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    Commento agli articoli 1-2

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    Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa

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    L’insolvenza delle cooperative sociali tra disciplina del tipo e disciplina dello status

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    Le cooperative sociali costituiscono un sotto-tipo causalmente anomalo di società cooperativa. In mancanza di specifiche regole nella legge speciale n. 381/1991, alle cooperative sociali dovrebbe pertanto applicarsi, in caso di insolvenza, l’art. 2545-terdecies c.c., secondo cui le cooperative che esercitano un’impresa commerciale sono sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa secondo il criterio della prevenzione. Le cooperative sociali, tuttavia, sono imprese sociali di diritto ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017. Questo status promozionale consente loro di avvalersi del beneficio della soggezione esclusiva a l.c.a., disposta dall’art. 14, D.Lgs. n. 112/2017 in favore degli enti con la qualifica di impresa sociale. La normativa sullo status prevale dunque, in questo caso, su quella del tipo di appartenenza. In ragione di ciò, la sentenza oggetto del commento erra nel ritenere fallibile una cooperativa sociale, anche se forse tale conclusione è dovuta alla mancata conoscenza della riforma del terzo settore che dal 2017 ha reso tutte le cooperative sociali automaticamente imprese sociali

    Italy

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    Contratto incompleto

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