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Sulla facoltà del Presidente della Regione del Veneto di nominare tutti assessori «esterni» e sulla (incostituzionale?) sospensione del consigliere nominato assessore
The paper, after having reconstructed the non-unique notion of regional
Executive member so-called «external», analyzes certain institutional innovations
that have been implemented in recent years in the Veneto Region:
first – in the year 2018 – through the modification of the electoral law, and
subsequently – in the year 2020 – through the modification of the statutory
law. The Author develops critical observations in this respect: both for the
singular modus procedendi concretely followed by the regional Council, and
because the legislative Assembly introduced an anomalous case of incompatibility
(between the office of Regional Executive member and the mere
exercise of the functions of regional Councilor) which raises doubts of constitutional
legitimacy
CSM e giudice amministrativo: i nuovi limiti al sindacato giurisdizionale
Con il decreto legge n. 90/2014 il Governo italiano ha introdotto delle nuove regole volte a limitare
il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità delle deliberazioni con cui il Consiglio Superiore
della magistratura (CSM) conferisce o conferma gli incarichi direttivi o semi-direttivi all’interno
degli uffici giudiziari ordinari: le novità sembrano opportune e (forse parzialmente) utili per evitare che in
futuro si verifichino ancora palesi ingerenze del giudice amministrativo in quella attività di giudizio con margine di apprezzamento,
che la Costituzione (art. 105) e le norme sull’ordinamento giudiziario riservano al CSM
L'ORDINE GIUDIZIARIO E IL SUO PRESTIGIO nel procedimento disciplinare
Il saggio analizza l’origine e le possibili letture che possono essere date all’espressione : che rappresenta il valore cardine intorno al quale è costruita l’intera disciplina giudiziaria, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello processuale.
Le considerazioni sull’argomento sono stimolate da una significativa decisione costituzionale (la n. 497/2000), con la quale il Giudice delle leggi sembra aver - condivisibilmente - ricondotto il suddetto concetto a prospettive sostanziali piuttosto che ideologico-formali: dichiarando, nel caso di specie, contra Costitutionem la previsione normativa contenuta nell’art. 34 della c.d. legge sulle guarentigie della magistratura (r.d.lgs. n. 511/1946), in virtù della quale un magistrato incolpato in sede disciplinare non poteva avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro. Tale previsione era ‘figlia’ della medesima ratio che a suo tempo aveva indotto il legislatore del 1946 a prevedere altresì che il giudice disciplinare fosse composto soltanto da esponenti dell’ordine giudiziario, e che il relativo giudizio di merito si svolgesse rigorosamente a porte chiuse.
Ebbene, se prima facie l’innovazione recata dalla Corte costituzionale può apparire di secondaria importanza, in realtà, per le ragioni giuridiche e culturali che l’hanno determinata, essa è destinata ad avere un peso rilevantissimo non solo nella complessiva economia di un “giusto” procedimento disciplinare, ma anche - se non soprattutto - in riferimento agli stessi fini istituzionali cui dovrebbe mirare la disciplina giudiziaria
SPIGOLATURE SUL GIURAMENTO DEI MAGISTRATI ORDINARI
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L'art. 9 dell'Ordinamento "Grandi" (r.d. n. 12/1941) - 3. L'art. 4 della legge n. 478/1946: una disposizione normativa (teoricamente) transitoria - 4. Il dibattito sviluppatosi in seno all'Assemblea costituente sul giuramento (in generale, e su quello dei magistrati in particolare) - 5. L'art. 54, secondo comma, della Costituzione e l'omessa revisione della formula di giuramento da parte del legislatore repubblicano - 6. Il colpo di scena: l'abrogazione dell'art. 4 della legge n. 478/194
L'ART. 98, TERZO COMMA, COST. RICONOSCE AL LEGISLATORE LA FACOLTÀ NON SOLO DI "LIMITARE" BENSÌ DI "VIETARE" L'ISCRIZIONE DEI MAGISTRATI A PARTITI POLITICI (ANCHE SE SONO COLLOCATI FUORI RUOLO PER SVOLGERE UN COMPITO TECNICO)
Con la sentenza n. 224 del 2009 il Giudice delle leggi ha avuto modo di occuparsi di una questione di legittimità costituzionale concernente una (controversa) previsione normativa recata dal novellato ordinamento giudiziario: mediante la quale il legislatore - dopo decenni di inerzia - ha tra l’altro sancito il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli esponenti dell’ordine giudiziario, dando così (parziale) attuazione a quanto dispone l’art. 98, terzo comma, Cost. (più precisamente, la norma denunciata davanti alla Corte costituzionale è quella recata dall’art. 3, primo comma, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006, secondo cui per un magistrato ordinario integra gli estremi dell’illecito disciplinare extra-funzionale “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato”).
