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Le impugnazioni dei provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno
L’articolo esamina il controverso problema delle impugnazioni dei provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno su cui continuano ad esistere incertezze con riferimento alla competenza a decidere sul reclamo. Il presupposto di partenza è la natura del procedimento istitutivo dell’amministrazione di sostegno in base al principio che impone coerenza formale del gravame sostitutivo con la struttura del processo di primo grado. L’A. approda alla risoluzione della questione partendo dal dato normativo, attraverso l’analisi delle soluzioni giurisprudenziali lette in chiave critica.The article inquires into the scope of appellate jurisdiction in cases of supervision of guardianship judge decisions concerning support administrators’ activity, by considering the particular features of that legal institution. The Author tries to afford the solution of the procedural aspects of appellate remedies, starting from the provisions embodied in the disposition of the code of civil procedure analysed in light of judicial trends, while adopting a critical point of view
Finalmenti esenti anche da Invim i trasferimenti immobiliari di divorzio
La nota commenta la sentenza della Cassazione civile, sez. V del 12 maggio 2000, n°6065 che estende l'esenzione contemplata dall'art.19 della legge n°74 del 1987 per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi ad ogni tipo di tassazione indipendentemente dalla natura di imposta o tassa in senso proprio del tributo in discussione. Il commento, concentrato sull'esenzione da INVIM, si sofferma sull'uso atecnico del termine "tassa" contenuto nella norma, il quale pertanto è idoneo a ricomprendere anche tipi di imposta ulteriori rispetto a quelle di bollo e di registro
Anticipazioni della "prova" e consulenze psicologiche ante causam
L'articolo, con specifico riferimento a controversie familiari coinvolgenti minori, alla luce della crescente sensibilità acquisita anche nel nostro sistema processuale nei confronti dei fenomeni noti come di "prova" prima del processo o dell'assunzione di dati o informazioni non necessariamente considerati strumentali rispetto all'instaurazione di un giudizio, immagina per il futuro un sempre maggior ricorso allo strumento della consulenza psicologica per definire, anticipatamente rispetto al procedimento civile, situazioni il cui accertamento in ambito giudiziale richiederebbe molto o comunque il tempo fisiologico per l'instaurazione e lo svolgimento di un processo di cognizione (peraltro di carattere biascio nei procedimenti di separazione e divorzio). Forme di consulenza tecnica psicologica anticipata hanno inoltre la potenzialità di evitare un giudizio contenzioso giacché le parti, tramite la stessa, vengono preventivamente edotte delle risultanze del mezzo di accertamento, di cui normalmente il giudice si avvale per la decisione data la delicatezza dei diritti e degli interessi coinvolti
Revocazione e provvedimenti della famiglia
L'articolo analizza l'istituto della revocazione di cui all'art. 395 s. c.p.c. con specifico riferimento ai provvedimenti emanati in ambito familiare, anche per delimitare il confine tra revocabilità e ricorribilità per cassazione in riferimento alla differenza tra "errore di fatto" e "errore di giudizio"
L'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori: l'esperienza italiana e francese a confronto
L’articolo esamina in un dialogo con il sistema francese il delicato problema dell’attuazione degli
obblighi relativi ai minori per effetto di provvedimenti adottati nel corso o all'esito di un procedimento
separativo o di divorzio. Il presupposto di partenza è rappresentato dall'insuscettibilità
di tali obblighi di essere compiutamente attuati con le ordinarie forme del processo esecutivo,
considerata la delicatissima natura dei diritti coinvolti.
