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Parto anonimo: una tradizione giuridica pressoché isolata che resiste
Con la sentenza Cherrier c. Francia, sez. V del 30 gennaio 2024, la Corte europea dei diritti dell'uomo torna sulla disciplina francese del parto anonimo, su cui si era già pronunciata la Grande Camera in Odièvre c. Francia, 13 febbraio 2003, di non violazione dell’art. 8 Cedu, e ne conferma l’esito per sei voti a uno. Se ne discutono i riflessi per l'ordinamento italian
Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Profili costituzionali
Profili costituzionali delle proprietà pubbliche
Lo studio ha ad oggetto gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche. Le proprietà pubbliche sono comprese tra i beni e interessi che l’art. 9 Cost. protegge, nel paesaggio, nel patrimonio storico-artistico della Nazione e, ora, nell’ambiente, nella biodiversità e negli ecosistemi. Esse sono connesse al godimento di diritti costituzionali di libertà e di prestazione, se si pensa alle strade e alle ferrovie per la libertà di circolazione, alle piazze per la libertà di riunione, agli edifici scolastici per il diritto all’istruzione e agli ospedali per il diritto alla salute. Le proprietà pubbliche, inoltre, coinvolgono beni immateriali che i Costituenti non potevano immaginare, le frequenze per la libertà di comunicazione, le attività finanziarie, come i crediti e le partecipazioni. Le proprietà pubbliche, dunque, animano diversi luoghi della Costituzione, ma è difficile darne una ricostruzione unitaria, perché in ciascuno di questi luoghi esse si diversificano per oggetto, destinatari e fini costituzionali. La norma-base relativa alle proprietà pubbliche è l’art. 42, comma 1, Cost. Essa non indica oggetti determinati, né fini costituzionali propri, è stata scarsamente praticata nella giurisprudenza costituzionale e ha mostrato una bassa intensità normativa. L’art. 42, comma 1, Cost. si compone di due poli normativi, «la proprietà è pubblica o privata» e «i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati». Per lungo tempo i due poli si sono attratti, sulla scia della tradizione francese che associa regime amministrativo speciale dei beni ad appartenenza pubblica. Per effetto delle privatizzazioni, tuttavia, e della reazione oppostavi dalle dottrine sui beni comuni, i due poli dell’art. 42, comma 1, Cost. sono entrati in fibrillazione, determinando una oscillazione tra regime oggettivo e appartenenza che ancora oggi percorre trasversalmente gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche. Il polo relativo all’appartenenza, inoltre, si è aperto a soggettività plurime, comprendendo le proprietà e i diritti di godimento collettivi, quale riflesso di un ordinamento costituzionale democratico e pluralista. Nel tempo presente, soprattutto in relazione all’ambiente, per reagire alla pressione di cambiamenti che paiono irreversibili, gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche sono accostati a “doveri” dei pubblici poteri, tratti direttamente dalla Costituzione. Tradizionalmente, tuttavia, i doveri costituzionali sono rivolti alle persone e non agli enti. L’analisi si spinge, quindi, a ragionare dell’ammissibilità della categoria dei doveri costituzionali istituzionali. Le conclusioni cui lo studio giunge possono essere così riassunte. Nella Costituzione si radicano distinti statuti costituzionali delle proprietà pubbliche. Alcuni sono qualificati, perché attengono a beni relativi a utilità costituzionali maggiormente identificate negli oggetti e nei fini, quali il paesaggio, i beni culturali e l’ambiente; la maggior parte sono impliciti, e si ricavano dalla connessione tra l’art. 42, comma 1, Cost. e altre disposizioni costituzionali. Il contenuto di questi statuti impliciti varia a seconda delle disposizioni costituzionali con cui l’art. 42, comma 1, Cost. si collega. In linea generale, possono darsi due modi di costruzione degli statuti costituzionali impliciti delle proprietà pubbliche, un modello sostantivo e un modello procedimentale. Il dilemma tra regime oggettivo e appartenenza dei beni non è risolvibile internamente all’art. 42, comma 1, Cost., ma esternamente, entro le singole dimensioni di libertà