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I diritti dei cittadini di paesi terzi nella legge europea 2013
La legge europea 2013 presenta alcune innovazioni di particolare interesse. Amplia l’accesso ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti e secondo le modalita` con cui era gia` riconosciuto ai cittadini europei, a determinate categorie di cittadini di paesi terzi: ai familiari di cittadini europei, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (cd. ‘‘lungosoggiornanti’’) ed ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Inoltre, estende l’istituto dell’assegno per il ‘‘nucleo familiare numeroso’’ ai cittadini lungo-soggiornanti
ed ai familiari cittadini di paesi terzi titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Si tratta di innovazioni che si inseriscono in un quadro di profondi mutamenti nei rapporti tra Stato e cittadino ed incidono sullo stesso significato dell’istituto della cittadinanza
The application of the European Convention of human rights in Italian administrative law
La decertificazione. Dalle certificazioni amministrative alle dichiarazioni sostitutive
La legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha completato il processo di semplificazione dell’attività documentale della pubblica amministrazione avviato sin dalla fine degli anni Cinquanta del secolo passato, con il d.P.R. n. 678/1957 e la legge n. 15/1968. Sono state introdotte importanti novità nel testo unico sulla documentazione amministrativa approvato con il d.P.R. n. 445/2000, sancendo il passaggio da un sistema di documentazione basato su un doppio binario (certificazioni e dichiarazioni sostitutive) ad un sistema di vera e propria decertificazione. I certificati amministrativi, che pur rimangono lo strumento privilegiato di circolazione delle certezze pubbliche, non possono essere più prodotti alle pubbliche amministrazioni, se non in specifiche ipotesi. Gli strumenti alternativi alla produzione di certificati (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, accertamento d’ufficio, ecc.) sono divenuti, da mero strumento alternativo (e spesso scarsamente utilizzato), l’unico strumento di documentazione utilizzabile nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni. L’interpretazione e l’applicazione di tali norme, innestate su un sistema che presentava diversi punti problematici ed aveva di fatto continuato a privilegiare lo strumento delle certificazioni, ha portato a numerosi problemi operativi, che non sempre hanno trovato un’adeguata risposta nelle circolari e direttive emanate dalle pubbliche amministrazioni. Con questa pubblicazione viene ricostruita attentamente la disciplina, con approfondimenti sia teorici, sia di tipo pratico-operativo, coniugando rigore scientifico e sistematico, chiarezza espositiva ed elementi pratico operativi
Recensione a Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, “Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato”, Roma, 2012, p. 662
Recensione critica, con osservazioni, ad un recente volume inmateria di "spending review
La delimitazione dei privilegi dello Stato debitore esecutato
La Corte costituzionale, con la sentenza 12 luglio 2013, n. 186, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale della normativa che di fatto svuotava di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni oggetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari. La sentenza rappresenta l’esito di un lungo percorso legislativo e giurisprudenziale di progressiva limitazione dei privilegi delle amministrazioni debitrici, anche relativamente alle procedure esecutive intentate contro le stesse. Infatti, vengono chiarite
le condizioni che possono, in casi eccezionali, giustificare tali norme di ius singulare: la temporaneita` di tali misure e la predisposizione di rimedi che garantiscano, anche per altra via rispetto a quella dell’esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte
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