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Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale
Con la fulminea introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale anche il legislatore italiano ha inteso criminalizzare in via diretta e specifica il c.d. “revenge porn”, la pratica di pubblicare immagini sessualmente esplicite senza il consenso delle persone raffigurate. La formulazione del nuovo reato solleva molteplici perplessità, specie sul piano della sua efficacia applicativa, che sembrano in gran parte da addebitare ad un iter legislativo affrettato, nel quale sono difettati un inquadramento generale del fenomeno e l’approfondimento delle sottostanti esigenze di criminalizzazione. Il contributo, muovendo da questi aspetti, e sottolineando anche l’importanza di abbandonare l’utilizzo del neologismo inglese per adottare la denominazione “pornografia non consensuale”, procede
all’esame dell’art. 612-ter c.p. in costante dialogo con le soluzioni adottate dai legislatori stranieri e con le fattispecie incentrate sulla divulgazione di immagini già presenti nell’ordinamento italiano. Il commento del nuovo delitto si sofferma altresì sull’elemento della non consensualità della diffusione delle immagini, ed in particolare sui suoi riflessi sull’imputazione soggettiva, proponendone un’interpretazione innovativa, ispirata alle teorie dell’“affirmative consent” recepite da numerosi Stati americani in relazione ai delitti sessuali
La Cassazione alle prese col "post-Mariotti": precisazioni "metodologiche" in tema di prova scientifica, linee guida e apprezzamento della responsabilità penale del sanitario
Il lavoro analizza e commenta la sentenza CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza 3 dicembre 2015 – 21 gennaio 2016, n. 2541, in tema di responsabilità colposa del sanitario, una delle prime dopo l'intervento delle Sezioni Unite con la nota sentenza "Mariotti". Il commento dimostra come l’apprezzabile sforzo ermeneutico di quest'ultima pronuncia non ha, tuttavia, fatto “evaporare” tutte le criticità interpretative che, fin dai primi commenti, la dottrina aveva segnalato affliggere l’art. 590-sexies c.p. e, nella specie, quelle gravanti sui suoi presupposti applicativi. Al contrario, la giurisprudenza successiva all’intervento a Sezioni Unite, pur aderendo formalmente ai principi di diritto cristallizzati nella motivazione di tale pronuncia, ha denotato ancora grande incertezza sul piano “metodologico”. È proprio in questa prospettiva che si ritiene meritevole di annotazione la sentenza in commento, la quale, con lucidità e chiarezza, mette a fuoco taluni profili problematici, provando a sgomberare il campo da alcuni dei più ricorrenti equivoci delle pronunce “post-Mariotti”, e candidandosi dunque a costituire un valido punto di riferimento nomofilattico per giudici di merito e di legittimità. L’impianto motivazionale, peraltro, si segnala anche per una pregevole ricognizione sulla prova scientifica e la valenza «euristica» della perizia all’interno del processo penale
Il ruolo delle linee guida nell'accertamento della responsabilità penale: problematiche attuali e prospettive di riforma
Il contributo, versione ampliata della relazione dallo stesso titolo tenuta al Convegno organizzato dalla Scuola di Medicina legale di Trieste ed Udine, affronta le problematiche relative all'utilizzo delle linee guida nell'affermazione della responsabilità penale colposa. Vengono, in particolare, presi in esame la Legge Balduzzi e la Legge, di imminente approvazione, Gelli-Bianco
Covid-19 e responsabilità penali degli operatori sanitari. Brevi riflessioni su come limitare la punibilità tra colpa professionale, stato di necessità e cure palliative
La pandemia da Covid-19 ha sollevato anche numerose questioni giuridiche, tra le quali la ne cessità di contenere il persistente rischio penale degli operatori sanitari alle prese con la nuova infezione. Il saggio prende brevemente in considerazione alcune possibili soluzioni con riguardo ai temi della responsabilità professionale, delle cure palliative e della tragica scelta rispetto a quale paziente garantire l’accesso alle limitate risorse
Il percorso di depenalizzazione dell'errore medico. Tra riforme “incompiute”, aperture giurisprudenziali e nuovi orizzonti per la colpa grave
