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    Titolo e diffamazione: quando un articolo di giornale degrada a tweet (nota parzialmente critica a Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2017, n. 12012)

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    Il titolo di un articolo di giornale è idoneo ad integrare, ex se, il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ciò risulta a maggior ragione vero innanzi all’evolversi delle modalità di fruizioni delle informazioni, le quali appaiono oggigiorno acquisite in modo sempre più frammentario e sbrigativo. Tale superficialità, pertanto, impone delle significative conseguenze nella valutazione dell’evento lesivo, dovendosi conferire meno importanza al legame complessivo tra titolo e test

    «Understood as a right»: il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena (nota a C. EDU, Jankovskis v. Lituania, ric. 21575/08)

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    L’accesso ad Internet non può essere considerato un diritto garantito dalla CEDU. Tuttavia, nell’ambito dell’art. 10 della Convenzione, l’uso del web può venire in rilievo come mezzo attraverso cui ottenere informazioni non altrimenti procacciabili, risultando in tale senso meritevole di protezione giuridica. Ciò è a maggior ragione sostenibile alla luce del fine perseguito dal cittadino: nel caso di specie, un detenuto chiedeva di potersi iscrivere ad un corso di laurea in giurisprudenza – per il quale l’uso del web si rivelava necessario – stimolando così il proprio percorso di riabilitazione e reintegrazione nella societa

    Sotto la punta dell’iceberg: fictio litis e ammissibilità della q.l.c. nella sent. n. 35/2017

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    La nota analizza criticamente gli argomenti della Corte costituzionale in tema di ammissiblità della q.l.c. nella sent. n. 35/201

    Formation Flying Dynamics in Circular Restricted Three-Body Problem and Applications to Binary Asteroid Systems

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    The employment of two or more co-operating spacecraft to achieve complex mission objectives is one of the most promising and challenging problems in space mission design. The fulllment of relative position and velocity requirements is then becoming very important and the need of minimizing the control action needed for formation keeping is the goal of many recent studies and analysis. This result can be eectively accomplished by exploiting the dynamical properties of a low-acceleration environment such as the vicinity of libration points associated to the Circular Restricted Three Body Problem (CR3BP). The present work explores the eects of this particular dynamical environment on an uncontrolled equilateral formation of satellites and investigates convenient initial congurations, in terms of orientation and size of the formation, which lead to good performance in terms of formation keeping. The dynamical environment is then explored, when some constraints are imposed on the relative dynamics of two co-operating spacecraft and the regions in the space which satisfy the dynamical constraints are found. Finally, the results and the design tools developed, are applied to investigate possible scenarios for future space missions aimed to the exploration of a Near-Earth binary asteroid system: the gravity eld generated by the asteroid pair is modeled and a particular scenario is simulated

    Liste bloccate o situazione normativa? Un'alternativa all'oggetto del giudizio di costituzionalità

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    Il contributo analizza la relazione tra liste bloccate e situazione normativa, in generale e nello specifico della sentenza 1/2014. Condivide la pronuncia della Corte nell'esito ma non nella motivazione, ritenendo "insignificanti", dal punto di vista costituzionale, le liste bloccate se disancorate dalla situazione normativa e dal tema della democrazia interna ai partiti.Esprime inoltre perplessità per la giustificazione (in parte) sostanziale offerta dalla Corte in merito dell'ammissibilità della questione

    Disposizione o norma? Fictio litis e giudizio incidentale

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    Il contributo prende in esame alcune importanti e recenti pronunce della Corte costituzionale (sentt. 35/2017, 119 e 52/2015, 1/2014), le quali sembrano minare i concetti di incidentalità e pregiudizialità, anche a causa di ordinanze di remissione dei giudici comuni – alle quali lo scritto dedica notevole attenzione – assai critiche; in tali sentenze si riscontra uno scivolamento del giudizio sulla disposizione (e non sulla norma), a discapito della concretezza della q.l.c. e più in generale delle regole del processo costituzionale, con possibili conseguenze critiche sulla credibilità della Consulta