o di prestazione cui le proprietà pubbliche accedono, e che riflettono le complesse intelaiature, storicamente variabili, attraverso cui l’ordinamento svolge il rapporto tra pubblico e privato. L’ampiezza e i limiti della discrezionalità legislativa correlata agli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche non si misurano nell’art. 42, comma 1, Cost., ma entro le singole dimensioni di libertà e di prestazione. Gli statuti costituzionali delle proprietà pubbliche, inoltre, posso essere letti attraverso la categoria giuridica dei doveri costituzionali istituzionali. Essi, infatti, comprendono doveri costituzionali istituzionali rivolti ai soggetti pubblici o che esercitano funzioni pubbliche. L’art. 42, comma 1, Cost. esprime un grado di doverosità molto basso, ridotto alla doverosità primaria della Costituzione come norma giuridica. Puntuali obblighi giuridici devono essere ricercati, ancora una volta, non nell’art. 42, comma 1, Cost., ma nelle posizioni soggettive costituzionali connesse. L’intensità di questi obblighi varia a seconda della singola posizione costituzionale e dipende dal rispettivo oggetto, fine costituzionale, e dal grado di inveramento che essi hanno avuto nell’ordinamento. La diversa maturazione ordinamentale dei correlati principi, pertanto, spiega il diverso grado di doverosità costituzionale che assiste i diversi statuti costituzionali delle proprietà pubbliche e tiene aperta la strada per una loro futura, progressiva modulazione
We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind. Atti del Convegno internazionale Udine 28/29 giugno 2022
Prefazione di Laura Montanari, Coordinatrice del Progetto Jean Monnet “We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind”: Il presente Volume raccoglie gli atti del Convegno internazionale che si è svolto a Udine il 28-29 giugno 2022 nell’ambito del Progetto Jean Monnet “We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind”, da cui trae il titolo e che coinvolge, oltre al Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine, l’Institute of Social Sciences di Belgrado, il Department of Ethnology and Anthropology dell’Università di Belgrado e il Center for Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD) di Bologna. Lo stesso gode, altresì, del sostegno del Progetto di ricerca L’identità europea: cultura e cittadinanza, sub Identità europea e paesaggio, di cui è responsabile la prof.ssa Alessia-Ottavia Cozzi, che si inserisce nel Progetto interdipartimentale Identità europea e sfide globali, Piano strategico del Dipartimento di Scienze giuridiche 2023-2025, Università degli studi di Udine. Le attività del Progetto Jean Monnet hanno preso avvio con la Presentazione generale nel novembre del 2019, ma pochi mesi dopo la pandemia ha cambiato completamente il quadro di riferimento e ha condizionato la programmazione dei lavori. Grazie alla proroga concessa dalla Commissione è stato possibile realizzare tutte le iniziative previste, anche se in molti casi online, ed aggiungere ulteriori incontri che hanno permesso di arricchire la riflessione comune, con il coinvolgimento di numerosi colleghi italiani e stranieri, studenti e rappresentanti della società civile. Non è possibile in questa sede citare tutto ciò che è stato fatto in questi anni, ma mi preme ricordare l’incontro con le realtà sociali “Cittadini per l’Europa: dal dibattito accademico alle politiche culturali”, con la pubblicazione dei relativi atti (M. Daicampi, F.E. Grisostolo (cur.), Cittadini per l’Europa. Dal dibattito accademico alle politiche culturali, Udine, ed. Forum, 2022), e il laboratorio Law and Memory, dedicato agli studenti. Diverse attività sono state organizzare in collaborazione con il Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western Balkans”, attivo nel medesimo periodo sempre presso l’Università di Udine, perché il Progetto prevede come focus proprio i Balcani occidentali. Lo studio di questi Paesi, con le complesse vicende che hanno vissuto dopo il crollo dello Stato socialista e il difficile percorso di avvicinamento all’UE, costituisce infatti un’occasione privilegiata per riflettere sui temi dell’identità e della memoria e sui valori dell’Unione, che proprio la