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    Intelligenze Artificiali, responsabilità civile e nuovi danni

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    La questione centrale, con riguardo all’Intelligenza artificiale, è quella della responsabilità civile da danni prodotti da tali tecnologie avanzate rispetto alla quale occorre individuare soluzioni volte ad impedire che tali danni rimangano anonimi e non risarciti in presenza di un dato comune a tutte le forme di AI: cioè la pluralità di soggetti coinvolti in considerazione di “una catena di produzione” estesa e variegata che vede in stretto collegamento l’ideatore dell’algoritmo di machine learning, il trainer, il creatore del software, il produttore dell’hardware, il proprietario, l’utilizzatore e/o il custode della Cosa Intelligente. In questa direzione in presenza di una molteplicità di soggetti che contribuiscono a creare un medesimo prodotto di self-learning, si sollecita il richiamo all’art. 2055 c.c. nonché, secondo parte della dottrina, ad altre norme interne in particolare gli artt. 2050 e 2051 c.c. in considerazione della pericolosità intrinseca delle AI per la loro attitudine all’apprendimento, alla capacità di automodificarsi e nell’essere cose, sebbene peculiari per la loro dinamicità, spesso in custodia dell’utilizzatore. Norme codicistiche che comporterebbero l’esclusione dell’applicabilità della disciplina in materia di prodotti difettosi. La non condivisibilità di tale approccio è da ricondurre alla non riducibilità dei sistemi robotici ad unità sì da sollecitare l’individuazione di soluzioni diversificate a seconda del livello di sviluppo dell’AI e soprattutto degli specifici rischi connessi. In questa direzione è esaminato il caso dei danni da uso di robotica chirurgica che consente di addivenire a una nuova soluzione

    Danni-Du/WPE-computation: code for "Increase in MJO Predictability Under Global Warming"

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    <p>Please go to the GitHub repo instead for the Weighted Permutation Entropy computation demo: https://github.com/Danni-Du/WPE-computation </p&gt

    I danni non patrimoniali nella responsabilità contrattuale

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    Il saggio analizza la possibilità di applicare anche alla responsabilità contrattuale l'interpretazione adeguatrice alla Costituzione in materia di danni non patrimoniali

    I danni da illecito endofamiliare

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    Per un lungo periodo i familiari sono rimasti esenti dall’applicazione delle regole sulla responsabilità civile nei loro reciproci rapporti a causa della convergenza di una serie di fattori collocati a diversi livelli: socio-economico, politico, giuridico. Solo all’inizio degli anni ’90 la giurisprudenza ha consacrato i mutamenti che avevano scardinato i fondamenti della c.d. immunità ammettendo l’applicazione della regola generale sulla responsabilità civile ai danni maturati in famiglia purché sia dimostrata la sussistenza di tutti i presupposti contenuti nell’art. 2043 c.c. Il capitolo esamina la casistica vagliata dalla giurisprudenza fino a quel momento e indaga, per un verso, le ragioni della persistente esiguità numerica delle pronunce e, per un altro verso, le scelte operate dalla giurisprudenza relativamente alla quantificazione dei danni non patrimoniali, evidenziando profili critici e spunti correttivi delle scelte sintetizzate nelle tabelle contenute in appendice al volume insieme ad altri dati essenziali della pronuncia

    Le funzioni della responsabilità aquiliana nell’era dei danni punitivi

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    il lavoro si propone di indagare l'evoluzione della responsabilità aquiliana dopo la sentenza della Suprema Corte in tema di danni punitiv

    The Generic Structure of CSR Reports in Italian, Chinese, and English: A Corpus-Based Analysis

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    Background: This study examines the generic structure of corporate social responsibility (CSR) reports, which are becoming standard practice for corporate communication of social and environmental performance beyond financial disclosure. Literature review: Genre theories provide a framework for exploring genres contextualized in different cultures. Based on the English for Specific Purposes approach of genre analysis, this study compares the move structure of CSR reports in Italian, Chinese, and English from a corpus-based perspective. Research questions: 1. What are the main moves used in CSR reports? 2. Are there any cross-cultural similarities or variations in terms of generic features? Methodology: Combining genre theories with concepts from Systemic Functional Linguistics, we designed an observational framework for move identification. Based on a 15-move scheme, we annotated 18 CSR reports for comparative analysis. Results and conclusions: The CSR report is characterized by rhetorical recursivity and hybridity of speech acts: beyond “reporting” and “presenting,” it is also “demonstrating,” “evaluating,” and “committing.” As a globally established genre, it presents noticeable generic similarity in different languages, suggesting that the communicative purposes of CSR reports are recognized by different cultures. The top six moves in the Performance-reporting section of the CSR reports present identical trends in terms of extensiveness ranking in all three languages. Cross-cultural variations mainly involve the use of optional moves, such as the dominant use of the move “Presenting individual cases” in the Chinese sample. The observational framework for move identification may also be transferable to other genres. The limitations of this study include the sample size and the absence of an author survey. Future research could investigate the CSR report from a diachronic perspective, to explore how its genre structure has developed over time

