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    LA TUTELA CAUTELARE DELLA VITTIMA DEL REATO

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    La necessità di tutelare la persona offesa ha assunto, negli ultimi anni, un rilievo sempre crescente all’interno del procedimento penale italiano, anche grazie al forte impulso determinato dalla valorizzazione del ruolo della vittima in sede europea ed internazionale. A livello interno un settore particolarmente interessato dalle modifiche legislative è quello in materia di libertà personale, nell’ambito del quale si è realizzato un vero e proprio sotto-sistema cautelare, ove sono riconosciute alla vittima peculiari garanzie

    MEDIAZIONE E PROCESSO PENALE: UN CONNUBIO POSSIBILE

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    Nell’ottica della mitezza, «il processo penale, pur restando canale istituzionale di scorrimento della reazione all’illecito commesso, non lo è in via esclusiva, ammettendo percorsi alternativi e collocati al di fuori del sistema giudiziario, che consentano di “trattare” il reato con metodologie ad esso estranee». I meccanismi di diversion dovrebbero, quindi, costituire il punto di forza della giustizia, a cui mirare ogniqualvolta la trattazione giudiziaria dell’illecito può rivelarsi inadeguata ad assicurare un esito socialmente accettabile del caso, al punto da consigliarne sin dall’inizio l’espulsione dal circuito penale

    PRIVAZIONE DELLA LIBERTà PERSONALE E DIRITTO AL COLLOQUIO CON I GARANTI DEI DETENUTI, I PARLAMENTARI E ALTRE AUTORITà

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    Fra la platea di soggetti con cui la persona in vinculis ha diritto ad avere colloqui e instaurare altre forme di corrispondenza assumono posizione di riguardo i “garanti dei diritti dei detenuti”, includendo sia il Garante nazionale che i garanti territoriali, ai quali è attribuita una funzione di garanzia e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti ristretti in ambito carcerario. Inoltre, è riconosciuto un particolare “diritto di visita” a specifiche Autorità in considerazione dell’elevatezza delle cariche istituzionali o dei poteri gerarchici o di vigilanza ad esse spettanti, rientrando nell’ambito delle attività volte a garantire la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

    IL PROCESSO PENALE MINORILE: MECCANISMI DI DIVERSION E FENOMENO MIGRATORIO

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    1. Un processo che possa dirsi veramente giusto nei riguardi di un soggetto minorenne è proprio quello che preveda una rapida espulsione dello stesso dal circuito giudiziario. E questo vale nei riguardi di qualunque soggetto minorenne e quindi anche con riferimento alla figura del minore migrante autore di reato. Occorre garantire che il minore, in quanto soggetto con una personalità in via di formazione, subisca il minor danno possibile se coinvolto in una qualsiasi situazione conflittuale. La componente “pedagogica” del rito minorile non può essere sottovalutata e la rieducazione deve rappresentare l’obiettivo primario da perseguire, all’interno di un percorso giudiziario che vada alla ricerca delle cause del disagio che ha determinato comportamenti antisociali

    IL DIRITTO DEL DETENUTO AL MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI AFFETTIVE

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    Al detenuto, quale essere umano, spettano gli stessi diritti delle persone libere, ovviamente nella misura in cui l’esercizio di essi non si riveli incompatibile con le esigenze della vita carceraria. Fondamentale è la cura delle relazioni affettive, che il soggetto in vinculis ha il diritto di coltivare, assumendo rilievo peculiare nell’ambito del trattamento rieducativo. Sebbene la possibilità di comunicare con il mondo esterno si traduca in un diritto fondamentale del detenuto, sono, tuttavia, necessari specifici provvedimenti autorizzativi, volti a disciplinare le modalità in cui le varie forme di “contatto” possono concretamente realizzarsi nel rispetto dei limiti connessi alla situazione di privazione della libertà

    VITTIME DI REATO CON STATUS MIGRATORIO IRREGOLARE E MODALITà DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA PENALE

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    1. Le condizioni di marginalità in cui spesso versa la popolazione migrante determinano, purtroppo, una maggiore esposizione al rischio di essere vittima di reato. Il catalogo dei reati di cui gli stranieri sono soggetti passivi è assai vasto e spazia dai reati più efferati, a cominciare dalla tratta di esseri umani, alle molteplici ed ordinarie forme di vittimizzazione che rimangono, spesso, sommerse. In questi ultimi anni, il fenomeno migratorio in continua espansione ha determinato una situazione abbastanza preoccupante: essere un migrante con status irregolare è di per sé fonte di vulnerabilità, in quanto aumentando il numero di migranti con status irregolare, aumenta anche il numero di potenziali vittime di reato che – di fatto – non hanno accesso effettivo alla giustizia nel momento in cui intendono denunciare una fattispecie di reato

    MINORI MIGRANTI AUTORI DI REATO E FORME DI DIVERSION PROCESSUALE

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    Le forme di diversion processuale trovano efficace applicazione nei confronti di soggetti minori autori di reato, dovendo il processo penale puntare ad estromettere il prima possibile il minorenne dal circuito giudiziario, fonte di ulteriore stigmatizzazione per un soggetto la cui personalità è in via di formazione. Occorre, tuttavia, verificare in che modo tali meccanismi alternativi possano effettivamente attuarsi nei confronti dei minori stranieri imputati (comunitari e non comunitari), portatori di interessi particolari sia durante il processo sia durante la vita detentiva sia, soprattutto, per accedere a prescrizioni o misure diverse da quelle custodiali. Ne consegue, così, che gli interventi dell’apparato socio-giudiziario si rivelano inevitabilmente più complessi

    LA PROTEZIONE DEI MINORI

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    La tutela della riservatezza si collega con le esigenze di protezione ed educazione del minore attraverso l’imposizione di limiti alla pubblicità, mediata e immediata, l’entità dei quali dipende dal bilanciamento tra le istanze contrapposte. Rispetto all’adulto, ogni violazione del diritto alla riservatezza del minore può produrre gravi danni al suo processo di maturazione.A livello interno, il nostro ordinamento si preoccupa di tutelare il minorenne coinvolto nell’ambito di un procedimento penale da ogni forma di pubblicità che possa rivelarsi dannosa per lo sviluppo della sua personalità. Nel bilanciamento tra l’interesse della collettività a conoscere fatti penalmente rilevanti e l’interesse del minore a tutelare la propria immagine, il nostro legislatore ha decisamente optato in favore di questo preminente interesse
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