1,540 research outputs found

    Carlo Crivelli fra ricerca e valorizzazione: riflessioni e proposte

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    Il saggio si occupa della valorizzazione della figura di Carlo Crivelli, il grande pittore veneziano attivo nella seconda metà del '400 nelle Marche, la cui opera è stata oggetto di una massiccia opera di alterazioni, smembramenti e dispersioni fra la fine del '700 e i primi trent'anni dell'800. Dopo aver ripercorso le iniziative, partite con la mostra veneziana del 1961 dedicata a "Crivelli e i crivelleschi" fino agli itinerari crivelleschi e alle iniziative organizzate nel 1995-1997 a celebrazione dei 500 anni della morte, si formulano nuove proposte, sia nate dalla divulgazione degli studi più recenti, sia connesse all'uso delle tecnologie, con particolare interesse per il ruolo della ricerca specialistica anche nella divulgazione.The essay deals with the valorization of the figure of Carlo Crivelli, the great Venetian painter active in the second half of the 15th century in the Marche region, whose work underwent massive alterations, dismemberments and dispersions between the late 1700s and the first thirty years of the 1800s. After retracing the initiatives, which started with the 1961 Venetian exhibition dedicated to "Crivelli e i Crivelleschi," up to the Crivelleschi itineraries and the initiatives organized in 1995-1997 in celebration of the 500th anniversary of his death, new proposals are formulated, both born out of the dissemination of the most recent studies and related to the use of technologies, with particular interest in the role of specialized research in dissemination as well

    Nuovi interventi giurisprudenziali e normativi in materia di concessione di servizi e di lavori

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    Lo scritto commenta e riflette su alcuni interventi della giurisprudenza amministrativa interna e dalla Corte di giustizia e del Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tesi a fornire un contributo chiarificatore nella materia della concessione di servizi e di lavori pubblici, così come sotto il più specifico profilo della normativa in tema di offerte anomale nei pubblici appalti

    Il matrimonio omosessuale e la ripartizione di competenze tra legislatore e organo di giustizia costituzionale: spunti da una recente decisione del Tribunale costituzionale portoghese

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    Il lavoro mette a confronto la giurisprudenza dell’organo di giustizia costituzionale portoghese e di quello italiano per confrontare le diverse risposte che sono state date in tema di costituzionalità del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il ragionamento centrale che viene replicato in entrambe le corti è quello per cui i concetti di famiglia e di matrimonio accolti nelle due costituzioni non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la carta entrò in vigore; entrambe muovono da una premessa analoga, e cioè l’ontologica diversità tra le unioni eterosessuali e quelle omosessuali: A seguito però della successiva scelta del legislatore portoghese di introdurre il matrimonio omosessuale, il Tribunale costituzionale portoghese ha ritenuto che le disposizioni costituzionali non fossero di ostacolo a un’evoluzione del concetto di matrimonio che ammettesse una nuova attuazione normativa, specchio di una diversa concezione politica e etica con obiettivi antidiscriminatori ed interprete di un’opinione diffusa nella società. La nostra Corte costituzionale, invece si è considerata impotente a scardinare in via giurisprudenziale la nozione consolidata di matrimonio come unione di un uomo e di una donna, ma ha ammesso, in forza dell’art. 2 Cost., il riconoscimento della necessità di un futuro intervento del legislatore per la regolamentazione organica delle unioni omosessuali è un punto nuovo ed importante nella giurisprudenza costituzionale

    I protocolli n. 15 e n. 16 alla CEDU : nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio pregiudiziale di interpretazione?

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    Nel processo di riflessione sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo vengono segnalate e commentate le innovazioni previste dai protocolli n. 15 e n. 16 alla Cedu, che danno seguito ad alcune proposte formulate nella “Dichiarazione di Brighton” sul futuro della Corte. Il protocollo n. 15 contiene modifiche che incoraggiano la Corte di Strasburgo a proseguire nell’applicazione giurisprudenziale della dottrina del “margine di apprezzamento” e si propongono di garantire una maggiore efficienza e speditezza nella risoluzione dei ricorso, introducendo nel Preambolo della Convenzione un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte. Il protocollo opzionale n. 16, in un’ottica di rafforzamento del ruolo della Corte di Strasburgo nel dialogo con i giudici nazionali, introduce nel sistema CEDU un meccanismo simile al rinvio pregiudiziale d’interpretazione previsto dall’art. 267 del TFUE: gli Stati membri potranno indicare le corti supreme o i tribunali interni legittimati a chiedere alla grande Camera un parere - che sarà non vincolante- sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli addizionali. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, un’adeguata riflessione politica dovrà precedere l’eventuale ratifica del protocollo n. 16: importante sarà l’individuazione degli organi giudiziari che verrebbero legittimati a sollevare il chiarimento interpretativo. L’opzione più convincente è quella di limitare la legittimazione alle giurisdizioni superiori – Corte di Cassazione e Consiglio di Stato- o addirittura alla sola Corte costituzionale, escludendo invece una legittimazione diffusa di tutti i giudici, sulla falsariga del sistema incidentale di sollevazione della questione di costituzionalità, che correrebbe il rischio di appesantire il già gravoso carico di lavoro della Corte EDU, oltreché spingere i giudici comuni a utilizzare il rinvio per chiedere a Strasburgo un avallo alla propria opzione interpretativa

    P. e S. c. Polonia : la Corte di Strasburgo si pronuncia ancora sul contrasto tra il diritto teorico all'aborto legale e l'applicazione pratica della legge

