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    Data Governance, Open Data and Data Protection in the Public Sector (Monographic Section edited by Fabio Bravo and Julián Valero Torrijos), in European Review of Digital Administration & Law (ERDAL), 2022, Volume 3, Issue 2, pp. 1-206

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    La sezione monografica del fasc. 2-2022 di ERDAL, curata da Fabio Bravo e Julián Valero Torrijos, è dedicata al tema dei dati personali e non personali nel settore pubblico, con particolare riguardo alla disciplina della Data Governance, dell'Open Data e della Data Protection.The monographic section of ERDAL issue 2-2022, edited by Fabio Bravo and Julián Valero Torrijos, is dedicated to the topic of personal and non-personal data in the public sector, with a special focus on data governance, open data and data protection

    La «compravendita» di dati personali?

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    Il contributo, attraverso la disamina della casistica giurisprudenziale in materia di pratiche commerciali scorrette, dati personali e social network, si sofferma sul fenomeno della patrimonializzazione dei dati personali e sulla loro contrattualizzazione, nonché sulle interrelazioni tra la disciplina giuridica in materia di pratiche commerciali scorrette, diritto dei contratti e protezione dei dati personali. Contrariamente alla soluzione adottata in sede giurisprudenziale, il contributo chiarisce come i fenomeni di contrattualizzazione dei dati personali non possano essere ricondotti al contratto di compravendita.This essay, through the analysis of the case-law concerning unfair commercial practices, data protection and social media, focuses both on the phenomenon of the commodification and contractualization of personal data and on the interrelation among unfair commercial practices law, contract law and data protection law. Even though the recent judgements here analyzed seem to admit a “sale” of personal data, the Author argues that the contractualization of personal data themselves cannot be done by means of the sale contract

    Sulla figura del "responsabile interno" del trattamento di dati personali

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    The purpose of this essay is to analyse the debated issue if a person who process personal data within the organization of the data controller can be designated or not as “internal” data processor, pursuant to the new European General Data Protection Regulation (GDPR) [Reg. (UE) 679/2016]. When Italy brought into force its national data protection law to comply with the Directive 95/46/EC (on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data), in 1976 (by means of the Italian Data Protection Act, Law No. 675/1996) and in 2003 (by means of the Italian Data Protection Code, Legislative Decree No. 196/2003), there was no doubt about the compatibility of the role of “internal” processor with the legal system. This subjective role has been confirmed in several statements of the Italian Supervisor Authority (Garante per la protezione dei dati personali). Since the GDPR has come into force in all the EU Member States, many scholars and experts are of the opinion that it is no more admissible the designation as “internal” data processors: the Art. 28 GDPR should be applied only to the “external” data processors. This interpretation, which presents a position in discontinuity with the previous one, is strongly criticized in this essay, where the author argues both for the compatibility of the role of the “internal” processor with the GDPR and for the necessity to rethink the application of the GDPR’s rules which seem to be in contrast to that role

    Il principio di solidarietà in materia di protezione dei dati personali nelle decisioni del Garante e della Corte di Cassazione

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    Il presente lavoro analizza criticamente l’applicazione del principio di solidarietà da parte del Garante per la protezione dei dati personali e da parte della Suprema Corte di Cassazione. La ricerca si sofferma sull’impatto di tale principio in diverse aree del diritto, inclusa la responsabilità civile, proponendo una severa critica all’indirizzo nomofilattico della Cassazione che nega la risarcibilità dei danni non patrimoniali di modesta entità, finendo per generare il paradosso della "violabilità dei diritti inviolabili". Tra le critiche sollevate v'è quella della incompatibilità con l'ordinamento europeo (art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e art. 82 GDPR) della soluzione della Cassazion

    Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle liberta` “fondamentali”, tra mercato e persona: nuovi assetti nell’ordinamento europeo?