definizione dei criteri di condizionalità in vista dell’adesione impone di mettere in luce. Anche in questo caso si è giunti alla pubblicazione di un Volume con il medesimo titolo, che raccoglie gli interventi svolti durante le lezioni, integrati da ulteriori contributi di esperti (L. Montanari (cur.), L’allargamento dell’Unione europea e le transizioni costituzionali nei Balcani occidentali. Una raccolta di lezioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022). Quest’anno il quadro di riferimento è cambiato di nuovo, drammaticamente, con la guerra in Ucraina. Il Seminario organizzato a febbraio dai colleghi di Belgrado – in collaborazione con il Modulo Jean Monnet “Anthropology of the European Union” (coordinato da Miloš Milenković) – e dedicato a “Nationalism, Memory and Democratic Decay in the New EU Member States and Candidate Countries” si è aperto proprio in coincidenza con l’attacco della Russia. L’incontro di cui questo Volume raccoglie gli atti si è svolto pochi giorni dopo il Consiglio europeo in cui è stata attribuita la posizione di Paese candidato ad Ucraina e Moldavia e, nello stesso tempo, si è nuovamente riproposto un atteggiamento “attendista” – per non usare termini più duri – nei confronti dei Balcani occidentali. Non va poi dimenticata la situazione che caratterizza alcuni dei Paesi membri, con le resistenze rispetto al principio di rule of law e, più in generale, all’idea di democrazia di cui l’UE si fa portatrice. Proprio la complessità degli avvenimenti più recenti, e più in generale di questa fase del processo di integrazione europea, è stata alla base della scelta di articolare il Convegno in tre tavole rotonde, con il coinvolgimento di numerosi colleghi, con formazione e specializzazioni diverse, ma accomunati dal comune interesse per le vicende europee. In particolare, le prime due – in lingua italiana – sono dedicate alla riflessione sull’identità e sul futuro dell’Unione europea messe sempre più spesso alla prova dalle posizioni assunte dagli Stati membri: “Identità (costituzionale) europea: una sfida culturale?” e “Il rispetto del principio di rule of law e il futuro dell’UE”. La terza – in lingua inglese – è intitolata “Mapping challenges of EU enlargement to the Western Balkans – From memories to current conflicts e vede la partecipazione di colleghi di diversi Paesi dei Balcani occidentali, chiamati a riflettere sulle criticità del processo di allargamento. Le resistenze dell’Unione, spesso legate a ragioni politiche interne agli Stati membri o a conflitti bilaterali, da un lato, e le contrapposizioni identitarie che condizionano il consolidamento democratico dei Paesi candidati (e potenziali candidati), dall’altro, sono lo specchio che riflette le sfide che l’Unione deve affrontare. A distanza di mesi non si vedono soluzioni praticabili per il conflitto in Ucraina e l’Unione europea fatica a mantenere (e prima ancora a definire) una posizione condivisa; situazione che si verifica anche rispetto ad altre questioni fondamentali, come il rafforzamento dei populismi/nazionalismi a livello statale o l’evoluzione del fenomeno migratorio. Da qui la necessità di ritornare alle radici e ai valori che uniscono, come indicato nel titolo del Progetto “We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind”. Ai relatori – anche se sono stati indicati i titoli degli interventi, ripresi nell’indice del Volume – è stato chiesto di sviluppare brevi riflessioni che potessero offrire spunti per ulteriori approfondimenti e lasciare spazio al dibattito. Nonostante si collochi al termine “formale” del Progetto, infatti, insieme agli altri organizzatori dell’evento – e curatori del presente Volume, Alessia-Ottavia Cozzi, Marko Milenković e Irena Ristić, che ringrazio in questa sede per la preziosa collaborazione – abbiamo pensato questo Convegno internazionale come un “incontro di lavoro”, destinato ad ulteriori sviluppi. Mai come oggi, infatti, le domande che avevano ispirato il Progetto: Che cosa è l’Europa? In che cosa consiste l’identità europea? Si può parlare di memoria condivisa? sono determinanti per il futuro dell’Unione europea
Introduzione alla cittadinanza europea. Cittadinanza europea e cittadinanze nazionali
