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    Divisione - Comunione legale

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    Breve rassegna giurisprudenziale e dottrinale a margine di Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21999 la quale ha affermato il principio secondo cui nell'ipotesi di immobili non comodamente divisibili l'attribuzione dell'intero immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del favor divisionis al quale è informato l'art. 720 c.c

    Mandato senza rappresentanza ed esercizio dei diritti di credito.

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    Nel mandato senza rappresentanza hanno sempre destato problemi i rapporti tra mandatario, mandante e terzo. Il contributo si propone di fornire una breve analisi della giurisprudenza e della dottrina in tema di esercizio dei diritti di credito da parte del mandante, ai sensi del secondo comma dell'art. 1705 c.c., con particolare attenzione alla soluzione adottata da Cassazione 8 ottobre 2008, n. 24772

    L'INIBITORIA D'URGENZA EX ART. 140, CO. 8, CODICE DEL CONSUMO: QUALE DIRITTO? QUALE TUTELA?

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    NOTA DI COMMENTO ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 21.12.2009, CHE HA AFFERMATO IL PRINCIPIO PER CUI LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART.2 DEL COD.CONS. LEGITTIMA L'ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI ISCRITTA NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 137 COD.CONS. AD OTTENERE LA PRONUNCIA DI UN'INIBITORIA CONSISTENTE NELLA CONDANNA AD UN FACERE, LADDOVE QUESTA SIA L'UNICA SOLUZIONE CHE CONSENTA LA RIMOZIONE O LA CORREZIONE DEGLI EFFETTI DANNOSI DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE

    Contratto di agenzia - Esame per l'iscrizione agli albi degli avvocati - Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile

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    L'articolo sviluppa la seguente traccia: Tizio, agente della casa editrice Alfa, si rivolge ad un legale esponendo quanto segue: dal novembre 1999 svolge, su incarico della committente e a tempo indeterminato, l’attività di agente nel comune di Ferrara incaricato di promuovere la stipulazione di contratti di abbonamento a riviste specialistiche del settore medico; gli accordi tra le parti prevedono che la committente non possa avvalersi di altri agenti nel comune nel quale esercita la propria attività Tizio e per la stessa tipologia di affari; per contratto egli è legittimato a riscuotere presso i terzi i crediti della preponente; il rapporto è sottratto all’applicazione dell’accordo collettivo. Nel febbraio 2011 Tizio viene a sapere che la committente si avvale, per la conclusione di contratti nel territorio ferrarese, dell’ausilio di Mevio, anch’egli agente di commercio, con l’effetto di ridurre notevolmente gli affari conclusi da Tizio. Tizio si rivolge quindi al legale di fiducia. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere individuando, dopo aver delineato le caratteristiche essenziali della fattispecie, i rimedi esperibili da Tizio a tutela dei suoi diritti, soffermandosi anche sulla possibilità per l’agente di trattenere, a compensazione dei crediti da provvigioni non ancora pagate e a compensazione del credito per il risarcimento dei danni, le somme che ha già riscosso dai clienti della casa editrice. Il parere è svolto con particolare attenzione alla normativa interna, così come modificata dalla dir. 86/653/CE, nonchè alla giurisprudenza che interessa le questioni più problematiche inerenti al contratto di agenzia

    LEASING E FALLIMENTO - CASS. CIV. 1 MARZO 2010, N. 4862

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    La Corte di Cassazione (sent. n. 4862 del 1 marzo 2010) occupandosi per la prima volta dell'art. 72 quater l.f. introdotto dalla riforma del 2006, afferma che in caso di fallimento dell'utilizzatore e di decisione del curatore di sciogliersi dal contratto, è illegittima la pretesa del concedente di ottenere l'ammissione al passivo, prima di aver provveduto alla riallocazione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, dell'intero importo dei canoni non ancora scaduti alla data del fallimento

    IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO - CASS. CIV. 15 APRILE 2010, N. 9082

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    Annotazioni a margine di Cass. civ., 15 aprile 2010, n. 9082. La Corte afferma che qualora, nell'imputazione del pagamento, si renda necessario ricorrere ai criteri legali di cui all'art. 1193 cod.civ., per stabilire, a fronte di una pluralità di debiti ugualmente garantiti, quale di essi sia maggiormente oneroso, occorre fare riferimento all'entità della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui accede

    INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

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    Breve nota, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, alla sentenza della Cassazione civile, sez. III, del 27 luglio 2011, n. 16401, la quale ha stabilito che il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, 12° co., lett. h), della l. 14 novembre 1995, n. 481 si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, 37° co., possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore

    DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

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    Breve nota a Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2010, n. 13432 che ha affermato che "L'art. 4 del d.p.r. 244/1988, ora trasposto nell'art. 116 del d.lgs. 206/2005, assegna al dato obiettivo dell' “individuazione” del produttore il carattere di condizione di esonero del fornitore dalla speciale responsabilità in esso prevista. L'individuazione del produttore deve essere effettiva, non essendo sufficiente, invero, la semplice indicazione dei dati dello stesso da parte del fornitore, gravando invece su quest'ultimo l'onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato quale produttore. In questo contesto, la “preventiva richiesta” di tali dati da parte del consumatore costituisce un onere di diligenza, la cui mancanza non preclude l'azionabilità della tutela spettante nei confronti del fornitore, ma può essere sanzionata esclusivamente col pagamento delle spese processuali, ove lo stesso fornitore risulti inutilmente evocato in giudizio.

    PROCURA E MANDATO

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    La Cassazione civile, sez. II, con sentenza del 28 giugno 2010, n. 15412, ha affermato che "In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito intuitu personae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 cod. civ., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato.". La nota analizza i motivi della decisione e contiene una breve rassegna di precedenti giuriprudenziali e notazioni bibliografiche

    Matrimonio coppie omosessuali

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    Breve rassegna giurisprudenziale e dottrinale a margine di Cass. civ.,sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 che ha espresso il principio secondo cui due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all’estero, non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano. Tuttavia, i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza
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