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Profili penali del lavoro povero: dal caporalato alla costrittività. Per un modello di organizzazione responsiva
Il problema dello sfruttamento lavorativo si presenta in decrescenti nuance di offensività rispetto al bene
della dignità della persona e dell’integrità psicofisica del lavoratore. Dal cosiddetto caporalato fino alle
forme di costrittività lavorativa, che possono generare episodi di stress lavoro-correlato. Fattore comune
l’attribuzione al diritto penale del compito di fornire la principale, se non esclusiva, risposta. I costi estremamente elevati di questa strategia, priva di riscontri in termini di efficienza, impongono la ricerca di
soluzioni alternative. Si rivelano invece più incisive, non solo sotto il profilo della prevenzione generale e
speciale, ma anche per una fruttuosa riparazione, quelle misure responsive che l’universo della compliance aziendale, attraverso un approccio multilivello e multiagenziale, è in grado di generare in modo virtuoso
A margine degli “Appunti per uno studio sulla tutela e sulla rilevanza penale dello statuto dei lavoratori”
Nel saggio del 1974, Luigi Stortoni si addentra nella disamina dei singoli profili di rilevanza penale, tra i quali trova un approfondimento specifico proprio l’art.4 dello Statuto. Prima di analizzare quali novità ha introdotto la recente riforma del 2015, bisogna fare un passaggio intermedio. Nel 2003 viene approvato il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, il quale all’art. 179 cancella i riferimenti agli artt.4 e 8 contenuti nell’art.38 dello Statuto e prevede al suo interno la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dei dati personali. Tale novità ha comportato che nell’intervallo tra il 2003 e il 2015 vi fosse un doppio rimbalzo di disciplina punitiva: l’art.171 del cosiddetto codice privacy stabiliva che la violazione delle disposizioni di cui all’art.114 (rubricato controllo a distanza, il quale rinviava a sua volta alla disciplina di cui all’art. 4 dello Statuto) fosse punita ai sensi dell’art.38 dello Statuto. In questo periodo si può affermare che la sanzione avesse perso i connotati lavoristici, per acquisire quelli più generici attinenti alla disciplina privacy. Ma si può anche ribadire che il meccanismo del rinvio, in questo caso a cascata, sia quanto di più contrario allo spirito di tassatività e precisione che dovrebbe ispirare il legislatore, chiamato ad interviene su tematiche di ordine penalistico
Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città
Il volume raccoglie le relazioni presentate nelle giornate di studio dedicate al tema dell'ordine pubblico e sicurezza nel governo della città. Con una formula inconsueta si è voluto sperimentare un nuovo registro comunicativo e di controllo costruttivo tra interlocutori che esprimono competenze professionali diversificate
La tutela del capitale umano attraverso la compartecipazione organizzativa. Per un diritto penale sussidiario una responsabilità autonoma dell’ente
Il saggio affronta il tema della tutela del benessere lavorativo, proponendo una rilettura del ruolo del diritto penale in chiave sussidiaria. A partire da una riflessione storica e filosofica sul concetto di lavoro, l’autrice analizza le criticità dell’attuale sistema punitivo, evidenziando l’inefficacia dei meccanismi sanzionatori tradizionali nel garantire il benessere psicosociale dei lavoratori. Viene proposta una responsabilità autonoma dell’ente, fondata sulla colpa di organizzazione, che superi il filtro dell’agente individuale. In questa prospettiva, la compartecipazione organizzativa dei lavoratori, sostenuta da modelli di compliance integrata e da strumenti normativi recenti come la legge n. 76/2025, diventa centrale per costruire ambienti di lavoro sicuri e inclusivi. Il saggio si conclude con l’auspicio di un autentico investimento nel virtuoso intreccio dei modelli organizzativi, così come di norme tecniche, tale da tessere una compliance aziendale integrata, che riduca al minimo le forme di costrittività lavorativa
Paura della povertà. Strategie securitarie difensive e prove tecniche di prevenzione sociale
Le parole chiave di una prevenzione
situazionale, sociale e comunitaria dovrebbero guidare con maggiore determinazione l’intervento di politiche della sicurezza nelle città, finalmente declinate sui temi dell’edilizia, dell’urbanistica, delle
politiche giovanili, della mobilità e del traffico, anziché concentrarsi ottusamente su interventi di tipo repressivo-penale. L’intreccio
tra le diverse competenze scientifiche e professionali, che popolano le molte agenzie della sicurezza che intervengono nelle città, fino all’inclusione degli stessi amministratori locali, deve finalmente
portare ad un superamento di logiche eminentemente securitarie e
così riuscire ad accogliere efficacemente la domanda sociale di sicurezz
Colpa di organizzazione e stress lavoro correlato. Una proposta de iure condendo
Attira notevoli perplessità l’opzione del legislatore italiano di declinare la tutela del benessere lavorativo in chiave penalistica. La costitutiva eterogeneità dell’obiettivo, che oscilla tra il perseguimento di una generica condizione di “benessere nell’ambiente di lavoro” e la protezione da potenziali lesioni all’integrità psicofisica del lavoratore, unitamente alla sproporzione del mezzo utilizzato, per il raggiungimento dello scopo sanzionatorio, inducono ad esprimere forti riserve. In nome di una più severa risposta stigmatizzante, vengono sovvertiti i canoni di una corretta imputazione, travisando principi di ordine costituzionale; mentre l’impianto sanzionatorio si mostra palesemente inadeguato nell’esercitare un’idonea prevenzione. È opportuno chiedersi se non sia preferibile attingere direttamente ai più duttili, efficaci e comunque meno costosi strumenti amministrativi. Il grave tasso di ineffettività, che affligge il sistema di regole a tutela della sicurezza sul lavoro , non può che travolgere anche le crescenti aspettative sull’efficacia deterrente di quelle che, alla luce delle argomentazioni appena esposte, possono considerarsi delle “frecce spuntate” lanciate contro forme di rischio psicosociale.
