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Rimanenze e valore normale
Nel settore della moda il ciclo di vita dei prodotti è scandito dalla logica mediatica delle collezioni stagionali (autunno-inverno e primavera-estate) collegate agli eventi fieristici e alle sfilate. Gli operatori del settore sono alla continua ricerca di nuovi prodotti, nuove forme di presentazione e commercializzazione, e devono pertanto far fronte a quantità di beni in rimanenza, spesso elevate e per di più soggette a fenomeni di rapida obsolescenza. A fine esercizio si pone dunque il tema della svalutazione. Mentre ai fini civilistici non si pongono soverchi problemi per tener conto del minor valore di alcune categorie di prodotti, non si può dire altrettanto ai fini fiscali dove il procedimento di individuazione del valore normale crea alcune difficoltà. Una prima difficoltà riguarda il riferimento temporale all’ “ultimo mese dell’esercizio” previsto per la valutazione fiscale. Le vendite a stock avvengono infatti generalmente nei mesi immediatamente precedenti (ottobre-novembre) o successivi (gennaio-febbraio).
Qualche riflessione nel quadro delle rimanenze merita anche il tema delle differenze inventariali. Il mondo della moda riguarda infatti prodotti per i quali le differenze inventariali sono frequenti, come abbigliamento ma anche profumi, occhiali e altri accessori. La stessa tematica nelle imprese della grande distribuzione è stata risolta da una circolare ministeriale del 2006 nel senso della non operatività della presunzione legale di cessione, ferma restando l’ovvia possibilità di utilizzare differenze inventariali anomale per costruire presunzioni semplici. Le imprese del settore della moda sono invece tenute alla contabilità di magazzino e occorrono quindi approfondimenti ulteriori. Un altro tema collegato e concettualmente interessante è quello dei beni utilizzati per sfilate, per pubblicità televisive, e via enumerando, oggetto di furto o di semplice sparizione
Royalties, prezzi delle merci, dazi doganali: la chiave di lettura di una disposizione di cautela fiscale
Tutto parte dal fatto che nell’economia moderna una valorizzazione in dogana delle merci è impraticabile per esigenze di speditezza dei traffici internazionali. Pertanto l’imponibile, in materia doganale, è pari al prezzo in fattura. Come regola generale, la presenza di un marchio sui prodotti lascia impregiudicata la base imponibile doganale. Ad esempio, se il marchio fosse di proprietà dello stesso importatore, questo sarebbe irrilevante ai fini doganali: i diritti si applicherebbero sul corrispettivo fatturato dal fornitore estero. Su questa premessa generale il valore in dogana resta lo stesso anche quando l’importatore acquirente non è il titolare del marchio e paga la royalty ad un soggetto diverso. Questa determinazione è però circondata da alcune cautele legislative come quella che cerca di contrastare la trasformazione surrettizia del prezzo della merce in corrispettivo per un servizio immateriale (royalty appunto), come tale non soggetto a trasporto e quindi a dazi doganali.
La chiave di lettura sistematica di una disposizione di cautela fiscale
La disposizione doganale sulle royalties serve quindi solo ad evitare che la qualificazione come royalty di parte del corrispettivo permetta di diminuire l’imponibile doganale, facendo apparire una parte del prezzo delle merci come dovuta ad altro titolo, non assoggettato per sua natura a diritti doganali. Lo stesso fornitore e l’importatore potrebbero ad esempio accordarsi sulla divisione del prezzo in una parte relativa alla cessione dei beni e in un’altra veicolata su una royalty creata per l’occasione, vuoi per l’uso di marchi commerciali esposti sulle merci, vuoi per il diritto di utilizzazione di formule e brevetti contenuti al loro interno
Componenti reddituali in valuta e derivati di copertura
Quando qualche elemento del reddito d’impresa è prodotto all’estero nascono una serie di temi connessi alle componenti reddituali espresse in valuta (perdite su cambi, contabilità in valuta estera, derivati di copertura) dispersi in varie norme che vi fanno cenno sotto aspetti particolari, che in questa sede trattiamo invece unitariamente. La prima parte del capitolo si sofferma così sul regime fiscale degli utili e delle perdite su cambi, uno dei più tormentati del reddito d’impresa. La seconda è dedicata a quegli strumenti con cui le imprese del settore cercano di gestire il rischio di cambio e proteggere il risultato d’esercizio da andamenti avversi del mercato valutario