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    La carta dei diritti fondamentali dell’UE, in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di giustizia, contiene all’art. 52, par. 1, la c.d. “clausola di limitazione generale”, con cui si stabilisce che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà fon-damentali devono essere previste per legge, rispettando il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, nonché il principio di proporzionali-tà. In materia di protezione dei dati personali e libera circolazione dei medesimi, il bilanciamento viene operato dal legislatore europeo con il reg. (UE) 679/2016, ove vengono percorse soluzioni nelle quali si affacciano nuovi equilibri tra persona e mercato, talora a discapito del principio personalistico, a cui la Corte di giustizia UE mostra invece di aderire con significative pronunce. Il presente contributo ana-lizza il tema del bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali nell’ordinamento eurounitario, incentrando l’attenzione sia sul ruolo delle Corti, sia sulla portata dell’intervento normativo, di carattere generale, fissato all’art. 1, par. 3, del reg. (UE) 679/2013, proponendo una soluzione interpretativa volta ad applicare il principio di proporzionalità facendo salva la centralità del principio personalistic

    Il principio di solidarietà

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    Il contributo analizza l'applicazione del principio di solidarietà nello specifico settore della protezione dei dati personali. L'indagine si sofferma criticamente sulla lettura del formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale, mettendo in evidenza le pesanti contraddizioni emergenti nel diritto vivente, in cui il principio è duttilmente piegato per esigenze diverse, con applicazioni talora tutt'altro che condivisibili. Viene criticato, anche sotto il profilo metodologico, l'uso del principio di solidarietà con intenti deflattivi sul contenzioso bagatellare, là dove vengono introdotti e applicati inammissibili filtri selettivi (della gravità della lesione e della serietà del danno) per negare la risarcibilità del danno non patrimoniale da accertata lesione, ritenuta non grave, di diritti fondamentali. Le peculiarità della disciplina in materia di protezione dei dati personali collocano il discorso nell'ordinamento europeo e rendono ancora più evidente la non correttezza della soluzione interpretativa avanzata dalla giurisprudenza della Suprema Corte italiana, che finirebbe per cozzare irrimediabilmente contro le norme fissate in materia di risarcibilità del danno nell'art. 82 GDPR, a cui i predetti filtri selettivi non sono applicabili. Tale interpretazione, del resto, trova una recente conferma nella sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, resa il 4 maggio 2023 nella causa C-300/21, al cui cospetto s'è notato, tuttavia, un revirement non impeccabile da parte della Suprema Corte italiana, chiamata a pronunciarsi all'indomani della sentenza della Corte di giustizia

    Trasparenza del codice sorgente e decisioni automatizzate

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    Automated decisions made by Public Administration through proprietary software arise delicate issues, among which (i) those concerning protection of the person subjected to an automated decision which produces legal effects concerning him or her, and (ii) those regarding the protection of intellectual property rights on the software used to make the automated decision. Recent judgments of Italian administrative courts declare that the prin- ciple of transparency must be implemented through the right to access to the source code of the proprietary software used by Public Administration, even though the copyright on the software has been retained to the private contractor (with no rights to the PA on the source code itself). This essay focuses on the proportional balancing of interests in the above-mentioned context and argues that the principle of transparency should be best granted in another way, without sacrificing the secrecy of the source code of proprietary software

    Il commercio elettronico dei dati personali

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    Il contributo affronta con approccio critico le questioni attuali ed innovative del commercio elettronico quando ha ad oggetto dati personali. Tra gli aspetti critici analizzati vi è l'inquadramento dei contratti di scambio tra servizi e dati personali, la questione relativa alla liceità causale sotto il profilo della meritevolezza degli interessi e i limiti di liceità di tali contratti, nonché l'analisi delle fattispecie in cui la fornitura del servizio sia subordinata al consenso al trattamento di dati personali per fini commerciali, al di fuori dell'esecuzione del contratto principale. Per altro verso, il contributo analizza criticamente anche le operazioni contrattuali e i delicati problemi giuridici in materia di protezione dei dati personali che si presentano in altro modello di business, c.d. di "infomediazione", in cui un intermediario di dati si propone di gestire, su base di delega dell'interessato, i diritti di quest'ultimo (incluso il consenso al trattamento per finalità commerciali e la sua revoca, nonché il diritto alla portabilità dei dati), al fine di concederne l'accesso e l'utilizzo per fini commerciali a soggetti terzi, inclusi gli internet service providers. Vengono analizzate le nuove frontiere giuridiche in materia di commercio elettronico dei dati, che segnano il punto di intersezione tra diritto dei contratti e dell'impresa, diritti fondamentali della persona e questioni giuridiche in materia di governance di dati personali

