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Sulla produzione in giudizio in copia e in corso di causa degli atti da allegare in originale alla domanda di delibazione di sentenza arbitrale straniera.
nota a App. Bari 21 ottobre 1992 e 19 marzo 199
Sul termine per notificare l'istanza di fissazione dell'udienza nel processo societario
nota a Trib. Foggia 4 agosto 200
Commento all'art. 118 c.p.c. (riformato dall'art. 45, comma 15, l. 18 giugno 2009, n. 69)
La conciliazione obbligatoria stragiudiziale tra esigenze di deflazione processuale e dubbi di legittimità costituzionale
Il lavoro si inserisce in una ricerca cofinanziata dal MIUR nell’ambito dei P.R.I.N. 2003.
Partendo dal presupposto che il legislatore, negli ultimi anni, al dichiarato scopo di deflazionare la giustizia civile, ha sovente stabilito, in relazione a specifiche categorie di controversie, che l'accesso alla giurisdizione fosse subordinato a un tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale, l'indagine si pone l'obiettivo di verificare la legittimità costituzionale e l'utilità di tale istituto, con particolare riferimento alle cause in materia di lavoro.
Da una rapida ma incisiva analisi storica, emerge che il t.o.c., sin dalla sua nascita (collocabile nella Francia post-rivoluzionaria), non apportò alcun miglioramento all'amministrazione della giustizia, sì da non esser contemplato né nei codici di rito preunitari né nel c.p.c. del 1865. Fu poi riscoperto dal legislatore fascista quale mezzo infallibile, a disposizione dello Stato, per controllare l'esito e il ritmo delle cause di lavoro. Accantonato col crollo del regime, fu inspiegabilmente (considerati i precedenti) riesumato nel 1978 e utilizzato sino ai giorni nostri nella speranza che contribuisse a deflazionare il carico di lavoro dei giudici. Le statistiche però dimostrano che i filtri precontenziosi non hanno mai funzionato e, anzi, ostacolando la strada del cittadino che chiede giustizia, pongono seri dubbi di legittimità costituzionale che la Consulta, con decisioni per nulla condivisibili e motivazioni a dir poco opinabili, ha sempre respinto.
Dopo aver tentato di porre in evidenza le maggiori cause del fallimento dell'istituto in esame ed aver illustrato criticamente alcune proposte tese a valorizzarlo, si giunge alla conclusione che è la durata ragionevole dei processi ad essere funzionale alla conciliazione, non viceversa; e che soltanto dopo aver risanato lo stato della giustizia civile si potrà pensare di potenziare le procedure conciliative, ovviamente escludendone l'obbligatorietà
Sul provvedimento d'urgenza per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'iscrizione ipotecaria.
La trascrizione della domanda e l'iscrizione dell'ipoteca godono da sempre, nel nostro ordinamento, di una particolare stabilità, potendo esser cancellate soltanto previo consenso delle parti interessate oppure, in mancanza, in virtù di ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato. Dal momento che tale meccanismo si presta a facili abusi, si discute da tempo se ed entro quali limiti si possa disporre la cancellazione di tali formalità ex art. 700 c.p.c. L'esame della disciplina contenuta nei codici previgenti consente di comprendere che le origini del problema sono da rinvenirsi nelle scelte operate dal legislatore fascista che, da un lato, ampliò notevolmente l'elenco delle domande trascrivibili prescrivendo l'obbligatorietà della trascrizione, dall'altro incluse la cassazione tra i mezzi ordinari di impugnazione. Col risultato che la complessiva regolamentazione della pubblicità immobiliare fu palesemente e pericolosamente sbilanciata in favore dell'attore. Alla luce di tali considerazioni e dopo aver analizzato la dottrina e la giurisprudenza in materia, si giunge ad affermare che la cancellazione della domanda e dell'iscrizione ipotecaria può senz'altro essere ordinata ex art. 700 c.p.c. quando la formalità sia stata eseguita contra legem. Inoltre, facendo leva sul nuovo regime di stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori e sul fatto che la cancellazione non è indissolubilmente collegata all'accertamento definitivo del merito, viene posto in evidenza che il ricorso al provvedimento d'urgenza dovrebbe esser consentito anche nelle ipotesi in cui la cancellazione sia richiesta per motivi di rito oppure per vizi dell'atto. Con la precisazione però che, in questi casi, l'ordine del giudice dovrebbe essere diretto non già al conservatore bensì alla controparte. Le conclusioni sono dedicate a rilievi de iure condendo
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