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Estratti di ruolo: tra revirement e invasioni di campo le SS.UU. (de)limitano le tutele
Con la sentenza n. 26283/2022, pronuncia gravida di criticità, le SS.UU., ad un tempo, assecondano una scelta opinabile del legislatore che aveva sovvertito un indirizzo garantista dello stesso Massimo Consesso giudicante, intervengono nel campo della Corte costituzionale e suscitano il pronto
dissenso dei giudici di merito, il che lascia presagire l’avvio di una lunga querelle della quale non si sentiva il bisogno. Se possibile, tuttavia, ancora maggiore apprensione desta il retropensiero della Corte, nemmeno troppo dissimulato, secondo il quale l’interesse fiscale (rectius: il regolare svolgi-
mento della vita finanziaria dello Stato) farebbe premio sostanzialmente su tutto
Ancora sale sulla ferita dell’art. 20 del Registro: la Cassazione promuove un’iniziativa (forse) irricevibile dalla Corte di Giustizia
Nel sottoporre alla Corte di Giustizia un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto una pretesa incompatibilità dell’art. 20 del registro con gli artt. 5, n. 8, Direttiva 77/388/CEE e 19, Direttiva 2006/112/CE, la Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 10283/2022, compie una scelta che ha il sapore di una extrema ratio. A ben vedere l’interesse finalistico dell’iniziativa è volto alla sfera procedimentale/accertativa più che a quella sostanziale, nonostante tutta l’ordinanza sull’argomentazione (solo) di quest’ultima si sviluppi. E questo è un primo problema, che si aggiunge a quello, indubbiamente più
evidente, dell’errata lettura della relazione tra IVA e imposta di registro. Si tratta di una posizione che desta molteplici preoccupazioni. Tanto nel merito quanto nel metodo, atteso che la scelta di chiamare in causa la Corte di Giustizia appare ultronea, e rischia di strumentalizzare i rapporti fra giudice nazionale ed europeo
UN "LEGISLATORE" VOLITIVO RESTITUISCE L'IMPOSTA DI REGISTRO ALLA SUA TRADIZIONE
UN "LEGISLATORE" VOLITIVO RESTITUISCE L'IMPOSTA DI REGISTRO ALLA SUA TRADIZION
CONTRADDITTORIO: LA CASSAZIONE RECUPERA LA FUNZIONE NOMOFILATTICA E SUPERA LA "RIFORMA" IN ITINERE
CONTRADDITTORIO: LA CASSAZIONE RECUPERA LA FUNZIONE NOMOFILATTICA E SUPERA LA "RIFORMA" IN ITINER
La tela di Penelope delle riforme fiscali, tra giustziai e legge delega: epicedio della certezza del diritto? (parte prima)
Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 costituisce uno dei punti di forza della riforma della giustizia tributaria del 2022. Si tratta di una disposizione preziosissima per il nuovo assetto del processo: introduce una regola generale destinata ad imprimere una svolta alle dinamiche processuali ed enfatizza il potere del giudice, per via di una maggiore incisività nel sindacato dell’azione amministrativa, concorrendo alla percezione di una sua maggiore terzietà. Ma non si tratta solo di questo perché è destinata a riverberare i suoi effetti, anche indirettamente, su tutta la parabola dell’attuazione del tributo, sin dal momento dell’istruttoria procedimentale dell’Amministrazione finanziaria. Senonché con l’approvazione della Legge delega per la riforma tributaria il legislatore ha adottato anche alcune disposizioni che, se saranno attuate, rischiano di determinare un vero e proprio intralcio al pieno dispiegamento degli effetti del nuovo comma 5-bis. Come Penelope, così, sembra voler disfare, in breve tempo, una trama preziosa, faticosamente tessuta
L’indipendenza del giudice dipendente del MEF, ossimoro di una riforma che gioca d’azzardo
L'ARTICOLO AFFRONTA IL TEMA DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CON PARTIOCLARE RIFERIMENTO ALLA DIPENDENZA DEI NUOVI GIUDICI DAL ME
La giustizia tributaria, anatra zoppa a causa di una buona riforma (forse) incostituzionale (con alcune ipotesi di modifica)
La riforma della Giustizia tributaria adottata con la L. n. 130/2022 segna un punto di non ritorno: il definitivo consolidamento della giurisdizione speciale all’esito di un processo di revisione progressiva che viene da lontano. È dunque meritevole di un giudizio positivo, già solo per questo. Tuttavia, proprio il conseguimento di questo risultato impone che non vi siano cedimenti sull’indipendenza dei giudici dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi più di ieri. E qui arrivano le note dolenti. Le due orDinanze delle Corti di Giustizia tributaria di Venezia e Milano mettono bene in luce le ragioni di incompatibilità del nuovo assetto ordinamentale con i principi costituzionali e costituiscono un vero e proprio pungolo per un ulteriore intervento del legislatore, perché possa porre rimedio ai limiti della riforma, quelli direttamente correlati all’indipendenza del giudice ed altri
Giustizia Tributaria: una riforma perfettibile, ma con interventi non negoziabili
Premesso un breve excursus sulla giurisdizione tributaria, il presente contributo fornisce un attento commento al recente ddl di riforma al processo tributario (disegno di legge AS 2636), evidenziando le principali potenzialità di una simile riforma, pur alla luce di alcune criticità sottolineate dall’Autor
La legge delega per la riforma tributaria e la ragionevolezza del sistema fiscale nella giurisprudenza costituzionale
L'ARTICOLO SI PROPONE DI ANALIZZARE LA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA. A TAL RIGUARDO, L'ARTICOLO SI SOFFERMA SULLA QUESTIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEL SISTEMA FISCALE
NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAL
L'AMMINISTRATORE DI FATTO NON RISPONDE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE DELLA SOCIETA'
L'AMMINISTRATORE DI FATTO NON RISPONDE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE DELLA SOCIETA
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