Con la sentenza delle Sezioni unite “Mariotti” il percorso di depenalizzazione dell’errore medico è giunto ad un punto fermo. La fotografia dello stato della “colpa medica” che emerge da tale pronuncia, tuttavia, è assai diversa da quanto si poteva pensare (e auspicare) prima dell’approvazione delle due riforme che, nel giro di pochi anni, hanno interessato il perimetro delle responsabilità penali degli esercenti le professioni sanitarie. In una prospettiva storica, che prende le mosse dal declino della medicina moderna e dalla sovraesposizione giudiziaria che ne è conseguita per gli operatori sanitari, l’Autore ripercorre criticamente le tappe di tale percorso, registrando più di un’inattesa battuta d’arresto. A conclusione dell’analisi viene segnalato come, paradossalmente, l’eredità di tali riforme potrebbe essere costituita, più che da una diretta restrizione dell’area della punibilità, da una rinnovata “cultura” dell’illecito colposo in ambito sanitario
Il triage in emergenza pandemica. Coordinate penalistiche di uno spazio solo apparentemente libero dal diritto
L’emergenza pandemica da Covid-19, perlomeno con riguardo a talune sue fasi, sarà consegnata alla storia come un particolare momento nel quale «il mondo non è stato governato dalla classe politica né da giunte militari, ma dai medici» (R. Casati, in Il Sole24ore, 19 aprile 2020). Di fronte a un quadro incerto e in costante mutamento,
alla scienza sono spettate scelte spesso cruciali e impellenti. Esse hanno assunto, nella loro dimensione più lancinante, i contorni di un vero e proprio dilemma morale abbattutosi sui medici tenuti a ottimizzare le limitate risorse a disposizione. Lo straordinario e inatteso afflusso di domande di cure rianimatorie, intensive e sub-intensive, infatti, ha comportato che solo parte dei pazienti abbia potuto ricevere la ventilazione assistita
necessaria, in molti casi, per sopravvivere. Di talché, nelle aree geografiche più colpite dall’epidemia, il triage del pronto soccorso non ha definito – come avviene in tempi normali – la gerarchia temporale degli interventi sanitari, ma l’alternativa tra la vita e la morte
Il linguaggio figurato e la prosodia
Nel presente capitolo ci soffermeremo su ulteriori aspetti del linguaggio che contribuiscono a determinarne la complessità e la ricchezza e a renderlo
in qualche modo una forma unica di scambio di informazioni tra gli esseri umani. In particolare, nei prossimi paragrafi, analizzeremo la comprensione
del linguaggio figurato e la decodifica della prosodia. Tali aspetti saranno trattati prima nella loro componente più teorica e con riferimento alla popolazione
sana, secondariamente per quanto riguarda il loro studio nelle patologie psichiatriche, con specifico focus sulle psicosi affettive e non affettive
La responsabilità penale per carenze organizzative e strutturali in ambito sanitario
Il contributo, prendendo le mosse da una sentenza della IV Sezione della Cassazione penale, analizza le problematiche in materia di attribuzione della responsabilità penale per casi di carenze organizzative o strutturali in ambito sanitario
L'omicidio e le lesioni personali colposi in ambito sanitario
Il contributo affronta il tema della responsabilità per colpa degli esercenti le professioni sanitarie, delineando un quadro aggiornato agli ultimi interventi normativi e alle più recenti pronunce giurisprudenziali. Nelle prime due parti, vengono esaminati gli istituti che hanno trovato in ambito sanitario una loro tradizionale declinazione
applicativa, come la posizione di garanzia, la colpa professionale, il principio di affidamento, la causalità omissiva. Nella terza parte, invece, vengono passate in rassegna le novità introdotte dalle riforme che hanno inciso sul perimetro della responsabilità penale dei professionisti sanitari, ovvero il decreto-legge “Balduzzi” (D.L. n. 189/2012) e la legge “Gelli-Bianco” (L. n. 24/2017), che ha introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies., soffermandosi infine brevemente sulle discipline ad hoc della responsabilità penale in epoca pandemica. L’indagine, tanto nelle prime due parti quanto nella terza, è impostata secondo un costante dialogo tra giurisprudenza di legittimità e dottrina penalistica
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