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L'azienda e l'art. 2555 c.c. nelle procedure concorsuali
Il presente contributo è suddiviso in due parti:
– nella prima, forse più tassonomica o ricognitiva, si esamina la terminologia del Codice della Crisi, che allontana l’azienda dal puro complesso di beni e richiama l’attività di impresa, ma una impresa, se così si può dire, separata dal titolare e quindi diversa da quella considerata dall’art. 2082 e dall’art. 2195 c.c.;
– nella seconda, ci si chiede se l’azienda in circolazione del Codice della Crisi – ammesso che sia un istituto unitario – sia lo stesso complesso trasferito secondo il codice civile.
Si proporrà poi una chiosa sul complesso coordinamento delle norme sulla crisi con gli effetti del trasferimento d’azienda per i contratti, crediti e debiti. Conviene comunque anticipare i risultati. Nello scenario di crisi: a) i riferimenti all’azienda, anche se non univoci, sono intesi a distinguere
non solo il complesso dei beni organizzati, distinti dal soggetto e dall’attività di quello specifico soggetto, cioè non riguardano solo l’“oggetto”;
b) il complesso dei beni, nella liquidazione giudiziale, è marcatamente segnato dalla proprietà (del tutto differentemente rispetto alla fattispecie dell’art. 2555 c.c.), con la conseguente diversità della situazione soggettiva di “titolarità” che l’organo concorsuale deve amministrare rispetto a quella originaria dell’imprenditore;
c) nel momento della rilevazione dei dati del patrimonio del debitore e della continuazione, la “continuità” (aziendale), la “continuazione” (dell’attività 66 CARLO FELICE GIAMPAOLINO
aziendale) e la “veridicità” (dei dati aziendali) richiamano non caratteristiche di un complesso di beni che costituisce la fattispecie ex art. 2555 c.c. ma alcuni elementi della fattispecie e della disciplina dell’impresa ex art. 2082 c.c.;
d) nel contesto concorsuale non è ammissibile una c.d. teoria dell’azienda che include nel perimetro debiti e contratti (e ciò a prescindere dall’accoglimento della tesi atomistica, che pure sembra la più convincente, a livello generale). L’unica tesi che sembra possibile è quella che separi nettamente l’oggetto della cessione da debiti, crediti e rapporti contrattuali. Anche l’“avviamento”, che è talvolta assente in caso di crisi o insolvenza, non è parte necessaria del trasferimento;
e) la tesi dell’universitas, ancora diffusa, è inaccettabile perché il bene, se tale fosse, almeno dovrebbe essere uguale a sé stesso. Invece l’azienda cambia a seconda della procedura del debitore e, nel caso di liquidazione giudiziale, a seconda dell’esercizio dell’impresa;
f) nel concordato preventivo, l’azienda del debitore è assimilabile a quella dell’imprenditore non assoggettato a procedura. Di essa possono fare parte beni dei quali ha disponibilità senza essere proprietario (leasing, affitti, locazioni) e il vincolo dell’organizzazione sui beni derivante da contratti afferenti a servizi, che continuano ad essere prestati, non viene a mancare;
g) nella liquidazione giudiziale, la situazione giuridica soggettiva sull’azienda cambia in quanto cambia la configurazione oggettiva del complesso dei beni che il curatore può “vendere”, cioè trasferire di proprietà. Il “complesso dei beni” è composto da beni di proprietà del debitore, da beni posseduti o detenuti sulla base di contratti nei quali il curatore sia subentrato, e da beni rispetto ai quali il terzo proprietario abbia consentito espressamente la disposizione. L’azienda non ricomprende quei beni di terzi, che sono passibili di restituzione e rivendica per effetto dell’apertura della procedura, salvo che i contratti sulla base dei quali il curatore possa disporne siano stati confermati dal curatore
le azioni speciali
il lavoro si occupa dell'autonomia statutaria nella definizione di nuove caterogire di azioni. successivamente alla riforma del 2004, nel codice civile è stata cancellata la distinzione tr azioni ordinarie e privilegiate. è possibile emettere azioni senza voto e prive di privilegi, o azioni con voto e con privilegi. è possibile che la creazione di categorie determini conflitti di interessi tra azionisti interessati e titolari di diverse aspettative di rendimento, il lavoro approfondisce sia le basi teroiche dell'interesse sociale e della partecipazione sia il vincolo dei singoli rispetto alle deblierazioni. sono anche presenti esemplificazioni statutarie
