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L'azienda e l'art. 2555 c.c. nelle procedure concorsuali
Il presente contributo è suddiviso in due parti:
– nella prima, forse più tassonomica o ricognitiva, si esamina la terminologia del Codice della Crisi, che allontana l’azienda dal puro complesso di beni e richiama l’attività di impresa, ma una impresa, se così si può dire, separata dal titolare e quindi diversa da quella considerata dall’art. 2082 e dall’art. 2195 c.c.;
– nella seconda, ci si chiede se l’azienda in circolazione del Codice della Crisi – ammesso che sia un istituto unitario – sia lo stesso complesso trasferito secondo il codice civile.
Si proporrà poi una chiosa sul complesso coordinamento delle norme sulla crisi con gli effetti del trasferimento d’azienda per i contratti, crediti e debiti. Conviene comunque anticipare i risultati. Nello scenario di crisi: a) i riferimenti all’azienda, anche se non univoci, sono intesi a distinguere
non solo il complesso dei beni organizzati, distinti dal soggetto e dall’attività di quello specifico soggetto, cioè non riguardano solo l’“oggetto”;
b) il complesso dei beni, nella liquidazione giudiziale, è marcatamente segnato dalla proprietà (del tutto differentemente rispetto alla fattispecie dell’art. 2555 c.c.), con la conseguente diversità della situazione soggettiva di “titolarità” che l’organo concorsuale deve amministrare rispetto a quella originaria dell’imprenditore;
c) nel momento della rilevazione dei dati del patrimonio del debitore e della continuazione, la “continuità” (aziendale), la “continuazione” (dell’attività 66 CARLO FELICE GIAMPAOLINO
aziendale) e la “veridicità” (dei dati aziendali) richiamano non caratteristiche di un complesso di beni che costituisce la fattispecie ex art. 2555 c.c. ma alcuni elementi della fattispecie e della disciplina dell’impresa ex art. 2082 c.c.;
d) nel contesto concorsuale non è ammissibile una c.d. teoria dell’azienda che include nel perimetro debiti e contratti (e ciò a prescindere dall’accoglimento della tesi atomistica, che pure sembra la più convincente, a livello generale). L’unica tesi che sembra possibile è quella che separi nettamente l’oggetto della cessione da debiti, crediti e rapporti contrattuali. Anche l’“avviamento”, che è talvolta assente in caso di crisi o insolvenza, non è parte necessaria del trasferimento;
e) la tesi dell’universitas, ancora diffusa, è inaccettabile perché il bene, se tale fosse, almeno dovrebbe essere uguale a sé stesso. Invece l’azienda cambia a seconda della procedura del debitore e, nel caso di liquidazione giudiziale, a seconda dell’esercizio dell’impresa;
f) nel concordato preventivo, l’azienda del debitore è assimilabile a quella dell’imprenditore non assoggettato a procedura. Di essa possono fare parte beni dei quali ha disponibilità senza essere proprietario (leasing, affitti, locazioni) e il vincolo dell’organizzazione sui beni derivante da contratti afferenti a servizi, che continuano ad essere prestati, non viene a mancare;
g) nella liquidazione giudiziale, la situazione giuridica soggettiva sull’azienda cambia in quanto cambia la configurazione oggettiva del complesso dei beni che il curatore può “vendere”, cioè trasferire di proprietà. Il “complesso dei beni” è composto da beni di proprietà del debitore, da beni posseduti o detenuti sulla base di contratti nei quali il curatore sia subentrato, e da beni rispetto ai quali il terzo proprietario abbia consentito espressamente la disposizione. L’azienda non ricomprende quei beni di terzi, che sono passibili di restituzione e rivendica per effetto dell’apertura della procedura, salvo che i contratti sulla base dei quali il curatore possa disporne siano stati confermati dal curatore
Bancassurance. Profili societari e antitrust, in M. De Tilla - G. Alpa - S. Patti (by), Diritto dell’economia, Milano, 2002;
11. Bancassurance. Profili societari e antitrust, in M. De Tilla - G. Alpa - S. Patti (by), Diritto dell’economia, Milano, 2002
le azioni speciali
il lavoro si occupa dell'autonomia statutaria nella definizione di nuove caterogire di azioni. successivamente alla riforma del 2004, nel codice civile è stata cancellata la distinzione tr azioni ordinarie e privilegiate. è possibile emettere azioni senza voto e prive di privilegi, o azioni con voto e con privilegi. è possibile che la creazione di categorie determini conflitti di interessi tra azionisti interessati e titolari di diverse aspettative di rendimento, il lavoro approfondisce sia le basi teroiche dell'interesse sociale e della partecipazione sia il vincolo dei singoli rispetto alle deblierazioni. sono anche presenti esemplificazioni statutarie
Azienda (diritto dell'insolvenza)
Sez. II. Profili ricostruttivi:
7. Il raffronto con la fattispecie dell’art. 2555 c.c. e con
le teorie sull’azienda. — 8. I debiti e l’avviamento quali elementi
dell’azienda nel concordato, nella liquidazione giudiziale e nell’amministrazione
straordinaria. — 9. Il diritto oggetto del trasferimento.
— 10. Conclusioni. Parziale diversità della fattispecie
dell’azienda nel contesto concorsuale. — Sez. III. Profili applicativi.
Il piano di risanamento ed il concordato preventivo: 11. Piano
di risanamento ex art. 56 c. crisi impr. e cessione di azienda. —
12. L’azienda nel concordato preventivo. La continuità “indiretta”
tramite cessione a terzi. L’art. 84 c. crisi impr. — 13. L’affitto
di azienda. L’affitto successivo alla domanda (art. 94).
L’affitto previsto nel piano (art. 91). — 14. L’affitto. Gli effetti
della retrocessione dell’azienda. Debiti dell’affittuario. Crediti
dell’affittuario verso il debitore in concordato. — 15. La cessione
dell’azienda nell’ambito del piano. Le offerte concorrenti. L’aumento
di capitale. — Sez. IV. Profili applicativi. La liquidazione
giudiziale: 16. L’affitto da parte della curatela. I « livelli occupazionali
». — 17. La scelta dell’affittuario e le condizioni del
contratto. L’art. 212 comma 2 c. crisi impr. — 18. Gli effetti
dell’affitto d’azienda nella liquidazione giudiziale. — 19. La
cosiddetta circolazione di ritorno. La “restituzione”. Debiti e
contratti. Altri effetti. — 20. La prelazione dell’affittuario nella
liquidazione giudiziale. — 21. La liquidazione e la cessione di
azienda. Questioni generali. — 22. La “vendita” di azienda ex art.
214 c. crisi impr. — 23. Gli effetti del trasferimento. L’obbligo di
non concorrenza. — 24. La successione nei contratti ex art. 2558
(art. 172 e 175 c. crisi impr.). — 25. Il divieto di trasferimento
pattuito nel contratto oggetto di successione ex art. 2558 c.c. —
26. Il trasferimento dei crediti relativi all’azienda ceduta. —
27. La sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta. — Sez. V. Profili
applicativi. L’amministrazione straordinaria: 28. La determinazione
del prezzo e i livelli occupazional
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