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Fondazioni bancarie: enti privati privi di scopo di lucro o imprese a rilevanza economica? La ricostruzione della loro natura giuridica operata da una recente ordinanza della Cassazione
Il sistema delle prove nei giudizi davanti alla Corte dei conti
Il processo contabile, nella sua pluralità di forme, si presenta ad oggi privo di una normativa completa ed esaustiva che ne regoli ogni fase contenziosa alla luce dei nuovi parametri costituzionali del giusto processo. La mancanza di un organico strumento legislativo di riferimento ha indotto la giurisprudenza contabile a cercare, di volta in volta, di rapportarsi ad un astratto modello di giusto processo contabile, non sempre, però, giungendo a soluzioni orientate al rispetto dei principi costituzionalmente previsti dall'art. 111. Significative problematiche di compatibilità con il giusto processo contabile sono apparse riscontrabili in relazione alla fase istruttoria di ogni tipo di processo condotto davanti alla Corte dei conti, essendo la stessa imperniata sull'eventualità, sulla scarsità di mezzi di prova ammessi e sulla prevalenza del dato documental
Il sindacato della Corte dei conti dinanzi ad un nuovo vaglio delle Sezioni unite: il giudizio sull’affidamento di incarichi esterni fra legittimità e merito amministrativo
Il difficile cammino del Tribunale Superiore delle acque pubbliche verso il principio del giusto processo
Il lavoro si propone, attraverso un'analisi della normativa e della giurisprudenza esistente, di mettere in luce i recenti sviluppi del concetto di pienezza ed effettività della tutela attraverso l'utilizzazione del principio della concentrazione dei giudizi, operata dalla magistratura amministrativa speciale delle acque; in tal modo si giunge a prospettare l'esistenza di un'applicazione giurisprudenziale di detto principio della concentrazione processuale oltre ed a prescindere da una norma codificata nell'ambito del relativo processo di riferimento, bensì operabile sulla base delle derivazioni del giusto processo costituzionalizzato
LE FABBRICERIE IN ITALIA: UNA REALTA' GIURIDICA COMPLESSA DI DIFFICILE INQUADRAMENTO GIURIDICO
ADR E SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI: DOVERE DI AMMINISTRARE OCULATAMENTE O ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA?
Il lavoro affronta il delicato problema del rapporto fra la possibile apertura verso l’impiego di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nell’ambito dei rapporti pubblicistici ed il rischio che la scelta di ricorrere ad strumenti non giurisdizionali possa divenire oggetto di sindacato da parte della Corte dei conti.
L’impiego di ADR da parte della pubblica amministrazione costituisce una scelta discrezionale che può avere ricadute dirette, positive o negative, sulla finanza pubblica dell’ente stesso, per questo l’attenzione della Corte dei conti è sempre massima.
Il timore di un possibile giudizio contabile porta spesso l’amministrazione pubblica a limitare o addirittura escludere l’apertura verso le ADR nel settore pubblicistico e proprio in funzione della riduzione del rischio di future azioni di responsabilità amministrativo-contabile, il nostro ordinamento ha previsto che la Corte dei conti possa esercitare una funzione consultiva preventiva in favore delle amministrazioni pubbliche locali nella materia di contabilità, nel cui ambito rientrano anche le scelte di utilizzare strumenti di ADR.
Di recente la legge Madia ha previsto (nella delega al Governo) che i pareri preventivi rilasciati dalla Corte dei conti alle amministrazioni locali, siano considerati in un eventuale e futuro giudizio di responsabilità amministrativo – contabile; l’auspicio è che tale disposizione sia specificata nella giusta direzione in sede governativa, affinchè questo utile strumento non si trasformi da opportunità collaborativa fra i soggetti pubblici in rischioso strumento di sovrapposizione di funzioni in capo alla Corte dei conti
La definizione agevolata in appello delle controversie di responsabilità amministrativa: qualche spunto di chiarezza sul cosiddetto “condono erariale” dalle Sezioni unite della Cassazione
I PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE AGLI STRUMENTI GENERALI: IL CASO DEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
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