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Taxonomy of SCADA systems security testbeds
Considerable research has focused on developing simulation environments to study the effects of cyber-attacks on supervisory control and data acquisition (SCADA) systems although a methodology to develop a SCADA security testbed is not yet available. This paper attempts to address the issue by presenting a reference model taken from the literature and classifying specific contributions on the development of SCADA security testbed according to the reference model. Specific techniques and experiments used to recreate cyber-attacks on the de facto standard communication protocol Modbus are also presented. This paper also explores the possibility of integrating specific simulation models into a SCADA security testbed to assess the impact of cyber-attacks on the physical system
Resources allocation in disaster response using Ordinal Optimization based approach
Recent events, such as Hurricane Katrina, have revealed the need for coordinated and effective disaster responses. An optimal distribution of available resources is essential for disaster response effectiveness. Emergency responders are faced with the challenges of increased size and complexity of critical infrastructures that provide vital resources for disaster response operations. In this paper, we propose a simulation-based tool to assist emergency responders in finding the optimal distribution of available resources during a disaster event. The proposed tool utilizes the Disaster Response Network Enabled Platform (DR-NEP) which is an infrastructure interdependencies simulation platform for disaster response support. DR-NEP is a simulation network platform that integrates different simulators for different infrastructures to form a universal simulation platform. We employ a new concept in Discrete Event Systems optimization called Ordinal Optimization to address the problem of resources allocation during a disaster event. The objective of the optimization problem is maximizing the operational capacity of a critical infrastructure, a hospital in this case. Due to the huge combinatorial feasible search space, an Ordinal Optimization based approach is used to solve the problem using two main concepts: goal softening and order comparison. This approach aims at finding a Good Enough solution set (G) with an acceptable probability and efficient computational effort. This paper describes early results of our work that shows the use of our approach in optimizing resources allocation in a simulated disaster event. © 2014 IEEE
Frontal Alopecia after Repeated Botulinum Toxin Type A Injections for Forehead Wrinkles: An Underestimated Entity?
BACKGROUND:
Injections of botulinum toxin type A in the forehead have never been reported to cause hair side effects.
OBJECTIVE:
The aim of this paper is to report a new type of alopecia, which we have seen in women undergoing periodic injections of botulinum toxin type A for forehead wrinkles, and to differentiate it from other types of hair loss.
METHODS:
We conducted an observational study on 5 females recruited from a private and an institutional practice who complained of progressive recession of the hairline after periodic injections of botulinum toxin type A in the forehead.
RESULTS:
Alopecia of the frontal hairline was evident in all 5 patients, with absence of skin atrophy or scarring and progressive hair miniaturization at trichoscopy.
CONCLUSION:
Dermatologists should be aware of the possible occurrence of frontal alopecia after repeated injections of botulinum toxin type A for forehead wrinkles.
KEYWORDS:
Alopecia; Botulinum toxin; Frontal alopecia; Wrinkle
Lettera di Pietro a Filippo (NHC VIII,2). Introduzione, traduzione, note.
