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La "queer theory" applicata agli schemi del diritto processuale, ossia: l'incertezza di genere dei provvedimenti in camera di consiglio in materia di procedure concorsuali
L’autore affronta il delicato e controverso tema della c.d. cameralizzazione del processo civile, indagando sulla natura, contenziosa o volontaria, di taluni specifici provvedimenti emessi nella procedura fallimentare e traendone le conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. o revocabilità. In particolare l’autore distingue, in particolare, il decreto che rigetta la conversione in fallimento di una procedura di amministrazione straordinaria ex lege Prodi da quello che riforma il provvedimento già emesso di conversione in fallimento.The author addresses the delicate and controversial theme of the so called cameralization of the civil trial, investigating the nature, contentious or voluntary, of certain specific provisions issued in the bankruptcy procedure and drawing the consequences on the issue of recourse in Cassation ex art. 111 Cost. or revocability. The author distinguishes, in particular, the decree that rejects the conversion into bankruptcy of an extraordinary administration procedure pursuant to the Prodi Law from the one that reforms the provision already issued of conversion into bankruptcy
Novità in materia di Processo civile telematico
L’autore, dopo una breve premessa sulle firme elettroniche e sulla Posta Elettronica Certificata, esamina le novità in materia di processo civile telematico, introdotte dal d.lgs. 149/2022, inteso in una sua accezione ristretta, evidenziandone le criticità, con particolare riferimento all’insufficiente coordinamento delle norme in materia di duplicati e copie con le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale.The author, after a brief introduction on electronic signatures and on italian “PEC,” examines the innovations in the field of telematic civil proceedings, introduced by Legislative Decree 149/2022, understood in a restricted sense, highlighting the critical issues, with particular reference to the insufficient coordination of the rules on digital duplications and copies, with the rules of the Digital Administration Cod
La nomina di Lodovico Mortara a primo presidente della Corte di Cassazione romana
L’autore, prendendo spunto da un recente libro di Massimiliano Boni e da un articolo pubblicato sul Giornale d’Italia del 30 aprile 1915, ricostruisce la vicenda della tormentata “corsa” di Lodovico Mortara per la presidenza alla Cassazione romana. Ricostruisce anche taluni aspetti della personalità di Mor- tara e degli altri magistrati coinvolti, prendendo in esame le diverse ipotesi circa la possibile paternità dell’articolo sopra menzionato.The author, taking the cue from a recent book by Massimiliano Boni and from an article published in the Giornale d’Italia (April, 30th, 1915), recon- structs the story of the tormented “race” of Lodovico Mortara for the presi- dency of the Roman Cassation. He also reconstructs certain aspects of the per- sonality of Mortara and other magistrates involved, by taking into account the various hypotheses about the possible authorship of the aforementioned arti- cle
Contributo allo studio sul valore probatorio delle e-mail
L'autore affronta il problema, assai dibattuto, della natura e del conseguente valore probatorio dell'e-mail. Dopo aver passato in rassegna le possibili soluzioni conclude per la natura di documento informatico sottoscritto con firma semplice. Invero la firma elettronica (analogamente a quanto accade per altre fattispecie, come gli acquisti di beni e servizi presso piattaforme online) è apposta nell'e-mail attraverso un procedimento a formazione progressiva, nel corso del quale il firmatario è chiamato ad autenticarsi tramite le proprie credenziali (username e password), a navigare e digitare il messaggio in modalità “autenticata” e a confermare la propria volontà di inviare il messaggio attraverso l'apposito comando. La connessione tra firma e documento è ravvisabile nel messaggio e-mail ricevuto dal destinatario, aprendolo in modalità “codice sorgente”. In ultimo, l'autore osserva che può ravvisarsi il carattere di riproduzione con mezzi informatici ex art. 2712 c.c. negli eventuali file allegati al messaggio e-mail, nonché nelle conversazioni “inoltrate”, accluse al messaggio (in caso di uso del comando “inoltra” o “rispondi”).The author faces the debated problem of the nature and the consequent probative value of the e-mail. After reviewing the possible solutions, he concludes that e-mail is an electronic document signed with a “simple” signature. Indeed, the electronic signature (similarly to what happens in other cases, such as purchases of goods and services via online platforms) is posted in the e-mail through a procedure with progressive training, during which the signer is called: 1) to authenticate himself using his username and password; 2) to surf and type the message in "authenticated" mode; 3) to confirm his willingness to send the message through the appropriate command. The connection between the signature and the received document can be identified in the e-mail message, by displaying it in "source code" mode. Finally, the author observes that the character of “electronic reproduction” ex art. 2712 c.c. is recognizable in any files attached to the e-mail message, as well as in “forwarded” quoted conversations (in case of use of the “forward” or “reply” command)
Sulla manifestazione personale del consenso nel procedimento di adozione di maggiorenni e la sottoscrizione personale del ricorso
L’autore, muovendo dalla decisione del Tribunale di Palermo del 14 ottobre 2022, ripercorre l’evoluzione storica della fase della manifestazione del consenso nel procedimento di adozione di maggiorenni, e le implicazioni processuali nel caso che il ricorrente, dopo avere sottoscritto personalmente il ricorso, muoia prima di potere reiterare il consenso "verbalmente" in udienza. Conclude che, a seguito dell’evoluzione anzidetta, sarebbe auspicabile un ripensamento del tradizionale orientamento (riproposto anche dalla decisione in commento), secondo cui il consenso di adottante e adottando dovrebbe essere manifestato, oltre che “personalmente”, anche verbalmente e in udienza.The author, moving from the decision of the Court of Palermo of October, 14th, 2022, traces the historical evolution of the phase of the manifestation of consent in the procedure for the adoption of adults, and the procedural implications in the case that the applicant, after personally signing the appeal, dies before being able to reiterate the consent "verbally" in the hearing.
