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    A note on the author citation and typification of Cineraria aurantiaca Hoppe (Tephroseris integrifolia subsp. aurantiaca; Asteraceae)

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    Bartolucci, Fabrizio, Villani, Mariacristina, Galasso, Gabriele (2021): A note on the author citation and typification of Cineraria aurantiaca Hoppe (Tephroseris integrifolia subsp. aurantiaca; Asteraceae). Phytotaxa 512 (4): 297-299, DOI: 10.11646/phytotaxa.512.4.6, URL: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.512.4.

    Problemi Demographici e Questione Méridionale, de C. Beguinot, G. Galasso, S. Petriccione, C. Turgo

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    Dalmasso Etienne. Problemi Demographici e Questione Méridionale, de C. Beguinot, G. Galasso, S. Petriccione, C. Turgo. In: Annales de Géographie, t. 74, n°405, 1965. p. 615

    Problemi Demographici e Questione Méridionale, de C. Beguinot, G. Galasso, S. Petriccione, C. Turgo

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    Dalmasso Etienne. Problemi Demographici e Questione Méridionale, de C. Beguinot, G. Galasso, S. Petriccione, C. Turgo. In: Annales de Géographie, t. 74, n°405, 1965. p. 615

    Diritto di recesso e jus poenitendi

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    La disciplina del codice civile italiano in materia di recesso deve essere integrata con quella elaborata in ambito europeo e refluita nella legislazione interna. Al livello codicistico il diritto di recesso trova una previsione di carattere generale all’art. 1373, in forza del quale le parti contraenti possono attribuire ad una di esse il potere di sciogliere unilateralmente il rapporto (c.d. recesso convenzionale). La sua collocazione nel Capo V del codice civile, relativo agli effetti del contratto, sottolinea l’intenzione del legislatore di inserire il patto di recesso all’interno di una fattispecie definitivamente perfezionata, cioè di un contratto già completo in tutti i suoi elementi. Alla previsione del recesso (convenzionale) si affianca una disciplina specifica in presenza di determinate figure contrattuali, diretta a modellare il diritto in ragione della peculiarità del rapporto instaurato fra le parti (c.d. recesso legale). Il recesso si presta così ad assolvere funzioni diverse, individuate, di volta in volta, a seconda della natura del rapporto o degli interessi dei soggetti contraenti: con riferimento ai contratti di durata esprime l’esi¬genza di individuare un termine finale per impedire il protrarsi in perpetuo del vincolo; in altri contesti normativi si atteggia in funzione di rimedio a ipotesi di inadempimento contrattuale. Il recesso di matrice europea, detto anche recesso di pentimento, in funzione della tutela della parte contrattualmente più debole, si situa sotto il profilo procedimentale in un momento diverso da quello individuato nel nostro sistema domestico. La figura del recesso si allontana dalla previsione codicistica sotto il profilo dell’esercizio (cfr. artt. 64-67 cod. consumo). Esso è attivabile anche nella fase esecutiva del rapporto, è inderogabile, non prevede alcuna giustificazione ed inoltre è esperibile senza corrispettivo. Con l’esercizio del diritto di recesso viene meno l’obbligo delle parti di eseguire il contratto, il consumatore non sostiene alcun onere economico e non è tenuto a corrispondere il valore dell’eventuale servizio ricevuto prima del recesso. Le influenze comunitarie in questa materia si colgono, a livello domestico, nella recente disciplina settoriale dove il diritto di recesso è attribuito alla parte che ha subito condotte abusive dall’altra in posizione di superiore forza economica. In questo senso possono leggersi le modifiche di diritto societario con riferimento al recesso del socio dissenziente o di minoranza nelle società di capitali, il cui esercizio può essere giustificato dagli abusi perpetrati nei suoi confronti dagli azionisti di maggioranza. In generale, il nuovo art. 2437 c.c. individua nella figura del recesso uno strumento di protezione per salvaguardare la posizione dei soci di minoranza rispetto alle deliberazioni non condivise adottate dalla compagine sociale di maggioranza

    Nullità virtuali e nullità di protezione. LA QUESTIONE 2. ... con riguardo alle c.d. nullità di protezione

