dall'art. 2112 c.c. Gli stessi principi si applicano anche nel caso in cui sia la procedura fallimentare a cedere l'azienda. Come precisato dalla Corte, infatti, il fallimento non determina il venir meno del bene giuridico azienda inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell'esercizio dell'impresa. In senso contrario non può, inoltre, invocarsi l'art. 47, comma 5, L. n. 428/1990, che, pur escludendo l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. alle aziende assoggettate a procedure concorsuali, non legittima il riconoscimento degli sgravi contributivi in violazione della ratio dell'art. 8 citato
Il principio di esclusività e l'obbligo di fedeltà nel lavoro "part time"
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, in linea con i più recenti interventi legislativi , mostra il proprio favor verso il contratto di lavoro a tempo parziale e nello specifico verso il lavoratore titolare di un doppio rapporto part time. Nei confronti del lavoro a tempo parziale si registra oggi un nuovo approccio, secondo cui siffatto strumento contrattuale non è più frutto di una scelta libera e volontaria del lavoratore, costituendo al contrario una modalità occupazionale (a volte l’unica) offerta dal mercato del lavoro. Ne consegue la preoccupazione del legislatore e della giurisprudenza di garantire al lavoratore part time per c.d. “involontario” un reddito che consenta una vita libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia, durante il periodo in cui è parzialmente occupato o disoccupato , in ossequio all’art. 36 Cost. Il caso esaminato dai giudici di legittimità, nella sua linearità motivazionale ed argomentativa si inserisce in questo quadro evolutivo del part time ed offre lo spunto per alcune riflessioni sul tem
Le politiche per l'occupazione tra aiuti di Stato e incentivi in una prospettiva multilivello. Seconda edizione
Le politiche per l’occupazione, finalizzate ad agire sul versante della domanda di lavoro, devono necessariamente muoversi alla costante ricerca di un punto di equilibrio tra ciò che è vietato (gli aiuti di Stato) e ciò che è consentito a certe condizioni (gli incentivi all’occupazione). Ricondurre a sistema la materia degli incentivi all’occupazione richiede un’analisi multilivello dell’alluvionale e disorganico materiale normativo e amministrativo con cui il mondo delle imprese deve confrontarsi. La ricerca è stata condotta ispirata dall’intima convinzione che la “filosofia degli incentivi” costituisce parte essenziale e non marginale del diritto del lavoro, tradizionalmente ripiegato sulla disciplina a tutela del lavoratore secondo la logica repressivo-protettiva della sanzione giuridica, potendosi collocare tra i valori fondanti (o se si preferisce assiologici) che lo caratterizzano, in quanto colui che vive del proprio lavoro va protetto sia all’interno della relazione contrattuale ma, in eguale misura, anche all’interno del mercato del lavoro. In questa prospettiva vengono individuate le linee evolutive della materia chiamata ad accompagnare, all’indomani dell’emergenza pandemica, la gestione del mercato del lavoro verso le transizioni occupazionali in atto coniugate con il paradigma della “sostenibilità” nella triplice accezione, ambientale, economica e sociale
La neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione al vaglio della Corte costituzionale: una sentenza dall'esito già scontato
L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Ravenna con ordinanza del 2 marzo 2017 si pone quale coerente sviluppo delle precedenti sentenze della Corte costituzionale, ed in particolare della n. 388/1995 con la quale si è sancito, per il calcolo della retribuzione pensionabile, il diritto alla “neutralizzazione” dei periodi di integrazione salariale, con la naturale conseguenza che lo stesso principio viene esteso, dalla sentenza in esame, ai casi di godimento dell’indennità di disoccupazione.
La sentenza in commento, pur se con alcune criticità, si inscrive pertanto nel solco tracciato dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale che è utile ripercorrere per mettere a fuoco i principi costituzionali che presidiano le aspettative del lavoratore a ricevere un trattamento pensionistico adeguato ai sensi dell’art. 38, co.2, Cost. e che non subisca irragionevoli decurtazioni di fronte ad eventi che esulano dalla propria volontà, quale appunto la disoccupazione involontaria
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