He concludes that, following the aforementioned evolution, a rethinking of the traditional orientation (reproposed by the decision in comment) - according to which the consent of the adopter and adopter must be expressed, as well as "personally", also verbally and at the court hearing – should be required
Tra AGCM e ABF il Collegio Coordinamento sceglie il non liquet
L’autore analizza la figura dell’arbitro bancario finanziario, il quale pur non essendo né un giudice né un arbitro, è chiamato in una certa misura a comportarsi “come se fosse tale”, ossia a decidere, secondo diritto, sulla domanda proposta dal cliente. Si sofferma, pertanto, sul principio espresso dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con la pronuncia n.2460/2023 in materia di rapporti tra provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, in materie diverse dagli illeciti “anti-trust”, disciplinati dal d.lgs. 3/2017. Conclude che, qualora l’accertamento dell’AGCM non sia ancora definitivo, l’arbitro bancario finanziario, come a fortiori il giudice, resta libero di accertare autonomamente la condotta, mentre il provvedimento sanzionatorio potrà essere utilizzato come semplice prova o, in subordine, come indizio.The author analyzes the figure of the italian financial banking arbitrator («Arbitro Bancario Finanziario») who, although neither a judge nor an arbitrator, is called to a certain extent to behave “as if he were such”, i.e. to decide, according to law, on the request proposed by the customer. Therefore, he dwells on the principle expressed by the ABF Coordination Board («Collegio di Coordinamento») with ruling no. 2460/2023 on the relationship between the AGCM's sanctioning provision, in matters other than “anti-trust” offenses governed by Legislative Decree 3/2017. He concludes that, if the AGCM's assessment is not yet definitive, the financial banking arbitrator, like a fortiori the judge, remains free to autonomously ascertain the conduct, while the sanctioning provision can be used as simple evidence or, alternatively, as a clue
A proposito della “Controversia lussemburghese” sul decreto ingiuntivo emesso contro il consumatore; ossia: il conflitto (neanche troppo) occulto tra le Corti (note a margine di Cass. Sez. Un. 6 aprile 2023, n. 9479)
L’autore analizza la sentenza delle Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479 in materia di decreto ingiuntivo emesso contro il consumatore. Evidenzia come, nella prima parte della decisione, la Corte abbia correttamente applicato i principii affermati dalle decisioni della CGUE 17 maggio 2022 (C-693/19 e C-831/19), richiedendo l’obbligo per il giudice di motivare sulla insussistenza di clausole abusive e di avvertire il debitore-consumatore della necessità di proporre opposizione avverso il decreto per far valere l’eventuale abusività delle clausole. Afferma, invece, che nella seconda parte la Corte, ritenendo l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. quale unico rimedio esperibile e ridisegnandone la disciplina normativa, abbia ingiustificatamente deviato l’istituto dal suo riferimento legale.The author analyzes the judgment of the United Sections of 6 April 2023, n. 9479 concerning the injunction issued against the consumer. He highlights how, in the first part of the decision, the Court has correctly applied the principles affirmed by the decisions of the CJEU of 17 May 2022 (C-693/19 and C-831/19), requesting the obligation for the judge to give reasons on the non-existence of unfair terms and to warn the debtor-consumer of the need to lodge an objection against the decree in order to assert the possible unfairness of the terms. Instead, he affirms that in the second part the Court, considering the late opposition pursuant to art. 650 c.p.c. as the only available remedy and redesigning its regulatory framework, has unjustifiably deviated the institute from its legal referenc
Breve storia degli extranei nella magistratura italiana: giudici onorari, avvocati e professori universitari immessi nella magistratura dall’Unità d’Italia al d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Il vocabolo “extraneus”, preso in prestito da categorie concettuali di altre branche del diritto, può essere foriero di ambiguità. Esso definisce, appunto, un un estraneo: un forestiero che ha fatto ingresso nella magi-stratura (o per lo meno nelle sue funzioni), attraverso una via eccentrica rispetto al tradizionale concorso.
Lo studio si propone di ricostruire le origine storiche delle tre figure di extranei, nel senso sopra indicato: scil: magistrati onorari da una parte e avvocati e professori universitari ammessi in Cassazione ex art. 106 Cost. dall’altra.Verrà esaminata anche la riforma organica della magistra-tura onoraria (d.lgs. 116/2017), soffermandosi sugli aspetti processuali
Il processo civile telematico. 1 Origine, evoluzione, struttura e funzionamento
L’autore, dopo una breve disamina storia, esamina le novità in materia di processo civile telematico, introdotte dal d.lgs. 149/2022, inteso in una sua accezione ristretta, evidenziandone il funzionamento e le criticità
Il processo civile telematico. 2. Duplicati informatici, copie informatiche, attestazione di conformità
L’autore esamina la nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. 149/2022 nel codice civile, in materia di duplicati informatici, copie informatiche e attestazione di conformità, evidenziandone le criticità, con particolare riferimento all’insufficiente coordinamento delle disposizioni con il Codice dell’Amministrazione Digitale
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