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L’onda “verde” nel mondo islamico, tra tutela dei diritti umani e ribellione. L’O.N.U. e il ruolo della U.E.
Analisi del fenomeno delle "primavere arabe" compiuto alla luce delle regole del diritto musulmano, che prvede speifiche norme per le categorie dei ribelli e dei terroristi, dei diritti dell'uomo letti in chiave islamica, verificando il ruolo delle risoluzioni adottate da O.N.U. e U.E. sul punto
La Turchia, tra lotta al terrorismo ed ambizioni europee
L'aspirazione europeista della Turchia ed il contestuale ruolo di “vigilato
speciale” che le viene oramai assegnato da parte del mondo
occidentale e dal blocco U.E. in particolare, fanno si che le vicende
interne di questo Paese, soprattutto sul piano legislativo, vengono
seguite con attenzione particolare.
Va a tal proposito sottolineato che vi sono conclamati segni di
avversione alla prospettiva di ingresso nell'Unione, per lo più fondati sul
convincimento di una sostanziale estraneità turca alla storia e alla cultura
europee. Oltretutto, le vicende internazionali legate al terrorismo di
matrice islamica, non fanno che aumentare, agli occhi di molti, il divario
tra il “Vecchio Continente” e la ex “Sublime Porta”, nei confronti di un
Paese che, attualmente, è costituito da 70.000.000 di abitanti, di cui il
99% è musulmano. Il saggio analizza la
collocazione geo-politica della Turchia e la sua legislazione
antiterrorismo, come pietre di paragone per una corretto inquadramento
di Ankara, tra mondo occidentale e mondo musulmano
La donna yemenita e le professioni legali
La collocazione della donna nella sfera pubblica della società yemenita, riveste una connotazione
alquanto singolare soprattutto se paragonata agli altri paesi della penisola arabica. Oggi, la sua
presenza nella vita sociale e la sua partecipazione alla vita politica e giudiziaria, sono il risultato di
un lungo e sofferto percorso, raggiunto attraverso piccole conquiste, succedutesi nel tempo. Inoltre,
tanto le forze politiche quanto le organizzazioni non governative, incoraggiano l’impegno delle
cittadine yemenite nel laborioso processo di democratizzazione della nazione. Sintesi di una ricerca sul campo effettuata in Yemen nel 200
Giurisdizione nazionale e sovranazionale nei delicta iura gentium
I delitti più efferati, hanno da sempre richiesto un contrasto condiviso, reso attraverso la interazione tra la giurisdizione nazionale e quella internazionale, nonchè con l'individuazione delle regole di competenza e giurisdizone
Il Trasferimento di procedimenti. Uno strumento poco divulgato di cooperazione giudiziaria
La cooperazione giudiziaria in ambito penale si articola, con riguardo specie al crimine transnazionale, in un’ampia gamma, con diversa intensità, di forme di collaborazione. Un’autorità giudiziaria, che debba effettuare operazioni nel territorio di un altro Stato, può domandare assistenza, richiedendo di eseguirle e di provvedere alla trasmissione degli esiti, per consentirne l’utilizzabilità ai fini investigativi o per la fase processuale; possono tuttavia esserci anche aspetti più dinamici, allorquando organi di Polizia del Paese richiedente vengono autorizzati a svolgere direttamente le operazioni, con la cooperazione logistica e tecnica delle forze dell’ordine dello Stato in cui queste debbano essere effettuate. Questa attività, tanto nelle forme dell’assistenza quanto in quelle più fattive della cooperazione, consente ai Paesi di prestarsi reciproco appoggio nella lotta alla criminalità, soprattutto internazionale ed oggi non può più essere considerata una eventualità riconducibile a singoli episodi processuali, ma una necessità cui ogni organismo statale deve fare fronte ed istituzionalizzare all’interno dei sistemi giuridici nazionali. La traslazione di procedimenti, nota come gear shifting nei sistemi giuridici di common law, è attivata in base ad un dato oggettivo: lo Stato di destinazione ha legami più netti ed incisivi con le parti processuali o con il fatto-reato e costituisce, pertanto, un forum conveniens di giurisdizione rispetto allo Stato di provenienza. Questa tecnica processuale si ispira al principio del giudice naturale, inteso nell’accezione di derivazione medioevale di “giudice più vicino”, che vuole l’esercizio della giurisdizione da parte di un giudice legato al territorio, come tale conoscitore degli usi e costumi locali e che potesse, quindi, meglio garantire serenità ed equità. In epoche recenti, i trasferimenti dei procedimenti sono stati attuati anche sulla base di principi di convenienza, laddove interessi politici pubblici lo hanno consigliato; essi servono anche a recuperare gli effetti della mancata estradizione, oltre che ad evitare o a risolvere i conflitti
Prime considerazioni in margine alla Legge di tutela dagli abusi promulgata dal Regno di Arabia Saudita in data 26 agosto 2013
L'analisi della Legge di tutela dagli abusi del 2013, promulgata dalla Arabia Saudita, coeva con quella italiana sul "femminicidio" (L. 119/2013) è certamente innovativa nel substrato giuridico e culturale del Regno Saudita, profondamente permeato ancora dalla shari'a, ma risulta carente, sia sul paino del tecnicismo giuridico, sia su quello del quadro di tutela sistematica dei beni giuridici e dei valori protetti
Opinio delicti. Regole di acquisizione probatoria nel processo penale
Nell’ambito del procedimento di formazione della prova, sul quale verte la presente indagine, una posizione di primario interesse è occupata dal rapporto tra giudice e prova, che consente di verificare la preferenza verso un determinato modello di epistemologia giudiziale. Attraverso il procedimento probatorio, dati conoscitivi preesistenti si trasformano in prove in senso tecnico ovvero «si provano forme specificamente finalizzate alla conoscenza del fatto». Si comprende, dunque, come il sistema della prova e la cultura ad esso sottesa, influenzino profondamente la struttura dell’intero processo.
In un sistema processuale di tipo inquisitorio, la prova costituisce un “affare del giudice”, il quale concentra su di sé i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova, con conseguenti carenze sia in punto di controlli sulla corretta gestione delle prove sia in punto di garanzie. Al contrario, in un sistema di tipo accusatorio, quale quello vigente, le parti sono investite del potere di ricercare le fonti e di chiedere al giudice l’ammissione del relativo mezzo di prova.
Il percorso tracciato dal legislatore del 1988 si ispira a due valori, entrambi espressione del principio del contraddittorio: la tendenziale parità tra accusa e difesa e la suddivisione delle conoscenze. Tale percorso, che trova un addentellato costituzionale nell’art. 111, delinea un modello di giustizia nel quale non solo il fine ma altresì il metodo dell’accertamento della verità costituisce un valore.
La giustezza del risultato risiede nel giusto procedere ed in tal senso, il contraddittorio rappresenta lo strumento meno fallace per la ricerca della verità, ovvero per ridurre lo scarto tra verità giudiziale e verità storica , assicurando la giustizia della decisione
Reciproco riconoscimento delle decisioni penali e cooperazione giudiziaria nella U.E.
Partendo da una visione generale sulla legittimità e sulla legittimazione della U.E. si compie una dettagliata analisi della dimensione normativa del mutuo riconosciumento delle decisioni penali in ambito eurpopeo, alla luce del Trattato di Lisbona e del T.F.U.E
Il concetto di ethos, quale espressione della specialità militare
Il diritto e la procedura penale militare sono improntati al criterio di specialità rispetto al sistema penale ordinario e il concetto di ethos ne costituisce una specifica espressione
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