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Comparative Constitutional History. Volume 1: Principles, Developments, Challenges
While comparative constitutional law is a well-established field, less attention has been paid so far to the comparative dimension of constitutional history. The present volume, edited by Francesco Biagi, Justin O. Frosini and Jason Mazzone, aims to address this shortcoming by bringing focus to comparative constitutional history, which holds considerable promise for engaging and innovative work along several key avenues of inquiry. The essays contained in this volume focus on the origins and design of constitutional governments and the sources that have impacted the ways in which constitutional systems began and developed, the evolution of the principle of separation of powers among branches of government, as well as the origins, role and function of constitutional and supreme courts
Plebiscite: An Old but Still Fashionable Instrument
This Article shows that, far from being a defunct political tool,
the plebiscite is still a very ‘‘fashionable’’ instrument that can be found
not only in authoritarian regimes but also in democratic countries. In
order to make this case, this Article relies on comparative constitutional
history, which is essential to clarify a current dispute------that is,
the distinction between the plebiscite and other forms of popular participation,
notably the referendum. While many constitutions shy
away from using the term plebiscite, this analysis shows that numerous
modern consultations may really be categorized as plebiscites. Its
formal absence from legal texts does not mean that the plebiscite no
longer exists; rather, it continues to play a prominent role in today’s
societies even if called by a different name
Corti costituzionali e transizioni democratiche. Tre generazioni a confronto
Che rapporto sussiste tra transizione alla democrazia e costituzionalismo? Che ruolo hanno svolto in passato le Corti costituzionali nei processi di democratizzazione? Quali «lezioni» possono trarre da tali esperienze i Paesi – come quelli coinvolti nella c.d. «Primavera araba» – che stanno attualmente affrontando una transizione da un regime non democratico? Sono questi alcuni dei principali quesiti che ispirano questo volume. Oggetto della ricerca sono infatti le tre generazioni di Corti costituzionali europee istituite in seguito ai tre grandi processi di transizione democratica verificatisi in Europa nel corso del Novecento. Dall’analisi emerge come proprio attraverso l’azione svolta nel corso di tali processi le Corti costituzionali siano riuscite a trovare legittimazione nell’ordinamento costituzionale di riferimento e all’interno delle dinamiche delle rispettive forme di governo. Nonostante alcune ombre nella loro azione, esse si sono affermate come attori protagonisti delle transizioni, riuscendo a mitigare quel forte grado di incertezza che caratterizza il destino di ciascuno di questi processi, e scongiurando così il rischio di trovarsi in presenza di Costituzioni senza costituzionalismo
Chiusura dei campi per i rifugiati e rimpatrio “forzato”: l’Alta Corte del Kenya fa valere il principio del non refoulement
La sentenza della High Court keniota che qui si analizza riguarda una questione di straordinaria attualità per il giurista europeo, e segnatamente italiano. Il caso ha ad oggetto, infatti, i diritti di coloro che godono dello status di rifugiato (alla luce del diritto internazionale, delle disposizioni costituzionali e della legislazione ordinaria), nonché le circostanze in base alle quali tale status cessa di esistere
I mutamenti costituzionali nell’Islam mediterraneo: riflessioni sulle dinamiche relative alla separazione dei poteri e alla forma di governo