Aspetti tributari dei crediti d’impresa tra clienti business e clienti retail
Dopo anni di modifiche normative, le perdite su crediti sono da lungo tempo uno degli esempi più frequenti e insidiosi nei rapporti tra fisco e contribuenti. L’impresa può rendersi conto delle cattive condizioni economiche di un debitore, anche con qualche telefonata o con un rapporto dell’agente di zona, ma sono elementi probatori troppo deboli agli occhi dell’Autorità scale. D’altra parte, non è certo una soluzione soddisfacente obbligare i contribuenti a sostenere onerose spese di esazione, già in partenza ritenute irrecuperabili e sproporzionate rispetto all’ammontare del credito, solo per documentare fiscalmente la perdita. Sono le tipiche contestazioni interpretative fatte a partire dalla dichiarazione, che rendono difcile regolarsi all’interno delle aziende e ostacolano la gestione delle imprese. Neppure le ripetute modiche normative degli ultimi anni hanno messo un punto fermo sull’argomento. Creare nuove regole legislative non crea del resto necessariamente certezza del diritto, ma spesso nuova incertezza, in un circolo che si autoalimenta se mancano stabili schemi interpretativi e una visione di sistema
Il transfer pricing e le imprese della moda
Questo capitolo affronta i punti fondamentali dell’utilizzo, nell’accertamento del reddito, delle divergenze tra valori normali e corrispettivi contrattuali, inquadrando in una cornice d'insieme strutture molto diffuse come quelle basate sulla lavorazione per conto in altri Stati, ed altri temi ricorrenti all’interno dei gruppi multinazionali
La fiscalità del campionario: dall’ideazione dei prototipi, alla realizzazione dei campioni, alla promozione delle collezioni
Uno degli strumenti con cui un’impresa del settore comunica la propria immagine è il campionario. Non si deve pensare al campionario solo come a un insieme di beni da valutare, ma prima di tutto come a un processo che si compone di varie fasi, dalla fase di ricerca e ideazione dei prototipi a quella di realizzazione del campionario, fino alla sua promozione. Le imprese del settore investono notevolmente su questo processo per ottenere una collezione di prodotti al passo con la moda. I costi sostenuti sono di vario tipo e devono essere inquadrati contabilmente e fiscalmente per deciderne il regime di deduzione. Centrale ancora una volta appare la “funzione della spesa” sostenuta che può condurre alla classificazione fra le spese di ricerca, di pubblicità, fra le ordinarie spese commerciali fino alle rimanenze e alle immobilizzazioni immateriali. Questi diversi inquadramenti possono coesistere in un processo complesso e, anziché essere contraddittori, spiegano le differenti relazioni esistenti - nelle varie fasi - fra i costi, le loro destinazioni e il contesto in cui vengono sostenuti. Applicando questi principi e questo metodo al campionario, un campione destinato alla vendita è sicuramente un campione - rimanenza, ma le cose cambiano se il campione è destinato all’archivio storico e si configura quindi come un’immobilizzazione, o se ha una funzione di promozione alle vendite, con la conseguenza che il criterio da adottare non sarebbe più quello delle rimanenze o delle immobilizzazioni bensì quello delle spese di pubblicità
Le note di credito nella logica dell’amministrazione aziendale: un raro caso di riduzioni di basi imponibili (redditi e iva) con un documento redatto dallo stesso soggetto che ne beneficia
La particolarità delle note credito sta nella loro atipicità rispetto alla gestione amministrativa seriale dell’impresa. Considerando la nota di credito nella logica dell’amministrazione aziendale, siamo infatti davanti ad uno dei pochi casi in cui la base documentale per un evento favorevole all’emittente, con riduzione di basi imponibili per le imposte sui redditi e credito IVA, viene redatto dallo stesso soggetto
Il lavoro dipendente nel settore della moda tra principi generali e peculiarità