Il contributo introduce, traduce e commenta la Lettera di Pietro a Filipp
ቀሌምንጦስ፡ Il Qalēmenṭos etiopico. La rivelazione di Pietro a Clemente. I libri 3-7
Introduzione e traduzione dei libri 3-7 della Rivelazione apocrifa di Pietro a Clemente
Waste reduction in production processes through simulation and VSM
Corporate managers often face the need to choose the optimal configurations of production processes to reduce waste. Research has shown that simulation is an effective tool among those conceived to support the manager's decisions. Nevertheless, the use of simulation at the company level remains limited due to the complexity in the design phase. In this context, the Value Stream Map (VSM)-a tool of the Lean philosophy-is here exploited as a link between the strategic needs of the management and the operational aspect of the simulation process in order to approach sustainability issues. The presented approach is divided into two main parts: a set of criteria for expanding the VSM are identified in order to increase the level of details of the represented processes; then, data categories required for the inputs and outputs of each sub-process modeling are defined, including environmental indicators. Specifically, an extended version of the classical VSM (X-VSM), conceived to support process simulation, is here proposed: the X-VSM is used to guide the design of the simulation so that the management decisions, in terms of waste reduction, can be easily evaluated. The proposal was validated on a production process of a large multinational manufacturing company
Le agevolazioni IRAP alla luce del divieto europeo di aiuti di Stato
Nell'ambito del progetto di ricerca "National Tax Judges and Fiscal State Aids" del Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico - Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Università di Bologna, finanziato dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea nel quadro del programma "Training of National Judges in EU Competition Law and Judicial Cooperation between National Judges" (2012-2014), sono state curate la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle agevolazioni fiscali ai fini dell'Imposta Regionale sulle attività produttiva (IRAP) vigenti al 2013 nelle varie Regioni italiane, a statuto ordinario e speciale. Essa è stata pubblicata in forma di "scoreboard" nel volume "Aiuti di Stato fiscali e giurisdizioni nazionali: problemi attuali" che contiene i risultati della più ampia ricerca avente ad oggetto il ruolo del giudice nazionale in materia di aiuti di Stato fiscali. Il contributo scientifico qui proposto, partendo da un'analisi critica dei dati appunto raccolti dal gruppo di ricerca, si propone l'obiettivo di verificare la coerenza e la giustificabilità delle differenziazioni regionali di imposizione fiscale IRAP alla luce di due ordini di parametri di legittimità e di legittimazione dell'autonomia tributaria regionale, quello costituzionale e quello europeo. A tal fine il contributo analizza come all'aumento, almeno nominale, dell'autonomia normativa delle Regioni ordinarie in materia di concessione di agevolazioni tributarie (rispetto al quantum e al quomodo) dopo il d.lgs. 68/2011 e la sentenza n. 153/2013 della Corte costituzionale, si accompagni la crescente preoccupazione per il rispetto dei limiti derivanti dal divieto europeo di aiuti di stato di natura fiscale. Il contributo verifica in particolare l'applicazione dei criteri elaborati dalla CGUE nella giurisprudenza "Azzorre" in merito alle condizioni per escludere l'effetto di selettività geografica dell'esercizio dell'autonomia regionale in materia di IRAP, con riferimento alla variazione delle aliquote, delle misure di riduzione dell'imponibile o dell'imposta. Le differenziazioni del prelievo fiscale anche all'interno delle stesse Regioni, in relazione a requisiti territoriali di ubicazione o svolgimento dell'attività economica, sollevano problemi di compatibilità europea in tutti i casi in cui manca la previa notifica della misura agevolativa alla Commissione UE può in concreto risultare difficoltoso verificare l'applicabilità alle diverse tipologie di agevolazioni fiscali delle deroghe all'obbligo di esenzione (aiuti de minimis e esenzioni per categorie di aiuti). D'altro canto numerose agevolazioni regionali all'IRAP sollevano problemi di selettività materiale, perché la struttura (già a livello nazionale) del tributo rende in alcuni casi complesso inquadrare il rapporto tra sistema nazionale dell'imposta, autonomi sistemi impositivi regionali e norma agvolativa al fine di verificare se la misura regionale, che modula il prelievo in modo diverso rispetto al modello-base del tributo e alla disciplina delle altre Regioni, sia qualificabile come effettivamente derogatoria o, invece, sia giustificabile come "sistematica", cioé