Il contributo mostra innanzitutto come nel mondo arabo il Capo dello Stato (Presidente o Monarca a seconda dei casi) continui ad essere il vero dominus del sistema politico-istituzionale, il fulcro attorno a cui tutto ruota. Nella seconda parte vengono analizzate le principali cause che spiegano questa difficile, per non dire difficilissima, implementazione del principio della separazione dei poteri nella regione, cause che hanno una natura teorica, pratica e ideologica. Lo scopo del contributo è quello di evidenziare come, in seguito alle Primavere arabe, per un verso siano stati fatti passi in avanti importanti verso un maggiore riconoscimento dei diritti e delle libertà (sebbene anche in questo ambito permangano aspetti molto problematici), ma per altro verso (a parte il caso della Costituzione tunisina del 2014) non sia stata introdotta una sostanziale discontinuità rispetto al passato per quel che riguarda la parte "istituzionale" delle Costituzioni. Questa iper-concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo contribuisce inevitabilmente ad indebolire il godimento dei diritti fondamentali. Si tratta di un grosso vulnus che, purtroppo, non sarà facile sanare
Tunisi: la primavera araba sfiorisce in stato d’eccezione
In seguito alle primavere arabe, l’unico ordinamento ad avere in larga parte abbandonato il precedente regime autocratico e ad avere contestualmente intrapreso un serio percorso di democratizzazione è stato la Tunisia. La Costituzione adottata nel 2014, indubbiamente una delle Carte costituzionali più democratiche nel mondo arabo, ne è una delle dimostrazioni più evidenti. Negli ultimi mesi, tuttavia, l’eccezionalismo tunisino è stato duramente messo in discussione da una serie di misure adottate dal Presidente Kais Saied, tra cui la dichiarazione, il 25 luglio 2021, dello stato di eccezione ex art. 80 Cost,
nonché l’emanazione, il 22 settembre, del decreto presidenziale n. 2021-117 sulle "misure eccezionali"
“Progressive Judicialism”: il Public Order Management Act al vaglio della Corte costituzionale dell’Uganda
Nella sentenza del 26 marzo 2020 (Human Rights Network Uganda & 4 Others vs Attorney General – Constitutional Petition no. 56 of 2013) – con una decisione presa a maggioranza (4 giudici a favore ed uno contrario) – la Corte d’Appello dell’Uganda, riunita come Corte costituzionale, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8 del Public Order Management Act, più comunemente conosciuto con l’acronimo “POMA”. Si è trattato di una pronuncia molto attesa, contro cui, peraltro, è già stato annunciato ricorso alla Corte Suprema. Tale provvedimento, entrato in vigore nel 2013, è stato usato per anni come strumento di repressione. Si è trattato di una sentenza coraggiosa, la quale mostra come i tribunali che operano in regimi illiberali possano a volte esercitare un ruolo effettivamente contro-maggioritario
Tribunal Supremo spagnolo e obbligo di ricollocazione: verso una giurisdizionalizzazione della crisi migratoria?
Con la sentenza n. 1168 del 9 luglio 2018 il Tribunale Supremo, su ricorso presentato dalla Associació de suport a Stop Mare Mortum, ha condannato il governo spagnolo per non aver rispettato l’obbligo di ricollocare la propria quota di migranti richiedenti protezione internazionale dall’Italia e dalla Grecia, così come sancito dalle decisioni del Consiglio dell’Unione europea 2015/1523 e 2015/1601. L’importanza di questa sentenza del Tribunal Supremo pare travalicare i confini dell’ordinamento nazionale
Recensione del volume di Tania Abbiate “La partecipazione popolare ai processi costituenti. L’esperienza tunisina” (Editoriale Scientifica, Napoli, 2016)
Recensione del volume di Tania Abbiate “La partecipazione popolare ai processi costituenti. L’esperienza tunisina” (Editoriale Scientifica, Napoli, 2016
L’Alta Corte del Kenya permette (nuovamente) ai non kenioti l’accesso al programma di formazione per gli aspiranti avvocati
Nella sentenza del 20 febbraio 2017, l’Alta Corte del Kenya è stata chiamata a pronunciarsi sulla decisione del Council of Legal Education di vietare ai non kenioti la possibilità di frequentare il programma di formazione per l’accesso alla professione di avvocato (“Advocates Training Programme”) presso la Kenya School of Law. La decisione del Council of Legal Education viene dichiarata “null and void” e, con un “order of mandamus”,
la High Court ordina al Consiglio di ammissione della Kenya School of Law di ammettere immediatamente i ricorrenti al programma di formazione per gli aspiranti avvocati
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