Se il sistema italiano si è per lungo tempo confrontato con misure tanto poco efficaci quanto sostanzialmente
inadatte attingendo dal processo esecutivo, l’ordinamento francese ha intrapreso
fin dall'inizio la direzione della c.d. “esecuzione processuale indiretta” utilizzando lo strumento
delle astreintes, misure coercitive volte ad assicurare il rispetto dei provvedimenti tramite la tecnica
dell’induzione all'adempimento sotto la minaccia o la condanna al pagamento di una somma
di denaro indefinitamente crescente, misurata in base al patrimonio ed alla capacità di resistenza
del genitore inadempiente. Le astreintes, unitamente ad altri strumenti ad hoc ed ad una
efficace tutela penale danno vita in Francia ad un modello composito cui l’ordinamento italiano
pare essersi quanto meno iniziato ad ispirare
Gli obblighi di consegna dei minori ed il problema della loro attuazione nell'esperienza francese
L'articolo esamina, in prospettiva comparatistica con il sistema francese, il delicato problema dell'attuazione degli obblighi di consegna dei minori per effetto dei provvedimenti adottati nel corso o all'esito di un provvedimento separativo o di divorzio. Il presupposto di partenza è rappresentato dall'incensurabilità di tali obblighi di essere compiutamente attuati con le ordinarie forme del processo esecutivo, considerata la delicatissima natura dei diritti coinvolti. Se il sistema italiano si è per lungo tempo confrontato con misure tanto poco efficaci quanto sostanzialmente inadatte attingendo dal processo esecutivo ed in particolare dall'esecuzione per consegna o rilascio e quella di obblighi di fare e di non fare e comunque l'utilizzo di forme di "forza", l'ordinamento francese ha intrapreso fin dall'inizio a direzione della cd. "esecuzione processuale indiretta" utilizzando lo strumento delle astreintes, misure coercitive volte ad assicurare il rispetto dei provvedimenti tramite la tecnica dell'induzione all'adempimento sotto la minaccia o la condanna al pagamento di una somma di denaro indefinitamente crescente, misurata in base al patrimonio e alla capacità di resistenza de genitore inadempiente. Le astreintes, unitamente ad altri strumenti ad hoc ed ad una efficace tutela penale danno vita in Francia ad un modello composito cui l'ordinamento italiano pare essersi quanto meno iniziato ad ispirare con l'introduzione prima dell'art. 709 ter c.p.c. e poi con l'art. 614 bis c.p.c. non a caso denominato l'astreinte italiana ed utilizzato anche per l'attuazione dei provvedimenti personali sui minori.This contribution analyses, in a comparative perspective with the French legal system, the sensitive issue of enforcing an order for the return of the child issued during or after separation or divorce proceedings. The starting point of the article is that, given the extremely delicate nature of the rights and positions concerned, such orders cannot be properly carried out in the manner envisaged for the ordinary enforcement of judicial decisions. The Italian way of enforcing such orders has been characterized for a long time by measures that were ineffective and not suited for this task, taken from enforcement proceedings to obtain delivery of a thing or repossession of a property or from proceedings aimed at enforcing an order to do or to abstain from doing something, all providing for the use of some form of «force». On the contrary, from the very beginning France chose the path of the so-called «indirect procedural enforcement» using the instrument of astreintes, i.e. coercive measures aimed at ensuring compliance with court’s orders through the technique of threatening or actually ordering payment of an ever-increasing sum of money, measured in relation to the assets and capacity of resistance of the non-complying parent. Astreintes, coupled with other ad hoc instruments and effective criminal sanctions, have created in France a composite model which seems to have inspired the Italian legislator when it introduced in the code of civil procedure firstly art. 709 ter and then art. 614 bis c.p.c., labelled the Italian astreinte and employed also to ensure compliance with personal order relating to children
Esibizione di documenti e discovery
Il volume affronta il tema dell’esibizione documentale nel processo civile in un’ottica comparatistica. La premessa da cui il lavoro muove è che un’accurata analisi degli istituti processuali di diritto positivo che, insieme ad obiettivi ricostruttivi, persegua intenti propositivi de jure condendo, non possa trascurare quanto viene offerto da legislazioni ed esperienze straniere in materia. È così che l’istituto esibitorio, prima di essere analizzato nella sua attuale fisionomia nell’ordinamento italiano, sia dal punto di vista del diritto sostanziale che da quello più specificamente processuale, viene esaminato con riferimento all’esperienza giuridica francese della production forcée des pièces e a quella statunitense della discovery of documents, entrambe indagate nelle loro basi storico-culturali e nel loro percorso evolutivo. Si tratta di ordinamenti che, in modo differente, hanno saputo dare una risposta al complesso tema dell’esibizione documentale soprattutto con riferimento all’effettività del sistema profilo, questo, che rappresenta invece il lato più carente della disciplina dell’istituto nel nostro ordinamento che, per questo, deve trarre indicazioni preziose di rinnovamento dalle esperienze altrui
L'attuazione degli ordini esibitori in una recente proposta di riforma del processo civile
SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. I fondamenti dell’attuale assetto dell’esibizione istruttoria. – 3. Brevi cenni ai principali aspetti della disciplina positiva dell’esibizione documentale. – 4. Il problema delle “sanzioni”. La dottrina
e la prassi giurisprudenziale. L’ordine rivolto alla controparte. – 4.1. (Segue):
l’ordine rivolto al terzo. – 5. La recente proposta governativa tra scelte “pubblicistiche” ed erosione del principio del nemo tenetur edere contra se. – 6.
Osservazioni conclusive.The article focuses on the problem of the failure to respond to orders of discovery of documents according to article 210 Italian Code of civil procedure in order to avoid the proceeding to be ineffective as it actually is in its present formulation
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