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Plastiche: i materiali zelig
Cecilia Cecchini, Gillo Dorfles, Renato De Fusco, Angelo Trimarco, Stefania Zuliani sono chiamati a confrontarsi sul tema del "Camouflage" nel design e in architettura in un convegno curato da Antonello Tolve organizzato dalla Fondazione Plart (di cui Cecilia Cecchini è curatore scientifico) in collaborazione con la Fondazione Filiberto Menna e l'Accademia di Belle Arti di Macerata. Una riflessione sull'estetica del mascheramento e del mimetismo tra natura e artificio, una tendenza che attraversa la produzione degli artefatti fin dall'antichità e che i materiali più avanzati e le nuove tecnologie permettono di attuare in chiave contemporanea. Cecilia Cecchini ha incentrato il proprio intervento sulle materie plastiche: una riflessione critica che inizia dalle prime plastiche sintetiche prodotte a imitazione dei materiali naturali fino all'iper-realismo che i polimeri avanzati consentono, sfruttato sia nel mondo dell'arte che del design
Not Just Parent. Per un diverso approccio alle sfide del biodiritto
In the scholarly debate that has developed over two decades of implementation of Law No. 40 of 2004, locutions such as social parenting, intentional parenting, parental project, affective project are used to refer to family relationships made possible by new procreative techniques. At the same time, the terms sexuality, maternity and paternity have all but disappeared from
the legal lexicon, replaced by the “more inclusive” terms affectivity and parenting. Such semantic options can be traced to the methodological choice of approaching the topic of social parenting solely according to the equalitarian logics of anti-discrimination law. This paper questions the possibility of observing the phenomenon from a perspective that, eschewing reductive readings of Article 3 Const. does not devalue sexual difference in the name of neutral social parenting
Illiceità del ricorso a tecniche di PMA da parte di coppie dello stesso sesso e tutela del preminente interesse del minore: la sentenza n. 32/2021 della Corte costituzionale
Il contributo ha ad oggetto la sentenza n. 32/2021, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità avente ad oggetto gli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e l’art. 250 c.c., impugnati perché non consentirebbero al nato da un progetto di PMA eterologa, praticata da una coppia del medesimo sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l’interesse del minore. Il lavoro ricostruisce i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, per poi concentrare l’attenzione sui passaggi argomentativi più significativi della decisione n. 32/2021, dai quali si evince la preferenza finora accordata dalla Corte alle decisioni di inammissibilità rispetto alla possibilità di risolvere con sentenze di accoglimento le questioni che involgono la discrezionalità del legislatore in materia procreativa. Il lavoro conclude evidenziando che, sebbene dal tenore argomentativo per così dire insolito, la decisione del Giudice costituzionale merita di essere condivisa in quanto per garantire un pieno riconoscimento ai diritti del minore non sarebbe di per sé sufficiente la sola modifica dei limiti soggettivi prescritti dall’art. 5 della l. n. 40/2004, risultando invece necessario un intervento organico del legislatore.The contribution has as its object sentence n. 32/2021, with which the Constitutional Court has declared inadmissible the question of legitimacy concerning Articles 8 and 9 of Law n. 40/2004 and Article 250 of the Civil Code, challenged because they would not allow the child born from a project of heterologous PMA, practiced by a couple of the same sex, the attribution of the status of child recognized by the inten-ded mother who has given consent to the fertilization practice, where there are no conditions to proceed to adoption in special cases and the interest of the child is judicially established. The work reconstructs the main jurisprudential orientations on the subject, and then focuses attention on the most significant argomental passages of decision no. 32/2021, from which it is clear that the Court has so far given preference to decisions of inadmissibility with respect to the possibility of resolving issues involving the discre-tion of the legislator in procreative matters with judgments of acceptance. The work concludes by pointing out that, although the tenor of the argument so to speak unusual, the decision of the Constitutional Judge deserves to be shared as to ensure full recognition of the rights of the child would not be sufficient per se the mere modification of the subjective limits prescribed by art. 5 of law no. 40/2004, resulting instead necessary organic intervention of the legislature
La cyberviolenza di genere: un caso di omogeneizzazione giurisprudenziale tra ordinamenti statali
Il divieto di maternità surrogata osservato da una prospettiva costituzionale
The essay tries to offer a constitutional view of the “surrogacy”. It would analyse the legal interests protected by the Italian absolute prohibition of surrogacy, as laid down by the law on medically assisted procreation no. 40/2004. It starts by explanation the two different perspectives to observe the prohibition laid down by the article 12, co. 6 of the law no. 40/2004. Especially, the paper considers the “ex post” perspective that is when intended parents apply for recognition of legal parentage. The paper analyses the most recent jurisprudence regarding “public order limit” and “the best interests of the child” to demonstrate the irrelevance about woman position. Moving from the Constitutional Court sentence no. 272/2017, the paper suggests to interpret the surrogacy prohibition in accordance with articles no. 2, 3 and 32 of Italian Constitution
Retroattività della sospensione dalla carica di sindaco e problemi di (ir)retroattività: il Caso De Magistris
Muovendo dall’ordinanza n. 1801/2014 del TAR Campania Napoli, il presente articolo affronta il problema dell’applicazione retroattiva della sospensione dalla carica elettiva ex art. 11 della c.d. legge Severino. Mediante l’analisi dei principi e diritti costituzionali in gioco - il principio di retroattività, del tempus regit actum, il diritto all’elettorato passivo ex artt. 51 e 54 Cost., la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, co.2 Cost. e la tutela dei pubblici uffici ex art. 97 Cost. - l’articolo dimostra come il nodo che la Corte costituzionale è chiamata a sciogliere risieda nella natura giuridica dell’istituto sospensivo. Attraverso lo studio degli arresti giurisprudenziali in materia, si aderisce alla tesi per cui la sospensione assumerebbe una mera funzione cautelare. Il lavoro, inoltre, affronta il problema relativo alla durata di diciotto mesi dell’istituto sospensivo, che conduce all’analisi della funzione dell’istituto medesimo, evidenziando l’esigenza di definire la sua durata temporale per evitare che lo stesso assuma i caratteri di una sanzione anticipata. A seguito della recente ordinanza n. 11131/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il lavoro conclude ipotizzando che la Corte costituzionale dichiari inammissibile la questione di legittimità costituzionale per carenza di giurisdizione del Tar Campania Napoli
Il servizio idrico integrato in Sardegna tra inveramento del principio di unicità della gestione e criticità del suo esercizio
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