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La digitalizzazione dell'amministrazione finanziaria tra contrasto all'evasione e tutela dei diritti del contribuente, vol. 1
il volume raccoglie gli studi e le ricerche svolte nell'ambito dell'omonimo PRIN 2020. Il progetto di ricerca intende studiare le prospettive e gli effetti dell'applicazione delle tecnologie digitali al versante dell'attuazione dei rapporti tributari, preso atto del ruolo fondamentale che tali tecnologie sempre più giocheranno sia nella fase del procedimento applicativo del tributo sia nella fase del process
Dal Federalismo al Regionalismo. Prospettive nazionali ed esperienze europee
Questo volume raccoglie le riflessioni svolte da alcuni Studiosi nel corso e a margine del convegno dal titolo “Dal federalismo al regionalismo. Prospettive nazionali ed esperienze europee”, organizzato, alla fine di ottobre 2019, dalla Cattedra di Diritto tributario del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici presso la sede di Villa Doria d’Angri dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Quell’incontro tra professori di diritto pubblico e di diritto tributario
ha voluto rappresentare un momento di riflessione su una tematica trasversale alle due discipline; un confronto che, in vista della pubblicazione delle relazioni del Convegno, si è arricchito di altri contributi di Studiosi italiani e stranieri, anche nell’ottica di sviluppare spunti di analisi comparativa con particolare riferimento alle vicende spagnole e francesi.
Il tema è sembrato di particolare interesse in questo momento storico: il regionalismo differenziato, se inquadrato nella prospettiva della ripresa e dell’attuazione di un federalismo fiscale rimasto inattuato, anche a causa della grave crisi economica nazionale e internazionale, potrebbe portare a compimento, in un ragionevole lasso di tempo,
l’autonomia finanziaria delle Regioni. Ma vi è di più. I contributi raccolti nel Volume offrono un panorama variegato di riflessioni che aprono al Lettore un complesso scenario, nazionale e sovranazionale, il quale, seppure caratterizzato da contesti sistematici e normativi tra loro differenti, sembra prestarsi a una lettura unitaria della vicenda del regionalismo in Europa. Proprio con l’auspicio che le riflessioni e le esperienze riversate in questo Volume possano aiutare a comprendere le linee evolutive delle autonomie regionali nel processo d’integrazione nazionale e sovranazionale, lo affidiamo oggi alle stampe e all’attenzione dei Lettori
Dal federalismo al regionalismo. Prospettive nazionali ed esperienze europee
Il volume racchiude una serie di contributi sul tema del regionalismo differenziato, sviluppati in una prospettiva di confronto critico tra tributaristi e costituzionalisti. Prendendo le mosse dall'incompleta attuazione della riforma del titolo V della Costituzione operata nel 2001 e dall'evoluzione del contesto ordinamentale, i contributi contenuti nel volume affrontano gli interrogativi cruciali che ruotano attorno a tale evoluzione: le ragioni sottese alla richiesta di maggiore autonomia; i criteri secondo i quali rivedere il rapporto tra Stato e Regioni nel regionalismo differenziato; le garanzie per la coesione nazionale e il rispetto di quel federalismo "solidale" che era alla base della riforma del 2001. Per approfondire l'analisi e ampliarne l'orizzonte oltre il nostro ordinamento il volume si arricchisce di contributi di Autori stranieri che hanno esaminato il ruolo delle autonomie sia in Paesi a radicata tradizione unitaria (Francia) sia in Paesi (Spagna) in cui le richieste di autonomia differenziata sono sfociate in ipotesi di secessione, rendendo il tema politicamente molto sensibile
La Digitalizzazione dell'Amministrazione finanziaria tra contrasto all'evasione e tutela dei diritti del contribuente, Vol. I, Collana "Quaderni Tributari", Giuffrè
Il volume raccoglie gli studi e le ricerche svolte nell'ambito del PRIN 2020 - La digitalizzazione dell'Amministrazione finanziaria tra contrasto all'evasione fiscale e tutela dei diritti dei contribuenti. Il progetto di ricerca intende studiare le prospettive e gli effetti dell'applicazione delle tecnologie digitali più innovative al versante dell'attuazione dei rapporti tributari, preso atto che le nuove tecnologie stanno giocando e, in futuro, giocheranno sempre più un ruolo fondamentale sia nella fase del procedimento applicativo dei tributi sia nella fase del processo
I rischi del regionalismo differenziato: profili fiscali e finanziari
In questo lavoro, la riflessione sui rischi del regionalismo differenziato è stata condotta con riferimento ai profili finanziari delle bozze di intesa concluse tra il Governo e le tre Regioni del Nord che aspirano all’autonomia differenziata. Il punto di osservazione privilegiato è il confronto tra il meccanismo di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario e quello che le Regioni candidate alla differenziazione intendono adottare. Tra questi due meccanismi deve esserci coerenza: a stabilirlo è l’art. 116, comma 3, Cost. che individua nell’art. 119 Cost. il limite “ontologico” al regionalismo differenziato. Dunque, le scelte relative ai profili finanziari dell’autonomia differenziata devono rimanere nel perimetro di un modello federalista di impronta solidaristica, come quello disegnato dalla riforma del Titolo V Cost, e disciplinato dalla legge dele-ga n. 