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    Nell’ambito del dibattito volto ad individuare le tecniche rimediali più idonee a risolvere i conflitti nascenti sia nel momento formativo dell’accordo che nel momento esecutivo, è emersa la problematica della qualificazione delle conseguenze discendenti dalla violazione di prescrizioni poste a tutela del corretto esercizio dell’autonomia negoziale. La questione è particolarmente controversa con riguardo agli effetti dell’accertamento dello squilibrio del rapporto dovuto alla presenza di clausole vessatorie. Sul punto gli studiosi fin dall’inizio si sono divisi tra quanti affermano l’invalidità dell’atto e quanto sostengono la sua inefficacia. L’opzione tra invalidità ed inefficacia dipende dal modo in cui si intende graduare la disciplina del rapporto contrattuale in relazione all’interesse che l’ordinamento preferisce salvaguardare. Si predilige l’inefficacia quando si attribuisce rilievo preminente alla prosecuzione del rapporto; diversamente, si stabilisce la nullità quando si intende proteggere l’interesse all’osservanza dei limiti posti all’autonomia contrattuale, potenzialmente confliggente con il mantenimento in vita del vincolo viziato. Il legislatore codicistico in ambito di condizioni generali di contratto e di contratti per adesione ha optato per la soluzione dell’inefficacia. Tuttavia, in mancanza di una disciplina generale di tale figura si è discusso sulle regole da applicare, se quelle proprie dell’invalidità ovvero quelle previste per i casi in cui l’inefficacia dell’atto non derivi dalla nullità. Da un lato, si è affermato che l’art. 1341 c.c. descrive un fenomeno di tipo invalidante giustificato dalla mancanza di un requisito di fattispecie genetico, rappresentato dalla predisposizione unilaterale del contenuto negoziale, che dà vita ad un procedimento di conclusione del contratto diverso da quello ex art. 1326c.c.. Sostenendo che le condizioni generali di contratto non conosciute o non rese adeguatamente conoscibili all’altra parte rientrerebbero in un caso di nullità relativa e parziale, pur se in giurisprudenza si ritiene che la nullità derivante dalla mancata sottoscrizione della clausola vessatoria sia eccepibile da chiunque ne abbia interesse e rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. Il difetto, dovuto alla mancanza di conoscenza della clausola vessatoria, anche se diverso dal vizio che segna un contrasto tra il voluto e il dichiarato, atterrebbe, comunque, alla fase formativa del consenso (dell’aderente). Dall’altro lato, si è tenuto a precisare che si tratta di una inefficacia non derivante da invalidità, evidenziando l’esigenza di fare sopravvivere il contratto aprendo la porta ad una qualificazione in termini di inefficacia della clausola vessatoria; costruzione questa giudicata più soddisfacente, in quanto idonea a giustificare l’integrazione dello spazio lasciato vuoto dalla cancellazione del contenuto abusivo, in una misura ben più ampia di quella consentita dal comma 2 dell’art. 1419 c.c. Affiora in quest’ottica un approccio di tipo rimediale che sul piano teorico serve a spiegare le ragioni delle scelte legislative orientate verso la previsione di regole di inefficacia che si atteggiano in modo profondamente differente rispetto alla disciplina dell’invalidità. L’obiettivo diviene la tendenziale conservazione dell’accordo, o meglio la sua conformazione ad un assetto contrattuale più giusto: il regolamento e il programma negoziale (o parte di esso), una volta elisi i profili distorsivi, restano idonei a produrre gli effetti del contratto

    Autonomia dei privati e misure di riequilibrio contrattuale - con riguardo alle clausole vessatorie

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    La disciplina contenuta nell’art. 1341 c.c. è incentrata sulla conoscibilità da parte dell’aderente che con riferimento alle ipotesi tipiche previste nel comma 2 viene garantita dalla duplice e separata sottoscrizione delle clausole vessatorie. Nel rapporto di consumo l’elemento idoneo a neutralizzare la portata vessatoria della pattuizione è, invece, la negoziazione individuale seria ed effettiva, insufficiente rispetto alle clausole di cui all’art. 36 che in ogni caso devono essere espunte dal contratto. L’avvenuta negoziazione individuale deve essere provata dal professionista che non può dimostrarla con il preventivo, esclusivo, ricorso alla tecnica della doppia sottoscrizione

    L'impresa agricola

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    The chapter covers the multifunctionality of the farmer and the objectives of the new common agricultural policy: 2023-27. Highlighting all those entrepreneurial activities based on an economic-legal model not exclusively oriented towards the productive exploitation of the land and, in general, the activity of putting goods into circulation: Agricultural Enterprise and Sustainability

    I Fattori della produzione agricola

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    The process of modernization and innovation in the agricultural sector requires careful analysis regarding financial resources and the need to strengthen economic structures within it. The specific discipline of agricultural credit is different from that provided for other productive activities. The "naturalness" of the agricultural product is reflected in the incidence of credit risk. These economic evaluations, which are at the basis of what is known as agricultural exceptionalism, have repercussions on the legal system of access to credit, requiring, for example, a differentiated system of evaluation of creditworthiness
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