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    Christie e Antigone

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    Nell'articolo vi è un ricordo personale e un'analisi dell'opera e del pensiero abolizionista di Nils Christie, criminologo norveges

    La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica

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    La tortura è un crimine contro l’umanità commesso da uomini in carne e ossa nel nome di un fine superiore e non dicibile. In questo libro, piuttosto che ripercorrere la storia della sua pratica o della sua proibizione, è stata scelta un'altra chiave narrativa che è data dalle parole della tortura. La tortura ha un suo vocabolario che intreccia concetti, fatti e norme. Attraverso queste parole si è intesi andare oltre la descrizione legale o l’indignazione etica. Esiste un mondo profondo sotteso alla tortura. La prima delle parole selezionate è dignità umana. In realtà non è solo una parola.Non c’è modo di comprendere la necessità giuridica, politica, sociale, umana di punire chi tortura se non si crede nella primarietà della dignità umana. La dignità umana è il bene giuridico protetto dalle norme penali, laddove esistenti, che incriminano la tortura. La dignità umana è la non degradazione dell’uomo a cosa, la sua irriducibilità a mezzo. La tortura degrada l’uomo a cosa, lo riduce a mezzo. La tortura è sempre finalizzata a strumentalizzare l’uomo in funzione investigativa o punitiva. La dignità umana non è riassumibile nella sola integrità fisica, psichica o psico-fisica. La dignità umana è qualcosa di diverso, di meno tangibile, di più complesso. La dignità umana è il fondamento dei diritti umani, è il criterio di esigibilità, è il diritto ad avere diritti. La sua essenza e la sua forza giuridica sono dati dalla sua indefinitezza. Esistono varie teorie che la definiscono. Optare per una o per un’altra tesi non è una operazione neutra. Il diritto penale del nemico ha optato per la tesi secondo cui la dignità umana è legata indissolubilmente al rispetto dei doveri imposti. Il diritto internazionale dei diritti umani ha optato per la sua dotazione universale non eccepibile. Attraverso le altre parole della tortura sono stati definiti i contorni navigando tra luoghi, circostanze, situazioni, esseri umani, storie. È un intreccio di questioni filosofiche, giuridiche, sociali ed etiche

    Carceri. I confini della dignità

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    La reclusione in carcere come pena regolamentata nello spazio e nel tempo è l’esito di una grande rivoluzione prodotta dal movimento utilitarista e da quello illuminista. Il carcere come pena è una invenzione della modernità connessa a grandi questioni che lo trascendono e a volte lo rimuovono: dal modello di produzione economica alla ideologia del lavoro, dai più generici obiettivi di giustizia al più specifico tema del rito del processo penale. Il carcere come pena ha a che fare con il sistema sociale e con quello fiscale, con le scelte urbanistiche e con quelle architettoniche, con la retorica dei diritti umani e con il residuo di giustiziabilità degli stessi, con la dignità dei corpi e con la salvezza delle anime, con l’etica e con la religione. Il carcere come pena è dentro il sistema del diritto ma è storicamente poco incline a farsi ingabbiare dal diritto. È il risultato di un giudizio che si trasforma in pregiudizio. Il carcere, per non ridursi a descrizione storica, va letto anche attraverso una indagine epistemologica che usi le categorie classiche dello spazio e del tempo e ne sveli le aporie

    Le nuove norme sulla sicurezza urbana: decoro versus dignità

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    La sicurezza è al centro del dibattito politico, mediatico e della più recente produzione legislativa. I fondamenti del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 sono il decoro e la percezione di insicurezza da parte dell’opinione pubblica. Non c’è alcun legame tra le norme approvate e i dati statistici in materia di criminalità urbana. Viene teorizzato un modello che prescinde dai bisogni reali e che funziona come mera rassicurazione simbolica. Su queste basi vengono ridisegnati i poteri pubblici in materia di sicurezza riproponendo sistemi di intervento già in parte censurati dalla Corte costituzionale.Security is central to the political and media debate and to the most recent legislative output. The basics of the Decree-law n. 14 of February the 20th are urban decorum and the perception of insecurity in the public opinion. There is no actual link between approved regulations and statistics on urban crime. A model has been theorised, that has no regard for real needs and that only works as a mere symbolic reassurance. On these grounds, public authorities on the matter of security are being redrawn, by proposing methods of intervention already censored in part by the constitutional Court

