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Le disposizioni aventi ad oggetto le così dette <<nuove proprietà>>
Il contributo, previa analisi del concetto di "nuove proprietà" come categoria meramente descrittiva, ipotizza la successione mortis causa nel rapporto di lavoro, nelle licenze e nelle concessioni necessarie per accedere o per esercitare determinate attività protette. Si evidenzia, da ultimo, la difficoltà di una reductio ad unitatem della disciplina delle new properties
Il legato rimuneratorio
Il ricorso alla figura del legato rimuneratorio consente al testatore di attribuire una liberalità a chi lo abbia assistito, proporzionata ai servizî ricevuti, rimettendone la quantificazione ad altri. Si ritiene che il capoverso dell’art. 632 cod. civ., lungi dal costituire un’eccezione al divieto di cui al primo comma, intenda sottolineare che la determinazione dell’oggetto del legato, ove fatta arbitrio boni viri dell’onerato, o del terzo, incontra il favore della legge
Le disposizioni aventi a oggetto il possesso
La situazione possessoria passa all'erede solo a seguito di accettazione e presuppone sia l'esistenza del rapporto successorio in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione, sia la qualità di erede, legittimo o testamentario, in capo al successore. L'accettazione è indispensabile per esercitare le azioni possessorie. Il discorso si complica con riferimento alle ipotesi di possesso precario, quale è il possesso a titolo di usufrutto, uso e abitazione. La Suprema Corte, sul presupposto che il possesso si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio non soltanto del diritto di proprietà, ma di ogni altro diritto reale, ha statuito che l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario sia legittimato ad esperire la tutela possessoria anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il de cuius. La dottrina, dal canto suo, non ha mancato di manifestare qualche perplessità, specie con riferimento alla difficoltà di conciliare il passaggio del possesso in capo all'erede, in presenza di una norma (art. 1014, n. 2, c.c.) che dispone essere causa di estinzione dell'usufrutto la riunione dello stesso e della proprietà nella stessa persona
Le disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo
Principio di fondo della materia testamentaria sono la personalità del negozio di ultima volontà e la determinabilità delle disposizioni testamentarie, il primo imponendo che le disposizioni liberali provengano dal testatore, il secondo ammettendo il rinvio ad una fonte esterna. Le disposizioni che rimettano alla volontà del terzo la determinazione del legato o del legatario non sono ammissibili senza limiti, richiedendosi, di converso, che il testatore circoscriva la facoltà di scelta del terzo, o che questi effettui la scelta sulla base del suo prudente arbitrio. È vietato, quindi, il rinvio al mero arbitrio del terzo, in quanto incompatibile con la personalità del negozio di ultima volontà. Il divieto dell’istituzione di erede, che non può essere rimessa al terzo, neppure entro soggetti determinati dal testatore, si giustifica in considerazione del carattere personalissimo e delle attribuzioni di ordine non patrimoniale connesse al titolo di erede
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