Il contributo fa parte del volume Stato dell'Unione. Quali prospettive per un mondo migliore? nella collana monografica Finestre sull'Europa, promossa e curata dalla Rete Italiana dei Centri di documentazione europea (CDE), in cui esperti del settore pubblicano ricerche e saggi presentati e condivisi attraverso la rete dei CDE, per offrire una analisi approfondita e interdisciplinare sul processo di integrazione europea. Il contributo ha ad oggetto, in prospettiva costituzionale, l'origine e l'evoluzione della cittadinanza europea in rapporto alle cittadinanze nazionali. Segue abstract in inglese.
Every national of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to and not replace national
citizenship (art. 9 TEU). The two concepts, European citizenship and national citizenship, are inextricably linked and at the same time autonomous.
European citizenship has been one of the main stages in the development of a European constitutional dimension. This paper briefly traces the origins of European citizenship and compares it with national citizenships. The paper is divided into three parts: the origin of European citizenship; the meaning and crisis of national citizenships; the perception of European citizenship at different stages of development of the European integration proces
Europa e cultura tra economia e promozione delle diversità: spunti per l’amministrazione regionale
Il contributo si divide in quattro parti. In primo luogo, si ripercorrono le origini delle attribuzioni europee in materia di cultura. In secondo luogo, si analizza l’evoluzione di queste attribuzioni come reazione alla crisi economica del 2008, in particolar modo in relazione ai fondi strutturali. In terzo luogo, si guarda al rapporto tra economia e cultura nel diritto internazionale, in particolare nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla promozione delle diversità culturali. Infine, si tentano di illustrare alcune linee di indirizzo relative al ruolo della Regione nel contesto delle attribuzioni europee in materia culturale
Incidental findings and the right not to know in clinical setting: Constitutional perspectives
Next generation sequencing (NGS) induces frequent discoveries of incidental findings. This means that, during the sequencing, primary information concerning the alteration in gene for which the sequencing test was ordered goes with other information on different alterations. This problem is first faced by laboratories, followed by clinicians. The core question is whether to inform patients of those alterations. The first part of this paper overviews the guidelines adopted by the scientific community to set incidental findings. References are made to the 2016 European Guidelines for Diagnostic NGS, U.S. Recommendations adopted in 2013 and revised twice, in 2015 and in 2016, Italian Report of Bioethics Committee of 2016, and French Guidelines on secondary findings related to cancer gene of 2018. The second part of this paper discusses the rationale of “the right not to know” and analyses two main frameworks: autonomy and privacy. An attempt is made to consider the issue through different constitutional backgrounds: the U.S. and French notion of autonomy and freedom, and the Italian constitutional background. This paper argues that the right not to know is a negative right comprising a denial, but whose exercise requires positive obligations from clinicians to fulfil an effective and conscious choice. Recalling a famous U.S. debate on negative and positive liberty, a synthesis of the two sides could be managed through a procedural setting of consent, including information about family members. In this sense, the right not to know refers to a constitutional pattern of principles that is not limited to selfdetermination but entails solidarity and responsibility
L'autonomia legislativa
Come è cambiata la potestà legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia nei sessant'anni statutari e quali sono le sue prospettive futur
La città metropolitana di Trieste
Verso la fine del 2012 la Regione Friuli Venezia Giulia ha conferito
l’incarico all’Università degli Studi di Trieste di effettuare uno studio
su un’ipotesi di “Città metropolitana di Trieste”.