Ad avviso dell’Autore se è vero che - in linea di massima - la decisione costituzionale in questione appare condivisibile nella sua impostazione di fondo e nella conclusione cui perviene (che non era affatto scontata), è altrettanto vero, però, che la motivazione addotta a supporto è a tratti un po’ troppo sbrigativa e potrebbe essere foriera di un equivoco (sul quale si sofferma).
Il commento si conclude auspicando che la motivazione della decisione costituzionale n. 224/2009 venga tenuta in debita considerazione tanto dai titolari dell’azione disciplinare quanto dallo stesso giudice disciplinare (di merito e di legittimità): sia per interpretare correttamente altre fattispecie di illecito disciplinare che sono contemplate dal novellato ordinamento giudiziario, sia per riconsiderare funditus alcuni pregressi arresti giurisprudenziali (ad esempio quelli in materia di espressione di opinioni politiche); perché è evidente che, al pari di quanto era già avvenuto con la sentenza n. 100/1981, ci si trova di fronte ad una pronuncia la cui portata dovrebbe trascendere il caso di specie: potendo essa rappresentare una utilissima bussola da impiegare (anche) in sede giurisdizionale per far sì che, d’ora in avanti, si realizzi sul serio un giusto equilibrio (rectius: bilanciamento) tra molteplici esigenze egualmente garantite dall’ordinamento costituzionale
Sull'esercizio (effettivo) delle attribuzioni di Presidente del CSM da parte del Capo dello Stato
Il contributo affronta il tema delle attribuzioni che competono al Presidente della Repubblica Italiana quale Presidente – ope Constitutionis – del Consiglio superiore della magistratura: mettendo in evidenza che le stesse, dal 1959 ad oggi, sono state concretamente adempiute.
The paper analyzes the issue of the powers belonging to the President of the Italian Republic operating as the President – ope Constitutionis – of the Superior Council of the Judiciary. This study highlights that they have been effectively fulfilled from 1959 until today
SPIGOLATURE INTORNO ALLA (SOSPETTA) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE
Lo scritto sviluppa alcune brevi considerazioni in relazione alla supposta violazione del giudicato costituzionale (formatosi con la sentenza n. 238/2014) da parte del legislatore che ha approvato l'art. 43 del decreto legge n. 36 del 2022, convertito dalla legge n. 79 del 2022. In particolare l'Autore sottolinea che la Corte è (teoricamente) legittimata anche a sollevare dinanzi a sé stessa un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ove maturi il dubbio o addirittura il (provvisorio) convincimento che, effettivamente, vi sia stata una violazione del giudicato costituzionale
Sulla maggiore autonomia negativa richiesta allo Stato dalla Regione del Veneto: alcuni interrogativi di fondo
The essay, after developing brief notes on the autonomy principle, takes its cue from the negotiation that currently involves the Veneto Region in the implementation of the third paragraph of Article 116 of the Constitution, introduced in 2001 by the reform of Title V: highlighting some questions strategic that are stimulated by reading the drafts of «asymmetrical regionalism» presented to the Government of the Italian Republic by the Region Veneto
IL GIURAMENTO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE
La monografia analizza l'istituto del giuramento che i giudici costituzionali - ordinari ed aggregati - sono obbligati a prestare nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere le funzioni. La tematica viene approfondita non solo sotto il profilo della normativa di riferimento - che è di vario rango (costituzionale, primario e secondario) - ma anche tenendo conto della prassi sviluppatasi dal 1955 sino ai nostri giorni: a tale ultimo fine si è rivelata essenziale la diretta consultazione, da parte dell'Autore, della copiosa documentazione che è conservata presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica italiana (dalla quale è emerso, tra l'altro, che la stessa formula che tuttora deve essere pronunciata dal giurante - vale a dire: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato esercitando le mie funzioni di giudice della Corte costituzionale nell'interesse supremo della Nazione" - è stata di necessità "inventata", per sopperire alla omissione del legislatore, dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in occasione della prima solenne cerimonia di giuramento tenutasi al Palazzo del Quirinale il 15 dicembre 1955). La ricerca analizza i molteplici vincoli che il giurante si assume: che sono sia di natura morale che di natura giuridica; il che, naturalmente si riflette anche sulle sanzioni eventualmente irrogabili qualora venga tradito il giuramento a suo tempo prestato
L'ILLECITO DISCIPLINARE DEL RITARDO NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI D'UFFICIO
Il saggio sviluppa brevi considerazioni sul ritardo nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie quale condotta vietata dalla (pregressa e) vigente disciplina giudiziari
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