    I danni non patrimoniali in Inghilterra

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    Il risarcimento dei danni non patrimoniali in Europa corre su due binari: mentre è stato più facilmente ammesso nel campo extracontrattuale, sia pure con non poche differenze quanto alle singole voci o all’entità dei risarcimenti, il panorama appare molto più frastagliato nel campo della responsabilità contrattuale, dove si registrano Paesi avvezzi ad ammettere il risarcimento di questa tipologia di danni e altri Paesi che invece restringono in modo significativo il perimetro entro cui risarcirli. Anche nel sistema inglese la biforcazione delle azioni è una distinzione fondamentale: in tort, il rimedio del risarcimento della non-pecuniary loss è la regola, mentre in contract è l’eccezione. Il presente contributo si focalizza proprio sul risarcimento dei danni non patrimoniali secondo questa ripartizione

    Tripidi: ciclo biologico e danni causati all’uva

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    Noicattaro (BA), UNA Hotel Regina, 26 marzo 2024 – “Tripidi: ciclo biologico e danni causati all’uva”. Relazione tenuta nell’ambito dell’incontro “Vite da tavola – Gestione sostenibile dei tripidi e nuovi fisioattivatori”, su invito della SIPCAM Itali

    "Spiritualizzazione" del danno conseguenza e danni punitivi

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    Il saggio propone una riflessione sul fondamento di una funzione punitiva del risarcimento del danno extracontrattuale. Il sistema della responsabilità civile si è talvolta aperto a riconoscere anche la risarcibilità della mera lesione di un interesse giuridicamente rilevante (danno in re ipsa), in ragione della rilevanza costituzionale dello stesso e della non agevole visibilità dell’evento materiale scaturente dal fatto illecito. In tali casi, la valorizzazione di una componente punitiva permette alla quantificazione del pregiudizio, operata per mezzo della valutazione equitativa, una “giusta” liquidazione pecuniaria del risarcimento del danno patrimoniale. L’impatto sulla comunità scientifica si evince dalla natura della pubblicazione, costituente atto di un convegno tenutosi presso l’Ateneo maceratese, specificamente dedicato alla riflessione sul tema dei danni punitivi

    I danni punitivi: una risposta sanzionatoria efficace alle condotte gravemente lesive

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    Con la sentenza del 5 luglio 2017, n. 16601 la Suprema Corte di Cassazione ritorna sulla vexata questio del riconoscimento delle pronunce di giurisdizione straniera comminatorie dei danni punitivi nell’ordinamento italiano. Punto centrale del dibattito è l’interferenza tra due profili di forte rilievo giuridico. Da una parte l’interprete ha dovuto verificare se il sistema della responsabilità civile ammette la condanna del danneggiante al pagamento di una somma di denaro eccedente la perdita patrimoniale o non patrimoniale subita dall’offeso, da calibrarsi sulle modalità oggettive e soggettive della condotta lesiva. Tale forma di risarcimento esprime una natura polifunzionale della responsabilità, la quale assume valore non solo compensativo-riparatorio ma altresì sanzionatorio-deterrente. D’altro canto la valutazione verte sulla possibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera comminatoria di danni punitivi, qualora la stessa non si ponga in contrasto con l’ordine pubblico. I danni punitivi si pongono in una prospettiva ampia che abbraccia non soltanto ragioni giuridiche ma altresì sociali, politiche e filosofiche. Essi rappresentano la risposta della collettività ai comportamenti illeciti e per questo la loro causa giustificativa si fonda sull’esigenza di responsabilizzare le condotte dei consociati. La natura sanzionatoria del risarcimento, tra l’altro, non va letta come mera ritorsione o vendetta dell’autorità statuale verso un soggetto che agisce in maniera riprovevole, ma come segnale sociale di condanna del singolo che mediante un illecito particolarmente grave tradisce la fiducia collettiva . Innegabile, dunque, l’importanza anche nel nostro ordinamento della polifunzionalità della responsabilità civile
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