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DALLA MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ALL’ANNUNCIO DELLE DIMISSIONI DELPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Syria vote e la palingenesi del parlamentarismo britannico
Nel primo scorcio del nuovo millennio è andata sviluppandosi, nel Regno Unito, una nuova convenzione costituzionale che ha inciso profondamente sullo storico potere di prerogativa dell'esecutivo relativo al dispiegamento delle forze armate in scenari di conflitto (power to deploy troops overseas). In base alla nuova convenzione costituzionale, registrata anche nel Cabinet Manual del 2011, ogni "azione militare significativa" decisa dal Governo britannico deve essere sottoposta a un dibattito parlamentare preventivo, salvo che ricorra una situazione di urgenza. Si è così affermata una regola che prescrive un "full debate" e un voto di approvazione preventiva della Camera dei comuni avente ad oggetto un'apposita "emendable motion" del Governo relativa all'uso della forza militare. Il c.d. Syria vote del 2013 e le sue conseguenze rappresentano un’importante occasione per il consolidamento della nuova convenzione costituzionale, che ha riequilibrando i rapporti tra Governo e Parlamento in questo delicato ambito materiale. Trattandosi della progressiva maturazione di una Convention of the Constitution di portata potenzialmente rivoluzionaria, la vicenda merita un’approfondita analisi anche sul piano cronachistico. Il tema è di estrema rilevanza anzitutto con riferimento all'evoluzione del sistema di governo del Regno Unito, intrecciandosi con l'esperienza del governo di coalizione nato nel 2010 e con la valorizzazione del ruolo del Parlamento avvenuta in quel frangente. Esso rileva inoltre nell'ambito dell'analisi comparativa dei c.d. poteri costituzionali di guerra, in relazione ad altre esperienze di democrazia maggioritaria
La formazione dei nuovi gruppi parlamentari di Futuro e Libertà per l'Italia e le ripercussioni nella maggioranza
Le origini weimariane del voto di sfiducia costruttivo e la prassi applicativa dell’istituto con particolare riferimento all’ordinamento tedesco
Tra gli strumenti di razionalizzazione costituzionale del rapporto fiduciario, quello del voto di sfiducia costruttivo risulta ancora oggi uno tra i più diffusi e apprezzati, tanto da essere stato introdotto anche in alcune giovani democrazie dell’Est Europa, quantunque la sua efficacia sia stata spesso messa in discussione persino nel contesto dell’ordinamento tedesco, ove la disciplina della sfiducia costruttiva – contrariamente a quanto accade nel modello spagnolo – appare perfettamente coordinata con quella del potere di scioglimento e con quella della “questione di fiducia proposta dal cancelliere”. Il saggio si propone di esaminare l’istituto in parola muovendo dalle prime elaborazioni dottrinali di epoca weimariana. Di qui, senza rinunciare a un approccio di carattere comparativo, l’indagine si concentra sull’introduzione del voto di sfiducia costruttivo nel Grundgesetz e nella sua scarna prassi applicativa, ancor oggi fatta oggetto di giudizi non univoci da parte dei costituzionalisti tedeschi e, più in generale, degli studiosi delle forme di governo
La War Powers "Revolution" del Regno Unito
Una nuova convenzione costituzionale affermatasi nel Regno Unito e riportata nel Cabinet Manual ha attribuito alla Camera dei Comuni il potere di autorizzare preventivamente le azioni militari del Regno Unito, a meno che non sia necessario intervenire con urgenza. Il potere di iniziare un conflitto armato o di prendervi parte viene così sottratto alla storica egemonia del Governo per essere di fatto condiviso con il Parlamento. La prassi applicativa del Governo Cameron dimostra ampiamente la portata precettiva della nuova regola costituzionale (ancorché essa non sia vincolante sul piano strettamente giuridico, trattandosi di una convention of the Constitution). L'evoluzione dei "poteri di guerra" nel Regno Unito, tesa a una consistente valorizzazione del ruolo giocato dal Parlamento, si discosta dalle dinamiche di altre democrazie maggioritarie ove la posizione degli esecutivi è, per varie ragioni, ancora oggi di gran lunga prevalente. L'esperienza britannica suggerisce pertanto una riflessione di carattere comparativo più ampia, avente ad oggetto l'equilibrio costituzionale dei c.d. poteri di guerra negli stati democratici
LE RIPETUTE FASI DEL RIMPASTO POLITICO DEL IV GOVERNO BERLUSCONI NEL CORSO DELLA XVI LEGISLATURA
L’INTERVENTO MILITARE DELLA FRANCIA IN LIBIA: LA PRASSI APPLICATIVA DELL’ARTICOLO 35DELLA COSTITUZIONE DOPO LE MODIFICHE DELLA LOI CONSTITUTIONNELLE 2008-724
Le variabili della forma di governo britannica e i limiti del modello teorico del "premierato"
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