L’immagine del produttore, del titolare del marchio, agli occhi dei consumatori è percepibile anche attraverso dipendenti e vari collaboratori in negozi o eventi come fiere e sfilate. Del resto si tratta del primo livello di contatto con il pubblico. Le imprese del settore sono perciò molto attente alla professionalità nell’accoglimento dei visitatori e dei clienti, alla customer satisfaction, alla prontezza nell’assistenza, e a tanti altri aspetti non immediatamente legati alle vendite, cui il brand è interessato a fini di immagine prima ancora che di fatturato. In questo contesto le spese sostenute dall’impresa per abbigliamento dei dipendenti e vari collaboratori in negozi o eventi come fiere, sfilate, e via enumerando, possono a date condizioni non rappresentare un fringe benefit. Altre volte, la dazione di beni avviene a sconto e questo ripropone anche per la moda, dove peraltro è più frequente, il tema più generale degli sconti ai dipendenti su beni prodotti dall’impresa
Global mobility e fiscalità
L’argomento trattato in questo capitolo viene di solito affrontato esaminando gli istituti esistenti (trasferta, distacco, ecc.), in un secondo momento le norme scali disponibili (trasferte, trasferimenti, retribuzioni convenzionali, residenza e via enumerando) attraverso il riferimento a singole norme, sentenze, passi di dottrina o di prassi. Il metodo che ci proponiamo di seguire procede invece muovendo direttamente dai contenuti mettendoli a fuoco, contestualizzando gli schemi contrattuali e le norme scali disponibili e cercando di evitare il più possibile la frammentazione della riflessione. Occorre inoltre tener conto del fatto che gli aspetti scali (sia di diritto interno sia internazionale) sulle persone siche si intrecciano strettamente con aspetti corporate, dalla deduzione dei costi alla stabile organizzazione, fino al transfer pricing. L’invio dei dipendenti all’estero pone infatti una serie di problemi concettuali generali che vanno sistematizzati e affrontati insieme, anche perché si determinano l’un l’altro.
Un approccio di ampio respiro che tenga in considerazione tutti questi aspetti sin dall’inizio ha naturalmente ricadute teoriche e pratiche non indifferenti. Considerare contemporaneamente tutti i profili consentirà di definire una cornice d’insieme in cui inserire lo specifico invio di un dipendente rispetto alle commesse e ai progetti di un’impresa a vocazione internazionale e alle esigenze sottese alla durata dell’invio
La fiscalità delle imprese Oil and gas
La vera peculiarità del settore dal punto di vista della tassazione – se si fa eccezione per alcuni operatori nella distribuzione e vendita – è la rigidità organizzativa tipica delle grandi strutture che vi operano, per di più con una filiera fortemente controllata dalla produzione alla lavorazione no alla movimentazione dei prodotti. In questo settore si vede bene quanto le rigidità dimensionali e organizzative, trascurate nella nostra definizione scale di impresa, siano rilevanti nei fatti per la tassazione dei redditi prodotti e di quelli erogati nonché dei consumi oggetto di imposte ad hoc (ad esempio, sulla benzina) che fanno perno sull’organizzazione aziendale del produttore-fornitore, e il cui successo dipende proprio dalla concentrazione dell’offerta presso pochi soggetti facilmente controllabili, che riforniscono un gran numero di utenti. Anche la domanda in questo settore è rigida e su beni indispensabili e omogenei (indipendentemente dalle fonti produttive), beni insomma per i quali anche aumentando la tassazione la domanda rimane stabile generando maggiori entrate.
Tutti questi aspetti nel loro insieme rendono le imprese dell’Oil and Gas soggetti “ideali” per la tassazione il che si riflette non a caso sul piano tributario dove troviamo una composita trama di tributi, con imposte e addizionali dal gettito sicuro.
A questi aspetti “oggettivi” negli ultimi anni si sono saldate, in funzione di gettito, anche istanze di “giustizia sociale” (ci riferiamo in particolare alla Robin Hood tax, ma non solo). Le aziende petrolifere e del gas sono percepite come soggetti con grande capacità patrimoniale, non partico- larmente amate dai consumatori e sono poco numerose. È uno dei rari casi in cui, invece di una agevolazione scale, ci troviamo davanti ad una penalizzazione di settore. In questo primo capitolo ci chiederemo allora se al di là degli appelli alla giustizia sociale sia legittima sul piano della coerenza e della razionalità del sistema tributario la diversificazione di tassazione in ragione del settore di impresa considerato. È un tema molto delicato perché non è facile declinare nei casi concreti il principio di uguaglianza tributaria
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