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    L'ufficio per il processo

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    L’importante stagione di riforme avviata nel 2020 e culminata nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), richiede agli studiosi un attento monitoraggio delle proposte in corso di approvazione e del dibattito che le accompagna. Nel settore giustizia, particolare rilievo assumono il d.d.l. delega AS 1662 (successivamente divenuto la l. n. 206 del 2021) e le proposte della c.d. Commissione Luiso, Commissione per l’elaborazione di proposte e interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, nominata dalla Ministra della giustizia on. Cartabia. L’articolo si inserisce in un più ampio lavoro collettaneo di commento alle proposte della Commissione Luiso e si sofferma, in particolare, sull’ufficio per il processo, mettendone in luce i punti di forza e di debolezza. Tale commento è importante non solo per monitorare le varie fasi del d.d.l. in corso di approvazione ma anche per evidenziare i punti di contatto con altri progetti di riforma (si pensi soltanto a quello sull’ordinamento giudiziario o sulla magistratura onoraria), nonché il possibile impatto generale sul funzionamento della giustizia

    Le strutture di supporto al Csm e agli uffici giudiziari: verso un sistema di “autogoverno diffuso” della magistratura?

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    La realtà in cui operano gli uffici giudiziari sta affrontando una serie di trasformazioni riconducibili a una pluralità di fattori, tra cui, in particolar modo, la diffusione degli strumenti informatici al servizio della giustizia, l’incremento della cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie di Stati diversi, le politiche volte a promuovere l’efficienza, la modernizzazione e l'innovazione nel sistema giudiziario, anche sul piano organizzativo. In risposta a queste trasformazioni, il Csm ha potenziato la propria attività in alcuni àmbiti riguardanti il governo della magistratura e si è dotato di varie strutture e figure di supporto dislocate sul territorio. Si tratta di organismi centrali e periferici che svolgono principalmente una doppia funzione: da un lato supportano – in vario modo – le attività degli uffici giudiziari e, dall’altro, sono funzionali alle azioni e decisioni del Csm, con compiti di impulso, consultivi o attuativi. L'articolo si propone di analizzare le principali caratteristiche degli organismi di supporto al Csm e il loro impatto sul governo della magistratura. L'incremento delle competenze organizzative è oramai di portata tale da porre in essere una vera e propria trasformazione del Csm in un organo dotato di funzioni che vanno ben oltre la gestione dello status e della carriera dei magistrati. Ciò che si va affermando è un "sistema di governo autonomo diffuso", che fa capo non più a un solo organo ma a una serie di organi e figure dislocati sul territorio e strettamente coordinati tra loro

    Responsabilità civile dei magistrati e risarcimento dei danni non patrimoniali. Una nuova critica alla l. n. 117 del 1988: riconosciuta piena tutela ai diritti inviolabili anche con riguardo ai procedimenti che si fondano sulla vecchia disciplina (nota a Corte cost., 15 settembre 2022, n. 205).

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    Con la sentenza n. 205 del 2022 la Corte cost. amplia i danni risarcibili derivanti da responsabilità civile del magistrato, affermando che la lesione di un qualsiasi diritto inviolabile (e non solo della libertà personale) consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali. La sentenza, pur riferendosi alla disciplina anteriore alla riforma del 2015, fornisce l’occasione per alcune brevi considerazioni sull’efficacia della responsabilità civile del magistrato, anche, e soprattutto, alla luce della disciplina attuale e degli eventi più recenti (come l’iniziativa referendaria del 12 giugno 2022).In Judgment No. 205 of 2022, the Constitutional Court expands State liability for judicial wrongs, stating that the violation by the judiciary of any fundamental right (and not only of personal freedom) allows compensation for non-pecuniary damages. Although the ruling refers to the situation prior to the 2015 reform, it provides an opportunity to consider the question of the effectiveness of State liability in the light of current law and recent events (such as the referendum of 12 June 2022)

    Recensione a LUIGI PAOLO COMOGLIO, Mito, fantasia e realtà del giudice imparziale, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2021, pp. VII-350