    I vincoli di bilancio tra legge rinforzata, interesse ad agire ed autonomia finanziaria regionale: nota a Corte cost. 235/2017

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    A norma del vigente art. 81.6 Cost. «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale» . Tale legge rinforzata può riservare la disciplina di alcuni aspetti delle materi sopra descritte ad una mera legge ordinaria, approvata con maggioranza semplice? In caso di risposta affermativa, entro quali limiti

    Ma non era una Repubblica? Sul ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica dopo Corte cost. n. 1/2013

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    Il contributo in oggetto muove dalla sentenza della Corte costituzionale 1/2013 per analizzare il ruolo del Presidente della Repubblica nella forma di governo: in particolare, esamina criticamente la tendenza di una ampia dottrina – e della Corte stessa – ad emancipare il Capo dello Stato da una funzione di rigorosa garanzia costituzionale; propone una interpretazione “non riduttiva” dell’attribuzione di “rappresentante dell’unità nazionale”; esplicita la difficoltà di definire giuridicamente un potere di persuasione che la Corte ha inquadrato nell’ambigua misura del “discreto”; sottolinea la problematicità del bilanciamento costituzionale operato dalla Corte tra diritto di difesa e prerogative costituzionali, tentando di cogliere le ricadute di questo sulle proposte di novazione della forma di governo parlamentare; infine, ribadisce la netta eterogeneità tra forma di Stato repubblicana e monarchica anche attraverso un richiamo ai limiti alla revisione costituzionale

    L'art. 54 secondo comma Cost. e la voce «onore specifico» nel risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione di una carica pubblica

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    Nei processi per diffamazione di una carica pubblica la giurisprudenza di merito è solita riconoscere all'attore una particolare voce di danno: il c.d. «onore specifico». Il risarcimento tiene così conto della lesione dell'onore non solo recata alla persona fisica, bensì anche al prestigio e all'onorabilità della carica rivestita. Tale prassi, confermata de plano dalla giurisprudenza di legittimità, manifesta però alcune criticità: 1) non prende in considerazione quanto prescritto dall'art. 54.2 Cost., a norma del quale i titolari di cariche pubbliche devono adempiervi con onore e disciplina, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge; circostanza grave, considerato che una condanna per diffamazione non esclude che i comportamenti "pubblici" narrati abbiano per oggetto comportamenti veri e poco encomiabili dal punto di vista morale e penale. 2) Tale voce di danno è riconosciuta aprioristicamente, da un lato omettendo qualunque riferimento all'art. 54.2 Cost., dall'altro senza dare conto del "processo logico e valutativo seguito" nella quantificazione del danno, come invece imposto dalla Cassazione. 3) Il tutto in un contesto processuale che attira con sempre più forza la tutela dell'onore entro il catino civilistico, sganciandola dall'originale protezione penale: tendenza, questa, senz'altro condivisibile al fine di garantire l'effettività del risarcimento per lesione di interessi costituzionalmente protetti, ma al contempo pericolosa quando il convenuto è un operatore dell'informazione, il quale vede così restringersi la protezione accordata dall'ordinamento nell'esercizio dei diritti-doveri ex art. 21 Cost

    Original intent e rigidità dello Statuto albertino

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    Il contributo analizza la componente di rigidità dello Statuto albertino, sia in relazione all'original intent del 1848, sia nell'evoluzione successiva. A questo fine, al tradizionale studio sulle fonti del diritto si affianca l'analisi della forma di governo. Ne esce una costituzione flessibile, ma con un nucleo di rigidità costituzionale rappresentato dal patto fondamentale tra Corona e Camera dei deputati; il tutto, all'interno di un sistema nato come monarchia costituzionale e mai definitivamente evoluto in monarchia parlamentare
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