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I referendum di Francia, Olanda, Irlanda. Alcune raccomandazioni da parte di Alexis de Tocqueville.
Serve una nuova cultura della partecipazione ripensando alla difesa civica
Abstract [It]: Se amministrazione e governo funzionassero perfettamente non sarebbe necessario alcun potere correttore di sorveglianza. Il problema è che si constata una loro propensione strutturale a non funzionare, sia pure marginalmente. Per questo si avverte il bisogno di un terzo controllore che assicuri il buon andamento delle istituzioni pubbliche. Si tratta di pensare a un insieme di strumenti, istituzioni e procedimenti d’influenza, di vigilanza e di controllo, idonei ad attuare una diversa catena di contrasto al sistema istituzionalizzato che, per una mal concepita attuazione dello Stato dei partiti, è in gran parte contaminato dalle ragioni della partitocrazia piuttosto che dalle logiche della politica. Servono anche nuovi strumenti di partecipazione, nel solco di una cultura partecipativa, di tipo e di cultura diversa rispetto a quella degli anni 70. Se si rivalutano forme di democrazia diverse e ulteriori (magari per singoli e mirati settori della gestione della cosa pubblica), in aggiunta alla manifestazione del voto politico, amministrativo o referendario, si potranno recuperare tanti dissensi e si potrà cercare di attenuare quel diffuso senso d’impotenza che è la principale causa della rottura del legame governo-popolo. L’ambito d’intervento del difensore civico non appartiene né all’amministrazione né alla giurisdizione, ma può interferire favorevolmente sui contesti e negli ambiti che l’amministrazione e la giurisdizione non sono in grado di tutelare.
Abstract [En]: If the Administration and the Government worked to perfection no power correcting surveillance would be necessary. The matter is that a kind of structural tendency, although marginal, in their not functioning is seen. For this reason the presence of a third controller, ensuring the good course of public institutions, is needed. It is necessary to find a set of instruments, institutions, procedures of influence, oversight and control right for hindering the institutions that, for a badly conceived accomplishment of the Parteienstaat, is more contaminated by the degeneration of the political parties than by the logic of politics. Also new instruments of participation are needed, following a kind of shared culture, although different from that of the 70s. If further and different forms of democracy are revalued (maybe for individual and clear areas of public management) in addition to the political, administrative or referendum vote, several opinions of dissent might be got back and that spread sense of powerlessness, mainly responsible for the breaking of the government-people bond, might be softened. The intervention context of the civic defender does not belong either to the Administration or to the jurisdiction, but it can favourably interfere wherever the Administration and the jurisdiction cannot defend
Principato di Monaco
L’attuale Costituzione del 17 dicembre 1962, ampiamente revisionata il 2 aprile 2002, al fine di adeguare l’ordinamento ai principi fondamentali del Consiglio d’Europa, afferma la sovranità e l’indipendenza del Principato, lo Stato di diritto, la monarchia costituzionale. Il Principato dispone di una propria organizzazione di governo autonoma, costituita dal Principe, da organi legislativi, esecutivi, giurisdizionali e da un Tribunale Supremo. Organizza autonomamente il proprio regime fiscale, istituisce proprie sedi diplomatiche all’estero, trattiene normali relazioni internazionali con Paesi terzi, aderisce a un gran numero di organizzazioni internazionali. Non si può negare tuttavia che, per effetto del particolare regime di rapporti pattuito con la Francia, il Principato goda, per sua autonoma scelta, di una specie di “sovranità affievolita”. Il saggio si compone di una parte storica ove si delinea l’origine dello Stato e l’evoluzione delle relazioni franco-monegasche, descritte dai trattati del 1918, 1930, 1963. Il trattato di Parigi del 24 ottobre 2002, rafforza alcuni presupposti della sovranità monegasca, ma, nel confermare le relazioni “strette” e “privilegiate” con la Francia, non consente di proclamare il definitivo superamento del regime di “sovranità affievolita”. La partecipazione di Monaco al consesso internazionale si completa con l’ammissione alle Nazioni Unite, avvenuta nel 1993, l’adesione al Consiglio d’Europa, avvenuta nel 2002. L’instaurazione di uno speciale rapporto con l’Unione Europea richiederebbe, oggi, la conclusione di un accordo bilaterale, com’è avvenuto nel caso di altri micro-Stati, per la compiuta definizione di questa specialità
Identità dell'Europa. I referendum di Francia, Olanda e Irlanda. Alcune raccomandazioni da parte di Alexis de Tocqueville
La società dell'informazione: libertà, pluralismo, risorse. Atti del Convegno dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo
Il Venezuela. La scomparsa delle Istituzioni intermedie: tra "monarchia" populista e tentativi di colpo si Stato
La concezione latino americana della divisione dei poteri. Il carattere ibrido delle costituzioni. Il loro valore messianico.
La fecondazione medicalmente assistita. La responsabilità dei genitori quale valore prevalente nella società europea
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