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    Il libro (con prefazione di Piercamillo Davigo) indaga il principio di imparzialità del giudice all’interno del sistema giudiziario, facendo riferimento a nozioni di diritto costituzionale, diritto comparato, ordinamento giudiziario, diritto sostanziale e processuale, ma anche religiose, cinematografiche e molto altro ancora. Il risultato è di grande interesse e di agevole lettura, offrendo una molteplicità di prospettive di analisi, spunti critici e stimoli di riflessione. L’imparzialità, secondo l'a., si configura nella sua vera essenza come una “questione di coscienza”, interiore e soggettiva il cui processo di formazione è estremamente vulnerabile e travagliato e alla cui tutela sono funzionali le garanzie istituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, nonché le forme di controllo e responsabilità a cui è soggetto il magistrato. Al contempo, però, l’imparzialità è anche una questione di forma, poiché “forma e sostanza” si compenetrano tra loro e richiedono che il giudice debba non solo essere ma anche apparire imparziale agli occhi della collettività

    Il magistrato “fuori ruolo” resta sempre un magistrato, anche quando è impegnato in politica, e non viene meno il suo dovere di preservare l’immagine pubblica di imparzialità (Nota a Cass., sezioni unite, 14 maggio 2020, n. 8906).

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    La sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 8906 del 14 maggio 2020 riapre la questione degli incarichi politici dei magistrati in un momento particolarmente critico per il potere giudiziario, al centro di alcune vicende di cronaca (in primis il “caso Palamara”) che destano non poche preoccupazioni sul corretto funzionamento delle istituzioni giudiziarie. La Corte suprema chiarisce le condotte sanzionabili, alla luce della giurisprudenza già maturata, e riafferma i valori dell’indipendenza e imparzialità del magistrato, anche come apparenza, che sono alla base della fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie. Tali valori, conclude, impediscono a un magistrato, anche se fuori ruolo, che aspira a incarichi con valenza politica, di essere iscritto a un partito politico e/o di svolgere in modo continuativo per conto di un partito attività di “militanza attiva”. La pronuncia della Cassazione offre l'occasione per analizzare le diverse problematiche che sono sottese al fenomeno degli incarichi politici dei magistrati, anche alla luce delle proposte di riforma del ddl Bonafede

    Recensione a PASQUALINA FARINA, Contributo allo studio del principio di specializzazione del giudice. Profili evolutivi, nodi critici e prospettive future, Giappichelli editore, Torino, 2020, pp. VII-378.

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    Il libro offre un’interessante riflessione sulle modalità attraverso cui il principio di specializzazione del giudice trova accoglimento nel nostro ordinamento. Non vi è alcun dubbio che la specializzazione sia un valore da perseguire per migliorare il funzionamento della giustizia, in una società caratterizzata dalla rapida evoluzione del sapere e della tecnica, dalla complessità della legislazione e dei rapporti giuridici. Essa rappresenta un fattore importante per promuovere una giustizia di qualità, efficiente e celere. La questione principale è però quella di capire come ciò possa essere attuato in concreto, tenuto conto delle caratteristiche del nostro sistema processuale e ordinamentale e della sua evoluzione storica. L'a. individua diversi “livelli di specializzazione” a seconda del grado di effettività e di tutela della stessa e conclude la sua analisi affermando che, ad oggi, il diritto del cittadino a un giudice specializzato non trova una tutela adeguata nel nostro ordinamento

    Una battuta d’arresto (con efficacia differita) per i giudici ausiliari di corte di appello.

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    La sentenza in commento è la perfetta sintesi delle diverse problematiche che da tempo ruotano intorno alla magistratura onoraria. Come noto, le esigenze che si contrappongono sono sostanzialmente due. Da un lato, è di tutta evidenza che il sistema giudiziario non può più fare a meno della magistratura onoraria, che è divenuta una risorsa indispensabile per l’esercizio della giurisdizione; il suo apporto è fondamentale per far fronte alle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. Non si può negare, parimenti, che l’art. 106, comma 2°, cost. abbia subìto nel corso degli anni un’interpretazione evolutiva (ed estensiva), anche con il supporto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, proprio per far fronte alla situazione emergenziale in cui (da tempo) si trovano gli uffici giudiziari. Tale interpretazione evolutiva, condivisibile o meno, non può certo essere ignorata o cancellata con un colpo di spugna, a meno di non voler annullare l’operato che questi magistrati hanno svolto per diversi decenni. La sentenza della Corte cost. in commento ha voluto porre un freno al progressivo ampliamento dell’utilizzo dei giudici onorari, riportando l’attenzione sui parametri costituzionali. Al di là della questione affrontata, però, il problema generale resta sempre quello di dare alla magistratura onoraria un’adeguata collocazione costituzionale, processuale e ordinamentale