42/2009 e dal d.lgs. n. 68/2011. Desta, perciò, perplessità il fatto che le bozze di intesa, nel disciplinare le modalità di finanziamento del regionalismo differenziato, non abbiano fatto riferimento alla normativa nazionale sul federalismo fiscale. Ciò può significare che le Regioni proponenti, dopo la stagione degli tagli lineari della spesa verso il basso accompagnata dalla riduzione dei trasferimenti provenienti dalle imposte statali, intendano rivendicare una maggiore autonomia tributaria adottando criteri di finanziamento alternativi a quelli ordinari. L’individuazione delle modalità di finanziamento sembra, infatti, animata dalla preoccupazione principale di garantire che le Regioni proponenti non possano subire, al momento dell’assegnazione, alcuna diminuzione delle risorse finanziarie ma, al contrario, possano contare su di un loro incremento . Prova ne è il passaggio dal criterio di finanziamento che fa leva sui residui fiscali, inserito nelle bozze di intesa del 2018, a quello del valore medio nazionale pro-capite della spesa statale, a cui fanno riferimento le bozze di intesa del 2019. Ad aggravare questa situazione c’è il fatto che, nella bozza di legge quadro, manca qualsiasi riferimento alle fonti di finanziamento delle funzioni differenziate; sicchè, la valorizzazione dell’autonomia finanziaria resta su un binario morto. Il sospetto è che non siano ancora maturi i tempi per superare i ritardi nell’attuazione della delega sul federalismo fiscale e, in particolare, per rafforzare l’autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario affinchè le stesse – nel rispetto del divieto della doppia imposizione sullo stesso presupposto e dei principi di continenza e di territorialità – siano messe nella condizione di ricomporre, attraverso la leva fiscale, il rapporto tra rappresentanza politica e servizi resi sul territorio
La tassazione delle cripto-attività dopo la legge di bilancio 2023: una riforma in chiaroscuro
Il contributo ha lo scopo di analizzare la nuova disciplina della fiscalità diretta delle criptoattività introdotta dalla Legge di bilancio 2023. A tal fine, la disamina ha per oggetto: a) la nozione di criptoattività delineata ai fini fiscali e i riflessi del confronto con quella europea del Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets); b) la tassazione, ai fini Irpef, delle cripto-attività dopo la legge di bilancio 2023 e le sue principali criticità; d) le criptovalute nel contesto dell’impresa; e) la nuova imposta sul valore delle cripto-attività; f) la disciplina transitoria per la tassazione delle cripto-attività
Maria Conte
Video interview with Maria Conte as part of the Italian Cinema Audiences projec
Il diritto alla detrazione Iva tra antieconomicità ed inerenza: l'orientamento della Corte di Giustizia UE e della Cassazione
Secondo la Corte di Giustizia, l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA in ragione della non congruità dei costi e della mancata redditività dell’operazione effettuata. Il contribuente che intende esercitare legittimamente la detrazione IVA, deve limitarsi a verificare l’inerenza dei costi sostenuti e la strumentalità in concreto del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale; altre verifiche non possono né devono essere effettuate perché finirebbero per alterare la neutralità dell’IVA. L’insegnamento della Corte di Giustizia
è stato recepito dalla Cassazione, in alcune recenti sentenze sull’IVA. La soluzione adottata dai giudici di legittimità privilegia un approccio interpretativo secondo cui il principio di inerenza esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo quantitativo. In questo contesto, l’antieconomicità dell’operazione può essere, al massimo, un elemento sintomatico del difetto di inerenza, non potendosi automaticamente identificare con essa e questa impostazione è applicabile, secondo la Cassazione, anche al settore delle imposte dirette
Accertamento tributario ed esperimenti innovativi di ‘planning’ fiscale: la pianificazione fiscale concordata
Con riguardo alla disciplina della pianificazione fiscale concordata, occorre riflettere sulla sostanziale differenza tra la versione originaria dell'istituto e quella attuale contenuta, come è noto, nella c.d. legge finanziaria per il 2005. Nella formulazione originaria della pianificazione fiscale concordata sembrava confermarsi la tendenza legislativa ad introdurre, anche per i redditi a carattere tipicamente variabile come i redditi d'impresa, forfettizzazioni dell'imponibile sulla base delle risultanze degli studi di settore che, dal lato dell'accertamento, avrebbero finito per operare sul versante della determinazione sostanziale del reddito. L'esigenza di certezza del gettito e le difficoltà di accertamento dei redditi di categoria oggetto di adesione sembravano, dunque, legittimare l'abbandono tout court del sistema analitico a favore di un sistema paracatastale che avrebbe prodotto l'effetto di alterare il contenuto sostanziale dell'imposta. Nella versione definitiva dell'istituto, il legislatore, invece, attribuisce certezza al rapporto giuridico d'imposta attraverso la determinazione, in via presuntiva e per la durata di un triennio, di un livello reddituale minimo senza peraltro che, nel periodo di vigenza dell'accordo, possa prescindersi dalla determinazione del reddito effettivo del contribuente
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