    Dignità umana, trattamento e maltrattamenti

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    Il trattamento prima ancora che le persone evoca nella consuetudine linguistica i tessuti. Si usa dire, a proposito delle stoffe, che vengono trattate quando esse sono sottoposte a colorazione o altri interventi. Non è una bella parola, trattamento, dunque. Presuppone un intervento di natura esogena. Fa pensare alla necessità di mettere mano alla persona, di volerla cambiare per migliorarla. Non sembra incoerente con altre parole fortemente connotate dal punto di vista ideologico o religioso come rieducazione morale o redenzione. Non fa venire in mente niente di buono, o quanto meno niente di autentico. Non fa pensare a una libera scelta. Il trattamento di una persona non libera si fonderà sempre su un ricatto, anche se non esplicitamente proposto come tale, anche se occasionalmente non percepito come tale. Il nostro impianto normativo penale e penitenziario si gioca tutto intorno al mito del trattamento rieducativo. In questo articolo si mette al centro della vita reclusa la dignità umana, che svolge viceversa egregiamente la funzione di limite insormontabile agli arbitrii della pena. Una rivisitazione della vita penitenziaria che usi il punto di vista dei diritti fondamentali e non del trattamento toglie spazio ai regimi speciali di detenzione, campi di più facile sperimentazione dei moderni maltrattamenti.The word ‘treatment’, employed by the Italian penitentiary law with respect to prisoners, recalls clothes before than human beings. We usually say that a textile is treated when it is subjected, for instance, to the process of coloring. It is not, then, a good word. It presumed that an external intervention should be accomplished. It presumed that an interference on the individual is needed, that a prisoner must be changed in order to become better. The word ‘treatment’ seems to be coherent with expressions strongly characterized from an ideological or religious point of view, such as ‘moral reeducation’ or ‘redemption’. Nothing authentic is recalled by this word. Not on a free choice but on a blackmail - although maybe hidden and not perceived as such - will be always based the treatment of a prisoner. Italian penitentiary rules are entirely grounded on the myth of the treatment aiming at reeducation. This paper identifies in the human dignity a new paradigm capable of working as a boundary that cannot be overstepped by a discretional management of punishments. Looking at the prison life through the lens of the fundamental rights of the detainees in spite of through the lens of the penitentiary treatment has the result of weakening the possibility of applying special prison regimes, that are one of the preferential arena for modern ill-treatment

    Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni

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    Il trattamento individualizzato è dalla nostra legge penitenziaria connesso ‘ai bisogni della personalità’. E’ questa una formula che rinvia a una nozione rischiosa di trattamento che assume un sapore clinico, pedagogico e disciplinare. Il sistema penitenziario invece necessiterebbe un cambio di paradigma che metta al centro i bisogni della persona anziché quelli della personalità. Un obiettivo riformatore che si persegue attraverso un’attenzione specifica a categorie di detenuti (donne, stranieri, minorenni) oggi invece sotto-stimate normativamente. Un contributo in questa direzione arriva dalla soft-law europea.Our penitentiary law declares that personalized treatment is related to ‘personality needs’. This is a dangerous statement that refers to a merely clinical, pedagogical and correctional nature of treatment. A paradigmatic change of the prison system is needed, in order to focus primarily on person's needs instead. A reformatory purpose that should be pursued with a specific attention to some prisoners' groups (women, juveniles, foreign nationals) that are now underrated by the law. European soft-law gives a solid contribution in this sense
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