    Recensione al libro: SHIMON SHETREET-HIRAM CHODOSH-ERIC HELLAND (ed.), Challenged justice. In pursuit of judicial independence, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2021, pp. V-548.

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    Recensione al libro: SHIMON SHETREET-HIRAM CHODOSH-ERIC HELLAND (ed.), Challenged justice. In pursuit of judicial independence, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2021, pp. V-548

    Analisi della disciplina e prime riflessioni sui profili ordinamentali della Procura europea, alla luce del d.lgs n. 9 del 2021 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo.

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    Dopo una breve premessa sulla struttura generale della Procura europea (EPPO), l'articolo si sofferma sui principali tratti relativi a nomina, status e responsabilità dei magistrati italiani che andranno a comporre la Procura europea, ai sensi del d.lgs. n. 9 del 2021. La Procura europea, essendo un ufficio senza precedenti, pone problematiche del tutto nuove per l'ordinamento europeo e italiano e richiede un'attenta opera di sistematizzazione della relativa disciplina normativa. Particolarmente importanti sono, inoltre, i profili riguardanti l'indipendenza interna ed esterna di EPPO, a cui vengono dedicate alcune considerazioni finali. Diverse disposizioni mirano a garantire l’indipendenza esterna di EPPO, sia sul piano orizzontale (da altri organi dell’UE) sia sul piano verticale (dagli Stati nazionali). Più complessa risulta, invece, l'indipendenza interna, che appare più limitata, avendo l’EPPO una struttura di stampo verticistico, in virtù dei poteri di indirizzo, decisori, di intervento e supervisione propri del Collegio, delle Camere permanenti e del Procuratore Europeo, nei rispettivi ambiti di competenza. Esistono, tuttavia, alcune disposizioni che presumibilmente potranno fungere da contrappeso a tale impostazione verticistica

    Linee guida e best practices in materia organizzativa e processuale: le nuove frontiere del Csm

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    Negli ultimi anni il Csm si è dedicato alla definizione e diffusione di linee guida e buone prassi a supporto della funzionalità degli uffici giudiziari. L’interesse del Csm per questi nuovi strumenti ha diverse finalità, meritevoli di considerazione, ma pone anche vari interrogativi sul ruolo assunto dall’organo di governo della magistratura. L’ampliamento delle competenze del Csm in materia di innovazione e organizzazione, infatti, non solo rende più incerto il confine con le attribuzioni del Ministero della giustizia ma porta anche il Csm a confrontarsi direttamente con istituti e tematiche prettamente processuali. Esemplificative al riguardo sono proprio le linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni, ove il Csm suggerisce di introdurre il filtro in appello in materia penale pur non essendo tale meccanismo previsto da alcuna norma di legge. Con l'ampliamento delle sue funzioni il Csm diviene di fatto corresponsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici giudiziari insieme al Ministro della giustizia. Si può parlare di co-gestione dell’organizzazione degli uffici giudiziari da parte dei due organi, perché le competenze si integrano, si confondono ed è obbiettivamente difficile trovare una linea di demarcazione tra i compiti dell’uno e dell’altro organo. Tutto ciò induce a ritenere che sia in atto una vera e propria trasformazione del ruolo del Csm verso un nuovo modello di organo di governo della magistratura, più simile a quello dei Paesi del Nord Europa, con una serie di implicazioni sul piano ordinamentale e costituzionale. L’articolo mette in luce questa trasformazione e le principali conseguenze che ne derivano
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