Clausole di trascinamento (c.d. drag-along): equa determinazione del valore vs equa valorizzazione Drag-along clauses and fair value
L’articolo affronta il dibattito sulla necessità da parte delle clausole statutarie di drag-along
di un rinvio obbligatorio al valore di recesso e riscatto e indaga sull’applicazione analogica
delle disposizioni sulla “equa valorizzazione”. L’autore mette in discussione la fondatezza
di tale analogia e argomenta che, nella clausola di trascinamento, la mancanza di un valore
minimo “floor” può essere giustificata. L’esame si concentra su questioni procedurali, economiche
e di autonomia statutaria, e sostiene che la equità nel procedimento di determinazione
possa sostituire il rinvio al procedimento di valorizzazione usato per le ipotesi di recesso
e riscatto.The article delves into the debate – in the context of drag-along clauses provided in the bylaws
–, surrounding the necessity of mandatory reference to the fair value in withdrawal
and buyout scenarios, while exploring the analogical application of the provisions regarding
“fair valuation”. The author questions the coherence of such an analogy and argues
that, in the drag-along clause, the absence of a minimum “floor” value can be justified.
The analysis focuses on procedural, economic, and autonomy issues, contending that fairness
in the determination process may replace the reference to the valuation process used
in withdrawal and buyout scenarios
imputazione dell'atto dell'amministratore e responsabilità della società.
Nella presente nota, si tratterà della compatibilità della responsabilità della società, per imputazione alla società dell’atto degli amministratori in violazione di specifiche disposizioni, con la posizione di socio-danneggiato; e delle possibili implicazioni di tale imputazione, nel caso la società danneggiante assuma, in altro contesto, la posizione di danneggiato (come ad es. nel caso di azione verso gli amministratori responsabili). Nei limiti del presente scritto, la questione è se la autoresponsabilità, cioè l’impedimento a chiedere a terzi il risarcimento che un soggetto appare essersi “autoprocurato”( ) (in realtà si tratta in genere di danni che ricadono sulla società e su terzi, tipicamente il dissesto), si applichi anche in caso di ente metaindividuale e come si coordini con la possibilità di chiedere all’amministratore-agente ed eventualmente ai terzi il risarcimento del danno derivante dall’imputazione dell’atto.
Ancora in termini generali, va osservato che una recente sentenza ( ) ha applicato l'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione del risarcimento del danno richiesto dalla società nei confronti dell'amministratore delegato, allorquando risulti che il comportamento della società abbia concorso alla causazione del danno richiesto, nella specie, in concorso con l'azione dannosa dell'amministratore. Si è ragionato come se un "comportamento" della società fosse esigibile e la stessa fosse colpevole per "omessa adozione di un adeguato modello organizzativo" e "per i prelievi indebiti dalle casse sociali". Si tratta in altri termini di una "ripersonalizzazione" della condotta societaria dal punto di vista del danneggiato
Assicurazione della responsabilità civile e tipologie di danni coperti (danni materiali, danni da interruzione, business interruption) (parere pro veritate)
Lo scritto prende in esame il contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e ne analizza le principali criticità operative, con riferimento ad una fattispecie specifica. In particolare, dopo aver illustrato il caso e aver fornito brevi cenni di inquadramento riguardanti l’assicurazione di responsabilità civile, il contributo si focalizza sui principali nodi interpretativi che possono caratterizzare la corretta individuazione dei danni risarcibili.
(This essay examines third party liability insurance and analyses its main consequences, with reference to specific circumstances. Particularly, having first outlined the case and the main characteristics of third party liability insurance, the essay focuses on the major issues arising from the proper identification of eligible compensation damage)
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