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La tutela del “debitor debitoris” nell’espropriazione presso terzi secondo gli attuali orientamenti della Corte di Cassazione
Il pignoramento presso terzi continua a cambiare...
Nell'ultimo decennio il pignoramento presso terzi è stato più volte riformato dal legislatore, al punto che oggi l'impianto normativo originario dell'istituto disciplinato dagli artt. 543 e ss. del codice di procedura civile risulta completamente stravolto.
Infatti, dopo il sostanzioso intervento effettuato con le riforme del 2005-2006, che avevano introdotto la dichiarazione scritta a mezzo raccomandata per i crediti generici, nel 2012 (cd legge della Vigilia di Natale) il pignoramento presso terzi cambiava di nuovo faccia ed in maniera ancora più radicale con l'introduzione della non contestazione, ossia facendo scaturire delle conseguenze dal comportamento omissivo (mancata dichiarazione) di un soggetto estraneo alla procedura esecutiva.
Fino ad arrivare alla legge n.162 del 10 novembre 2014 che ha uniformato il trattamento dei crediti di lavoro agli altri crediti, eliminando quindi definitivamente la citazione del terzo a comparire in udienza per rendere la dichiarazione. Comparizione, dunque, che si rende necessaria solo in caso di mancato invio della dichiarazione scritta, per evitare che il credito pignorato venga considerato come non contestato ai fini della esecuzione in corso. Di conseguenza cambia anche la competenza per territorio che non è più quella del luogo di residenza del terzo, ma viene radicata nel luogo in cui il debitore, che è il solo ad essere citato a comparire all'udienza fissata dinanzi al g.e.
Risulta evidente che cambiamenti così radicali nella disciplina di questo istituto impongono di rimeditare alcuni temi e conclusioni in passato raggiunte, come quelle sulla natura della dichiarazione del terzo. E soprattutto, si ripresenta ancora attualissima quell'immagine che Colesanti offrì nel lontano 1967 del debitor debitoris come di un personaggio "dall'aspetto un pò enigmatico" che suo malgrado si trova coinvolto in un processo che non lo riguarda
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Ancora sulla natura e sul regime dell’ordinanza di assegnazione dei crediti. Nota a Cass. 4 gennaio 2000, n. 14
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