    Software di Intelligenza Artificiale e istituzione del registro per il deposito del codice sorgente

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    Nel presente contributo viene analizzata e discussa la proposta innovativa di istituzione di un registro per il deposito obbligatorio del codice sorgente del software di intelligenza artificiale, impiegato per assumere decisioni automatizzate capaci di incidere in maniera significativa sulla sfera giuridica degli individui o, comunque, suscettibili di avere effetti di portata fattuale direttamente incidenti sulla persona. Il tema viene affrontato criticamente e si riallaccia anche al vivace dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in corso sulla trasparenza del software utilizzato dalla p.a. nei procedimenti amministrativi, per l’adozione di provvedimenti basati su decisioni algoritmiche, nonché alla questione relativa alla tutela dell’interessato di fronte a trattamenti di dati personali che comportano decisioni automatizzate direttamente incidenti sulla sua sfera giuridica o comunque sulla sua persona. Il contributo tiene conto, altresì, del possibile ruolo delle authority di settore, nonché degli orientamenti espressi dalle istituzioni europee in tema di intelligenza artificiale e robotica

    Il principio di solidarietà tra data protection e data governance

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    Il contributo analizza criticamente il principio di solidarietà come principio normativo e, in particolare, la sua declinazione nel settore della datificazione della società, dell’economia e delle istituzioni. Vengono messi in risalto gli ostacoli all’affermazione del principio normativo della solidarietà derivanti dall’antagonismo con la proprietà, quale diritto assoluto esclusivo. Si ripercorrono criticamente le analoghe logiche relative alla tutela del diritto alla “privacy”, nella sua originaria accezione di “ius exludendi alios”, per poi mettere in evidenza non solo i tratti distintivi della tutela dominicale rispetto a quella relativa alla tutela della privacy, ma anche la ridefinizione delle funzioni della proprietà al cospetto del diritto alla privacy: si registra un'evidente correlazione, dal momento che l'emersione del diritto alla privacy ha finito per comportare la perdita di “sacertà” della proprietà, aprendo la strada per l'esaltazione della sua “funzione sociale”. Del pari, anche l’evoluzione del diritto alla “privacy”, che si afferma in maniera multiforme nel diritto europeo fino ad affacciarsi autonomamente all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'UE quale diritto alla protezione dei dati personali, conquista l’attenzione piena del legislatore europeo e, al contempo, ne consacra una sua “funzione sociale”. Diviene evidente, per tale via, la correlazione tra privacy (protezione dei dati personali) e solidarietà, anche se la giurisprudenza della Corte di Cassazione ne fa applicazione non sempre convincente, là dove usa impropriamente la solidarietà per imporre un dovere di tolleranza verso chi lede, ancorché in maniera tenue, un proprio diritto fondamentale, anziché interpretare la solidarietà come obbligo di attivarsi per la tutela dell'altrui interesse, al pari della correttezza. La materia viene affrontata e discussa non solo con riguardo alle questioni concernenti il tema della responsabilità civile ed alla violazione dei diritti fondamentali, ma anche con riguardo alle nuove frontiere dell'ordinamento europeo nel contesto tecnologico, avendo riguardo sia alla «European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade», resa dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 23 gennaio 2023, sia al Data Governance Act (Reg. UE 868/2002), nel quale la solidarietà si trova declinata nella peculiare disciplina del “data altruism”, innovativa frontiera dell'ordinamento giuridico europeo
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