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    Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act

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    Come in una tolkieniana “terra di mezzo” pascolianamente proiettato verso il decadentismo (del lavoro), in cui si attua la crisi e il dissolvimento delle antiche certezze, il volume racconta, da diverse prospettive culturali e metodologiche, il confronto di diversi ed eterogenei punti di vista con i mantra del terzo millennio: i mercati, la competizione, la globalizzazione, la libertà (negoziale?). Il luogo è quello del dia-logos tra sa­peri. Il tempo è quello dell’archetipo del lavoro: libero e liberante. Così, Bibbia Diritto Letteratura cercano insieme il ponte di Cover tra presente e passato per costruire un futuro “altro diritto possibile”. Per un lavoro che, sopravvivendo al tramonto del fordismo, solo allora, dia autorità

    Il lavoro etero-organizzato prima e dopo il caso Foodora Italia.

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    l contributo ripropone la discussione sull’esegesi della fattispecie disciplinata dall’art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 81 del 2015 (nel testo anteriore alla riforma del 2019) trattata dall’autore nei Colloqui Giuridici sul Lavoro del 2015 (a cura) di Antonio Vallebona per il Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. Lo studio rigettava la tesi che il lavoro organizzato dal committente fosse la terza fattispecie e anzi con riferimento delle condizioni di applicazio­ne dimostrava la necessità di una lettura includente. La conclusione era che la nuova disciplina aveva natura antifraudolenta e determinava un allargamento (relativo) dell’area della subordi­nazione conseguente alla riduzione del campo di applicazione del lavoro autonomo coordinato. A distanza di poco più di quattro anni da quell’articolo la Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza n.166/2020) sul caso Foodora Italia affronta per la prima volta il tema del lavoro ete­ro.-organizzato e aderisce in pieno alla ricostruzione là proposta, sia in termini di funzione “ri­mediale” della norma, sia in termini di natura esemplificativa delle condizioni-caratteristiche dell’organizzazione sia in termini di riduzione dei spazi per il lavoro coordinato. Che la vicen­da processuale trattasse dei ciclo-fattorini era ed è del tutto irrilevante ai fini della corretta in­terpretazione della disposizione. Infatti la conclusione che l’applicazione dello statuto del lavo­ro su­bordinato al rapporto di lavoro dei c.d. rider è una mera conseguenza della corretta rico­struzione della fattispecie rimediale prevista dalla legge e non effetto delle peculiarità del lavo­ro tra­mite piattaforma

    «Was not the labour problem the same everywhere». «Homo ad laborem nascitur et avis ad volatum»! (Prolegomena per uno studio del diritto del lavoro tra Bibbia e letteratura)

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    The purpose of this research is to catalogue the biblical texts - notably in a first phase those which are in the first (or old) testament of the Christian Bible - which contain both prescriptive structures and pathways designed to protect the position of social weakness of the "worker", understood in its broadest sense and in its various and diverse facets: worker, salaried employee, servant, even slave, and so on. The starting point and most immediate objective of this work is therefore to find the biblical sources - and to get ready one first critical apparatus - which refer, directly or indirectly, to work in a broad sense, that is a personal relationship in which one of the two subjects is in a position of weakness, comparable to that which the Bible considers typical for orphans, widows, the poor and in some respects also foreigners: in one word the Weak.   &nbsp

    Tutela della salute della lavoratrice

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    Il Capo II del d.lg. n. 151/2001 reca l’attuazione della delega contenuta nell’art. 15 della l. n. 53/2000, con riferimento alla “tutela della salute della lavoratrice” 1 . La rubrica dell’art. 6, a differenza dell’ellittica (e asfittica) intitolazione del Capo II, riferita solo alla «salute della lavoratrice», è intitolata «tutela della sicurezza e della salute». Il 1° co. esplicitamente «prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio» 2 , fissando in modo compiuto la reale estensione della disciplina apprestata e il suo riferirsi inscindibil- mente al rapporto madre-figlio 3 . Le disposizioni contenute negli artt. da 6 a 15, dettano una “disciplina par- ticolare di genere” per la tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in due momenti di massima vulnerabilità 4 : la gestazione (e il parto) e i primi sette mesi di vita del nato 5 , periodo che, così unitariamente determinato, ingloba indistintamente anche il puerperio 6 . In considerazione della diver- sità biologica 7 della condizione di maternità rispetto a quella di paternità e in coerenza con la tecnica definitoria di cui all’art. 2 del t.u. 8 , la disciplina in commento si aggiunge sia a quella generale di tutela della salute, di cui all’art. 32 della Costituzione, sia a quella della sicurezza sul lavoro di cui al d.lg. 9.4.2008, n. 81 9 sia, infine, a quella generale della lavoratrice madre e della genitrice stabilite dallo stesso t.u. e dalla l. n. 53/2000 (per le parti non sostituite dal t.u.). La disciplina in commento invera nell’ordinamento il diritto asimmetrico (o diseguale) attuativo (almeno in parte) della «speciale adeguata protezione» della madre e del bambino proclamata dall’art. 37, 1° co. secondo periodo della Costituzione 10 . Il capo in discussione compendia aggiorna e coordina le tutele previste della l. 30.12.1971, n. 1204 intitolata alla «Tutela delle lavoratrici madri» (artt. 3, 30, 8° co., 31, 1° co., 9), della l. 7.8.1990, n. 232 sulla estensione delle tutele delle lavoratrici madri alla Polizia di Stato e penitenziaria (art. 13), dal d.lg. 17.3.1995, n. 230 di attuazione delle direttive in materia di radia- zioni ionizzanti (art. 69), dal d.lg. 25.11.1996, n. 645 11 recante il Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (artt. 1-9) 12 , della l. 8.3.2000, n. 53 legge delega del t.u. in com- mento e Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (artt. 12, 3° co., e 14); disposizioni a loro volta in gran parte precorri- trici 13 , come nel caso della legge n. 1204/1971 o attuatrici, nel caso di tutte le altre prima elencate, di numerose direttive europee

    Retroattività della riforma Brunetta in materia di incentivi?

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    The author tackles one of the most controversial aspects of the "Brunetta Reform": the knot of effectiveness in the light of the problems of interpretation and application of the novel discipline. This means an examination of the most famous judicial decisions on the application of Article. 65 of the decree in question. In the paper we analyse also the rules and principles laid down in clarification of the reform: the decree n. 141/2011 and the ministerial circulars of 2011
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