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Art. 391 quater, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi e di E. Lupo
La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione è un aspetto dell'attività investigativa del difensore di particolare rilievo, in quanto l'ostensibilità ai privati dei documenti di cui possono essere in possesso gli uffici pubblici rappresenta una pre-condizione per l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel procedimento penale. La disamina dell'argomento viene svolta prendendo in considerazione la portata letterale dell'art. 391 quater c.p.p., ponendo in rilievo gli aspetti problematici, le precisazioni della dottrina, gli interventi della giurisprudenza (assai pochi in realtà) e i rapporti tra la disciplina dettata nel c.p.p. con quella prevista a livello generale nella disciplina del procedimento amministrativo
Art. 391 bis, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo
L'art. 391 bis c.p.p. assume un rilievo centrale nella disciplina dell'investigazione difensiva, in quanto regola le modalità attraverso cui il difensore può venire in contatto con la fonte dichiarativa per raccogliere informazioni. La disamina di questo tema implica l'approfondimento di diversi profili, i più rilevanti dei quali sono: le regole generali di audizione; le persone informate sui fatti da cui assumere le dichiarazioni; i divieti; gli avvertimenti; i casi di inutilizzabilità speciale; le specifiche modalità di assunzione della deposizione (colloquio non documentato, ricezione di dichiarazioni, assunzione di informazioni); coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nell'assunzione di informazioni da parte di quanti non abbiano inteso rilasciare dichiarazioni al difensore
Art. 327 bis, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lattanzi e di E. Lupo
Il riconoscimento del potere investigativo dei difensori segna l'approdo di un articolato percorso politico, dottrinale e normativo, culminato nell'introduzione dell'art. 327 bis c.p.p. nel libro dedicato alle indagini preliminari, fase questa la cui fisionomia era stata tracciata, per lo più, a misura della funzione d'accusa e degli organi inquirenti e che, dopo la l. n. 397 del 2000, diviene sede naturale anche dell'investigazione difensiva. Nel testo si espone il mutamento sistematico della fase preliminare derivante dall'art. 327 bis c.p.p., dando conto altresì delle tappe normative anteriori e prodromiche all'introduzione di tale norma nel quinto libro del c.p.p
Art. 141-bis Norme di attuazione
Il contributo è il commento dell'art. 141-bis disp. att. rubricato "Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova"
Art. 391 sexies, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo
L'art. 391 sexies c.p.p. contiene la disciplina generale dell'accesso ai luoghi in sede di investigazione difensiva, individuando i soggetti legittimati all'espletamento dell'atto e le modalità di documentazione del relativo verbale. L'argomento è trattato tenendo conto delle diverse posizioni dottrinali, richiamando i relativi precedenti della giurisprudenza di merito
Art. 143-bis Norme di attuazione
Il contributo è il commento all'art. 143-bis disp. att. c.p.p. rubricato "Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato"
Art. .391 nonies, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo
A causa dell'asimettrìa conoscitiva tra difesa e pubblico ministero circa la pendenza del procedimento penale, il legislatore disciplina nell'art. 391 nonies le c.d. investigazioni preventive, esperibili dalla difesa per l'eventualità che si instauri un procedimento. Assai contrastanti sono le posizioni della dottrina su tale prerogativa riconosciuta alla difesa, che vengono prese in esame nello scritto, avendo particolare riguardo alla ratio di quanto stabilito nell'art. 391 nonies ed alle attività esperibili
Art. 232 Norme coordinamento
il contributo è il commento all'art. 232 norme coordinamento c.p.p. rubricato "Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione"
Art. 154-ter Norme di attuazione
Il contributo è il commento all'art. 154-ter disp. att. c.p.p. rubricato "Comunicazione della sentenza"
Art. 197
Lo scritto prende in esame le diverse ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone, affrontando le diverse questioni emerse in dottrina e giurisprudenza
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