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    La disciplina europea in materia di contratti pendenti nella crisi d’impresa

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    La direttiva europea 1023/2019 in materia di ristrutturazione delle imprese in crisi, che verrà recepita entro l’estate 2021, contiene significative novità circa il trattamento dei contratti pendenti. Allo scopo di preservare la continuità dei contratti, infatti, la direttiva impone varie limitazioni al contraente in bonis, fra cui la possibilità di avvalersi dell’eccezione di inadempimento. Ciò apre il tema della tutela del contraente, che viene equiparato a tutti gli effetti al creditore, anche ai fini dell’individuazione del trattamento minimo e della legittimazione individuale a opporsi. Numerosi adeguamenti alla disciplina del concordato preventivo, benché solo recentemente riformata con il Codice della crisi, appaiono necessari

    Risoluzione della banca e contratti in corso di esecuzione

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    In the context of bank resolution, the effects on executory contracts have so far been overshadowed by the spotlight on shareholders’ and creditors’ rights. Although the entry into resolution per se only makes ipso facto clauses unenforceable, it provides the resolution authority with pervasive powers con- cerning outstanding contracts, whose scope is unparalleled in ordinary insolvency procedures both in a domestic and comparative perspective. Such powers, in fact, allow the authority to freely mold the content of contractual agreements, except for those limits traceable in the required protection of financial market infrastructures (which may be disrupted by the compulsory alteration of financial contracts) and property rights of the bank’s counterparties. In this latter respect, the protection of the contractual position of the counterparties is ultimately entrusted to the “no creditor worse off” principle, as it occurs for shareholders and creditors, and thereby limited to its economic value

    Le ricapitalizzazioni forzose

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    Nell’ideale processo che – in parallelo con l’aggravarsi dello squilibrio finanziario e/o patrimoniale di una società di capitali – sottopone il controllo sul patrimonio da parte dell’organizzazione sociale a una crescente pressione, la regola “ricapitalizza o liquida” individua uno snodo centrale. La cifra comune delle alternative da questa poste, cui da tempo se n’è aggiunta una terza nella “ristrutturazione”, è data dal necessario ripristino di una corretta allocazione del controllo e del valore; nel far ciò, la recente attrazione della struttura societaria nel raggio d’azione del diritto concorsuale ha permesso di uscire dalla dicotomia tra il ripristino all’interno dell’organizzazione sociale, a spese dei soci o, comunque, con la loro collaborazione, e all’esterno della stessa, come conseguenza della liquidazione del patrimonio. Si delinea, in particolare, la possibilità di ricomporre la correlazione potere-rischio in modo “fluido”, operando forzosamente sulla struttura societaria, attraverso la riqualificazione di parte del “capitale di debito” in “capitale proprio”. Tale operazione – identificata come ricapitalizzazione “interna”, in quanto non richiede l’apporto di nuove risorse alla società – può costituire una modalità di ristrutturazione, in alternativa all’attuazione della responsabilità patrimoniale, oppure assolvere a finalità economicamente assimilabili a quelle della liquidazione forzata, e dunque essere impiegata quale forma di attuazione della responsabilità patrimoniale che, tuttavia, si distingue per operare esclusivamente sull’organizzazione e sulla struttura finanziaria della società. L’eclissi del tradizionale principio di neutralità organizzativa, che a questo punto appare davvero definitiva, si accompagna alla necessità di individuare adeguate tutele per i soci e creditori, tenendo conto delle diverse funzioni cui la forzosa ricapitalizzazione interna può assolvere

    Crisi d'impresa e diritto di proprietà: dalla responsabilità patrimoniale all'assenza di pregiudizio

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    Di fronte all’insolvenza di un imprenditore, la tradizionale risposta dell’ordinamento, frutto di secoli di evoluzione normativa, si identifica nella liquidazione forzosa del patrimonio del debitore, finalizzata alla distribuzione del ricavato tra i creditori. Negli ultimi decenni, i cambiamenti sociali, culturali ed economici hanno fatto sì che alla liquidazione forzata si affiancassero, con crescente importanza, strumenti di regolazione della crisi, volti alla conservazione dei valori organizzativi e alla prevenzione dell’insolvenza, in grado di ridefinire le pretese dei creditori prescindendo dal loro consenso individuale e, in taluni casi, anche dal consenso della maggioranza. In questo nuovo quadro, si pongono temi e problemi nuovi relativi al funzionamento del sistema della responsabilità patrimoniale, attraversato dalla tensione tra il diritto di proprietà dei creditori e la flessibilità necessaria alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Assume un ruolo centrale il “principio dell’assenza di pregiudizio”, quale fondamentale presidio del diritto individuale di proprietà nel contesto delle procedure concorsuali alternative alla liquidazione giudiziale. L’articolo analizza le implicazioni di questo principio alla luce della giurisprudenza europea, che ha riconosciuto la tutela proprietaria non solo ai titolari di beni materiali, ma anche ai creditori e ai soci coinvolti in processi di ristrutturazione coattiva. Si analizzano il ruolo del diritto di proprietà nella ridefinizione coattiva delle pretese di soci e creditori di un’impresa in crisi, le modalità di distribuzione del valore tra creditori e soci, e il necessario bilanciamento tra protezione dei diritti patrimoniali e finalità pubbliche di stabilità economica e sociale. Infine, l’articolo evidenzia le criticità della normativa italiana, che in alcuni casi non garantisce un ricorso effettivo per i soggetti coinvolti, e discute le prospettive di armonizzazione con la direttiva europea 1023/2019 sulla ristrutturazione preventiva. Il riconoscimento del diritto di proprietà come parametro fondamentale per la regolazione della crisi d’impresa si configura come un elemento chiave per assicurare equità, prevedibilità e tutela degli interessi economici coinvolti
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