Il primo passo è stata la ricognizione degli ambiti disciplinari e
delle competenze utili per analizzare il tema. Sono stati individuati
quattro ambiti che indicheremo come:
• Ambito urbanistico-territoriale
• Ambito economico-trasportistico
• Ambito socio-politico
• Ambito giuridico-legislativo
Pur non essendo esaustivo, ciascuno di questi ambiti ha un sicuro
rilievo nel definire e valutare l’impatto che la costituzione della
città metropolitana potrebbe avere rispetto all’assetto territoriale,
economico, sociale e amministrativo esistente.
Si è quindi formato un ampio gruppo di ricerca proveniente da
studiosi appartenenti a quattro diversi Dipartimenti: il Dipartimento
di Ingegneria e Architettura, il Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche e Statistiche, il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali e il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del
Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione. Per il Dipartimento
di Ingegneria e Architettura hanno partecipato Paola Di
Biagi, Alessandra Marin, Claudia Marcon e Igor Ciuffarin; per il
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e
Statistiche Romeo Danielis, Lucia Rotaris; per il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali Giorgio Osti, Giovanni Carrosio e Marco
Cesa; e per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell`Interpretazione e della Traduzione Paolo Giangaspero,
Alessia Ottavia Cozzi, Pietro Faraguna e Federico Gambini.
La provenienza multidisciplinare del gruppo di ricerca ha permesso
di evidenziare le specificità di ciascuna disciplina nell’affrontare
il tema oggetto di studio e di metterle a confronto, facendole interagire,
nel caso specifico dell’ipotesi della Città Metropolitana di
Trieste
Patrimonio culturale e identità europea
Il contributo ha ad oggetto il rapporto tra patrimonio culturale e principi del costituzionalismo europeo, intendendo per essi la separazione dei poteri, la democrazia, la tutela dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto. Si tratta dei principi sanciti nello Statuto del Consiglio d’Europa del 1949 e oggi codificati nell’art. 2 TUE. La derivazione di questi principi dagli ordinamenti nazionali è alla base della creazione dei diritti come principi generali del diritto comunitario e resta oggi inscritta nella espressione “tradizioni costituzionali comuni” di cui all’art. 52, par. 4, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 6, par. 3, TUE. Il contributo prende le mosse dalla Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, in inglese cultural heritage, cosiddetta Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa del 2005, sottoscritta dal Governo italiano nel 2013, ma ratificata e resa esecutiva solo con l. n. 133 del 2020, in vigore il 1° marzo 2021. La Convenzione costituisce uno spunto per ragionare della assonanza tra cultural heritage e European constitutional heritage, poiché il suo art. 3 contiene una definizione di Patrimonio comune dell’Europa come composto da due elementi: memorie, ossia tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività; principi culturali, intesi come “gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto”. I principi fondativi del costituzionalismo europeo sono dunque anche, e innanzitutto, elementi del patrimonio culturale. Essi sono diventati giuridici in quanto culturali, nel senso di storici, plasmati dalla storia, «derivanti dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati». L’operazione di codificazione delle componenti del patrimonio culturale dell’Europa ha rappresentato una novità, tanto da essere considerata in dottrina una «great audacity». A partire da questa «great audacity» il contributo è diviso in tre parti: la prima è dedicata al rapporto tra patrimonio culturale e tradizioni costituzionali comuni; la seconda è rivolta all’Europa come unità storica; la terza accenna alla coesistenza nel costituzionalismo di tradizioni transitate dal passato e di volontarie rotture. Il contributo si chiude con uno sguardo al presente, relativo alle vicende di Polonia e Ungheria, sulla scia di alcuni interventi pubblici di Milan Kundera rispettivamente del 1967 e del 1983