come attuazione autonoma, a livello regionale, dei principi dell'ordinamento tributario della Repubblica (ad es. capacità contributiva). In un quadro come quello italiano, ed in particolare nella disciplina dell'IRAP, il contributo cerca di mettere in luce come i criteri elaborati nella giurisprudenza per escludere che l'esercizio dell'autentica autonomia normativa regionale produca effetti di selettività geografica delle agevolazioni fiscali, entri in contraddizzione con il divieto assoluto di aiuti materialmente selettivi. E ciò perché la diversificazione territoriale dello stesso potere delle Regioni di adottare svariate forme di agevolazione per l'IRAP, ancorché costituisca esercizio dell'autonomia tributaria, porta a configurare situazioni del tutto sperequate, in cui non solo le tutte le imprese situate in un Regione possono subire una tassazione IRAP ridotta rispetto alle altre imprese ubicate in Regioni diverse, ma la stessa tipologia di impresa sull'intero territorio nazionale può essere agevolata in modo differente, o non agevolata affatto, secondo il regime IRAP regionale di volta in volta applicabile, e senza che questa differenza di trattamento si correli ad un'apprezzabile differenza territoriale delle situazioni di fatto e di capacità contributiva in cui versano tali operatori economici. Il contributo, in particolare, analizza il caso delle ONLUS (qualificabili come imprese ai fini dell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato non essendo sottratte alle logiche della concorrenza economica) finora non adeguatamente trattato nella letteratura scientifica nazionale, mettendo il luce come non sia affatto scontato che la significativa diversificazione territoriale dell'IRAP per queste forme di "impresa sociale", che pure può avere una convincente giustificazione costituzionale, risulti poi compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il contributo termina analizzando le problematiche legate alla difficoltà di verificare, nelle more dell'attuazione del registro nazionale degli aiuti previsto dala legge 234/2012, che le diverse tipologie di agevolazioni fiscali IRAP disposte a livello regionale rispettino i presupposti dei regimi degli aiuti de minimis e degli aiuti esenti da notifica. Tali regimi , nella ricostruzione offertane nel contributo, appaiono infatti gli unici capaci di assicurare che l'autonomia tributaria regionale in materia di agevolazioni fiscali, costituzionalmente protetta, venga attuata in modo comptibile con il Trattato UE
Il progetto e la ricerca “Criminal and Administrative Investigations in the field of Vat and Customs Duty”
Da diversi anni alcune tra le soluzioni più innovative, e più critiche, per la costruzione di un diritto penale europeo, si sono intrecciate con la materia tributaria. Si pensi, solo per citare i temi che hanno goduto di maggiore rinomanza negli ultimi tempi, al problema del ne bis in idem, sviluppatosi nella giurisprudenza delle Corti europee, prevalentemente attorno alle sanzioni tributarie (e in particolare all’IVA). O, ancora, alla prescrizione, probabilmente in concreto l’istituto di maggiore delicatezza per la tenuta del sistema penale nel nostro ordinamento: la critica rivolta da parte Corte di Giustizia, con la sentenza del 2015 sul caso Taricco, alla disciplina nazionale sulla interruzione dei termini prescrittivi trae, infatti, come noto, la sua origine da una vicenda di frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.
Sullo sfondo il nodo dei tributi, e in particolare dell’IVA, assume rilievo identitario nella costruzione dell’ordinamento sovranazionale dell’Unione: esclusa questa imposta dal novero delle risorse originarie dell’Unione da parte del legislatore (si pensi alla scelta operata dalla Convenzione PIF del 1995, o alla competenza dell’OLAF, da cui l’IVA è stata sottratta), essa ha rappresentato invece nella giurisprudenza della Corte di giustizia l’elemento chiave per adottare alcune decisioni cruciali per lo sviluppo della area di libertà, sicurezza e giustizia delineata dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Programma di Stoccolma del 2009.
Se allarghiamo lo sguardo, è facile accorgersi di come la questione primaria – per lo meno dalla prospettiva del penalista - appaia quella legata alla costruzione di un diritto punitivo sovranazionale, di carattere unitario, a livello continentale, sganciato dalle classificazioni adottate dal legislatore statuale. Un sistema a “colorazione penale” di matrice europea, con principi e, ciò che è più difficile, con regole comuni per tutti i Paesi parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (e a cascata per gli Stati membri dell’Unione europea, considerato come la Carta dei diritti fondamentali proclami il recepimento dei principi e delle garanzie della CEDU all’interno del sistema UE).