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    Con la sentenza P. e S. c. Polonia del 30 ottobre 2012, ric. n. 57375/08, la Corte Edu è tornata a pronunciarsi sulla compatibilità con la Cedu di discipline nazionali che, ammettendo in alcune ipotesi la possibilità di far ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, non pongono in essere le misure necessarie affinché tale procedura sia in concreto accessibile. Si tratta di una sentenza che non innova il precedente orientamento dei giudici di Strasburgo in tema di aborto, ma sottolinea la necessaria e “naturale” tempestività ed effettività che connota l’accesso alla procedura abortiva. Tale rilievo offre spunti di riflessione anche in riferimento alla normativa italiana sull’interruzione di gravidanza, la quale, a 34 anni dall’entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, presenta alcuni nodi problematici in relazione alla sua completa applicazione

    Il Tribunale costituzionale spagnolo e i diritti fondamentali dell’insegnante di religione

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    Lo scritto muove dalla sentenza n. 51 del 14 aprile 2011 con la quale il Tribunale costituzionale spagnolo ha accolto il ricorso di amparo di un’insegnante di religione che era stata esclusa dalle sue attività di insegnamento dopo aver contratto matrimonio civile con un uomo divorziato: la sentenza è di indubbio interesse perchè ha consentito di richiamare principi utili anche all' ordinamento italiano per svolgere il non facile bilanciamento tra la libertà religiosa delle organizzazioni confessionali, in riferimento alla possibilità di selezionare docenti che dispensino insegnamenti coerenti con la loro dottrina, e la garanzia di alcuni diritti fondamentali dell’insegnante. Il primo principio è quello per cui non può essere escluso un sindacato giurisdizionale sugli effetti civili di una decisione ecclesiastica, ovvero sulle ragioni fatte valere da tali organizzazioni di tendenza per allontanare un soggetto dall’insegnamento, ancorché siano ragioni di natura religiosa o morale. Il secondo principio è quello per cui il rispetto della libertà religiosa, individuale e collettiva, deve poter essere bilanciato con alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali in particolare quello alla libertà di manifestazione del pensiero in connessione con il diritto di contrarre matrimonio nelle forme stabilite dalla legge e quello al rispetto della vita privata e familiare. In chiusura dell'articolo viene proposto un parallelo con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato che l’interesse di un’università “di tendenza” a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni che contraddistingue la dottrina cattolica, non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione

    Libertà di associazione, riserva di legge e appartenenza di un magistrato alla massoneria : spunti da una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo

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    Lo scritto mette a confronto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Corte costituzionale in tema di restrizioni apponibili alla libertà di associazione, riflettendo in particolare sulla nozione garantista di riserva di legge che richiede che la limitazione abbia non solo un fondamento nel diritto interno ma sia anche contentuta in una norma accessibile e prevedibile

    Il protocollo n. 16 alla Cedu : la tutela dei diritti nella prospettiva del nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Strasburgo

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    Il presente contributo si propone di illustrare le innovazioni previste dal protocollo n. 16 alla Convenzione dei diritti dell’uomo, che introduce per gli Stati membri la possibilità di chiedere alla Corte europea di rendere un parere sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione nel contesto di un giudizio pendente a livello nazionale, senza che tale parere abbia effetto vincolante. Questo nuovo strumento è chiamato a contribuire a decongestionare il sistema Cedu, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra giudice internazionale e giudici nazionali: esso dovrebbe ridurre nel medio periodo le frizioni eventualmente esistenti tra la tutela giudiziaria interna e la protezione internazionale dei diritti fondamentali, senza precludere la via del ricorso individuale che deve restare sempre aperta dopo la procedura nazionale.La vera scommessa del protocollo n. 16 CEDU sembra quella di consentire alla Corte di Strasburgo non tanto di innovare i suoi precedenti orientamenti, quanto di affermarli in anticipo rispetto alla presentazione di ricorsi che hanno un contenuto analogo. Infatti l’incentivo a sollecitare un chiarimento interpretativo della Corte di Strasburgo sarebbe maggiore laddove consentisse ai giudici interni di prevenire, o decidere più celermente, controversie che presentano un identico problema, risolvendolo in modo conforme ai chiarimenti della Corte europea

    Gross c. Svizzera : la Corte di Strasburgo chiede alla Svizzera nuove e più precise norme in tema di suicidio assistito

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    Con la sentenza Gross. c. Svizzera del 14 maggio 2013 la Corte europea ha dichiarato che la normativa svizzera viola l’art. 8 della Cedu laddove non precisa in modo sufficientemente chiaro le condizioni per accedere al suicidio assistito. Nella sentenza in commento i giudici di Strasburgo, pur confermando la propria impostazione sul diritto a morire non quale profilo opposto del diritto alla vita tutelato dall’art. 2 Cedu, ma quale emanazione del diritto all’autodeterminazione della sfera privata garantita dell’articolo 8 Cedu, adottano una sentenza di condanna non in linea con l’orientamento che riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento in presenza di temi eticamente sensibili, sui quali non esista un consenso europeo. La Corte ha infatti utilizzato il grimaldello della completezza e chiarezza che deve connotare una normativa per chiedere di dare una disciplina all’ipotesi, non certo marginale in un’ottica di prevenzione dei possibili abusi, in cui il malato che richiede l’assistenza al suicidio non si trovi in uno stadio terminale ma sia “semplicemente” anziano

    Frames and Carpentry in the Altarpieces of Carlo Crivelli

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    Il saggio descrive il rapporto delle opere di Crivelli con il loro contesto di riferimento e con l'attività degli intagliatori delle cornici nelle Marche del XV secol
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