Preferiamo accogliere il punto di vista che vede nell’organizzazione aziendale l’oggetto e, al tempo stesso, «il laboratorio nel quale prende forma la politica prevenzionale», senza mai neppure ipotizzare che l’attuazione del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione possa essere subordinata alle esigenze oggettive della produzione . Tale premessa concettuale serve a sottolineare la necessità di anticipare forme di tutela, capaci di prevenire anche condizioni di disagio psicosociale, già sul piano della programmazione degli interventi sulla sicurezza e salute dei lavoratori compiuta da ciascun imprenditore
Basta un numero? La repressione violenta del dissenso: G8 di Genova, No Tav, le rivolte in carcere.
Sono trascorsi vent’anni dai fatti che hanno insanguinato Genova, nei giorni in cui si teneva la riunione dei capi di governo dei maggiori Paesi industrializzati. Era il 20 luglio 2001 quando veniva ucciso Carlo Guliani, la notte del giorno successivo avveniva l’assalto alla Scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto venivano perpetrate violenze e torture inaudite. Luglio 2021, si diffonde la notizia – accompagnata da immagini difficilmente controvertibili – di una reazione violenta al di là di ogni ragionevole comprensione, attuata dalla polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Infine, la sentenza di Cassazione, pronunciata nei confronti di alcuni attivisti ‘no Tav’, non riconoscere l’attenuante dei particolari motivi etici e sociali, di cui all’art. 62, n. 1, c.p., sebbene il diritto all’ambiente o il diritto alla salute possano chiaramente leggersi nella filigrana dei ‘motivi sociali’ generalmente condivisi
I delitti contro l'ordine pubblico
Sommario: Sezione I: La tutela dell’ordine pubblico. – 1. Fuori dal codice penale. – 2. Dentro al codice penale: il bene giuridico. – Sezione II: I delitti di istigazione e apolo-gia. – 1. Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.). – 1.1. Il fatto tipico. – 1.2. “La parola contraria”: una vicenda giudiziaria. – 1.3. L’elemento soggettivo. – 1.4. Le aggravanti. – 2. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.). – 2.1. Il fatto tipico e l’ele¬mento soggettivo. – 3. Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.). – 3.1. Il fatto tipico e l’elemento soggettivo. – Sezione III: I delitti di associazio-ne. – 1. Associazione a delinquere (art. 416 c.p.). – 1.1. Il fatto tipico. – 1.1.1. Gli auto-ri del delitto. – 1.1.2. La condotta di partecipazione. – 1.2. L’elemento soggettivo. – 1.3. Le aggravanti. – 2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.). – 2.1. Bene giuridico ed elemento oggettivo: forza di intimidazione e condizione di as-soggettamento e omertà. – 2.1.1. Le finalità del¬l’associazione mafiosa. – 2.1.2. Le al-tre consorterie che assumono metodi di tipo mafioso. – 2.1.3. Il concorso esterno nel reato associativo. – 2.1.4. Forme di contiguità. – 2.2. L’ele¬mento soggettivo. – 2.3. Le circostanze aggravanti dell’art. 416 bis c.p. – 2.3.1. Il nuovo art. 416 bis 1 c.p.: l’aggravante del metodo mafioso e l’attenuante della dissociazione. – 3. Scambio elet-torale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.). – 3.1. Breve cronistoria della norma e bene giuridico. – 3.2. Gli autori del delitto. – 3.3. La condotta tipica. – 3.4. L’elemento sog-gettivo. – 3.5. Le circostanze aggravanti. – 4. Assistenza agli associati (art. 418 c.p.). – 4.1. Il fatto tipico e le circostanze. – Sezione IV: Devastazione, saccheggio e attentato ad impianti di pubblica necessità. – 1. Devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.). – 1.1. Il fatto tipico. – 1.2. L’elemento soggettivo. – 1.3. La circostanza aggravante. – 2. Il delitto di pubblica intimidazione (art. 421 c.p.). – 3. Attentato agli impianti di pub-blica utilità (art. 420 c.p.). – 3.1. Il fatto tipico. – 3.2. L’elemento soggettivo
Prevenzione "intelligente": l'"arma" che colpisce solo obiettivi pericolosi. Tra vacuità simbolica e azzeramento delle politiche sociali
A partire dalla L. 13 dicembre 1989, n.401, modificata dal decreto 20 agosto 2001, n. 336, convertito in legge 377/2001, con una cadenza che a tratti poteva sembrare perfino ossessivamente regolare, fino a giungere al d.l. 22 agosto 2014, n. 119 convertito in legge 17 ottobre 2014, n. 146, si è andato costruendo un vero e proprio sottosistema di regole che dovrebbe contribuire ad azzerare la violenza nelle occasioni in cui si disputano incontri sportivi, in particolare calcistici. Le zone in cui si svolgono le manifestazioni sportive assomigliano sempre più ad un terreno di battaglia, soprattutto per quanto riguarda le strategie assunte per rendere inoffensivo il “nemico-tifoso violento”. In particolare, le scelte legislative degli ultimi anni sembrano convergere verso l’ormai evidente obiettivo di una progressiva inabilitazione di quelle persone, che si ritiene minaccino gravemente la pacifica convivenza civile
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