A fronte di una posta in gioco così ampia, si avverte la mancanza di una comunità di valori stabile e interpretata in modo uniforme. La giurisprudenza sviluppatasi nel nuovo millennio, per esempio, appare ancora inadeguata a trovare delle soluzioni soddisfacenti. Se infatti a causa delle sentenze della Corte di Strasburgo siamo sempre più spesso indotti a dubitare della natura di un sistema sanzionatorio – se sia esso penale o in senso lato amministrativo – al tempo stesso, tuttavia, non disponiamo ancora, stando al case law sovranazionale, di criteri chiari per separare l’area penale da ciò che se ne pone al di fuori.
Gli sviluppi susseguitisi sulla materia del ne bis in idem, e in particolare del ne bis puniri, risultano sotto questo profilo emblematici. In un primo periodo, infatti, diverse pronunce adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (ma anche dalla Corte di giustizia, nel caso Åkerberg Fransson del 2013) avevano portato a concludere che, in presenza di un provvedimento sanzionatorio di carattere tributario, fosse precluso l’avvio o il proseguimento del processo penale (e viceversa). Non pochi legislatori nazionali avevano di conseguenza scelto di adattare le proprie regole alle indicazioni provenienti dalle Corti europee, finendo per abbandonare il modello del doppio binario sanzionatorio – penale e tributario – da tempo risalente caratterizzante la tradizione continentale. Ne sono originate soluzioni nuove, come il sistema una via, concepito dal Belgio e dai Paesi Bassi, di cui si dà conto in diversi contributi di questo volume, che impone di applicare in via esclusiva, alternativamente la sanzione tributaria o quella penale, di fronte a uno stesso fatto illecito. Volendo, anche la riforma introdotta con il d. lsg. 158 del 24 settembre 2015, sulla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, appare dovuta alla necessità di recepire il diritto giurisprudenziale di Strasburgo: così, il nuovo art. 13 del d.lgs. 74 del 2000, che introduce una causa di non punibilità per il pagamento del debito tributario per alcuni reati in materia di imposte dirette e di IVA deve certamente la sua origine alla necessità di stemperare i rigori del modello improntato al doppio binario, in omaggio al ne bis puniri estrapolato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo interpretando il principio del ne bis in idem convenzionale. Ad onta della strada intrapresa, tanto dalla Corte di Strasburgo quanto – come conseguenza – dai legislatori nazionali, si deve riscontrare tuttavia una recente pronuncia che pare rimettere in discussione approdi che ormai sembravano consolidati: nel caso A e B v. Norvegia, dell’ottobre 2016, la Corte di Strasburgo ritorna a dare cittadinanza al modello punitivo incentrato sul doppio binario, introducendo nuovi criteri di problematica applicazione (“a sufficiently close connection in substance and in time”) quale condizione di validità della duplice punizione dello stesso fatto illecito.
D’altro canto, anche le fonti positive rifuggono quasi sempre da scelte chiare, rimettendo ai legislatori nazionali passaggi chiave per il successo effettivo delle disposizioni adottate: è il caso, ad esempio, delle clausole relative alle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle previsioni in materia di accesso a un difensore (direttiva 2013/48/UE), tutte lasciate alle scelte discrezionali dei vari Paesi membri, quasi si avesse paura si adottare soluzioni nette su una questione che in sé racchiude tutta la idoneità della nuova normativa a tutelare in maniera efficace il diritto al difensore dell’imputato.
Le considerazioni che precedono inducono a pensare che, nella edificazione del nuovo ordinamento penale europeo, manchi un approccio sistematico adeguato, tale da fornire di fondamenta solide una costruzione sviluppatasi in taluni casi troppo velocemente, e in altri modo troppo esteso. A questo compito sembrano chiamati gli studiosi, per dare vita a quel conteso di valori, di significati e principi condivisi, di metodi stabili che possano fungere da supporto al nuovo (e fragile) ordinamento sovranazionale. Occorre in altre parole costruire quel terreno culturale e valoriale comune, senza il quale difficilmente la legalità penale può fiorire, in specie in un quadro di strutturale fragilità istituzionale, come quello attuale, che caratterizza l’intero nostro continente
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