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Art. 10-bis, legge n. 212/2000 - Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
Il contributo costituisce il primo commento sistematico alla nuova disciplina dell'abuso del diritto fiscale recata dall'art. 10.bis dello Statuto dei diritti del contribuente
Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust.
L’inquadramento del trust nel sistema dell’imposizione sui redditi è av-venuto utilizzando uno schema misto: il trust è infatti un soggetto passivo ai fini IRES (cd. trust opaco), salvo essere trattato come un soggetto trasparente nell’ipotesi di predeterminazione dei beneficiari. Residuano tuttavia dei margini di incertezza in ordine alla sussunzione delle singo-le fattispecie concrete negli schemi legali del «trust opaco» o del «trust trasparente». Una risposta pragmatica è la possibilità di guardare al di-ritto attuale dei beneficiari per considerare al tempo stesso un trust come trasparente, nella misura in cui questo diritto esiste, ed opaco, nella mi-sura in cui questo diritto manca. Inoltre, può anche essere il «trustee» di un trust inizialmente opaco a renderlo in parte trasparente stabilendo «ex ante» il diritto incondizionato dei beneficiari a percepire una parte dei redditi. Sembra infine acquisito che i redditi tassati in capo al trust opaco si patrimonializzano e non scontano ulteriori livelli di tassazione in capo ai soci. Non convince, invece, la generalizzata applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ad ogni tipo di trust, afferma-ta dall’Agenzia delle entrate
Sul “vincolo di destinazione” quale nuovo presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni
Nella nota si analizzano due diversi profili di rilevanza del trust, con la mediazione dei “vincoli di destinazione”, ai fini dell’imposta sulle donazioni (l’astratta applicabilità del tributo ai trust “commerciali” e il momento di perfezionamento dell’obbligazione tributaria in presenza di un trust “liberale”), fornendo un contributo alla definizione degli esatti confini della nuova fattispecie del “vincolo di destinazione”, al disvelamento della effettiva capacità economica colpita dal rinnovato tributo successorio e alla corretta individuazione del momento in cui sorge il presupposto d’imponibilità; elementi, questi, ignorati o travisati nelle interpretazioni fornite dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate e applicate pedissequamente dagli Uffici periferici
Il trasferimento di immobili in un trust liberale è soggetto a imposizione proporzionale di registro: note critiche su un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull’ondivaga posizione del fisco)
Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha riformato due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, i cui ricorsi erano stati riuniti, accogliendo la tesi recessiva che vorrebbe l'atto di trust tassato ai sensi dell'art. 9 della Tariffa - parte I - allegata al d.p.r. n. 131/1986 (aliquota 3 per cento) e ciò con una motivazione che palesa un fraintendimento della natura del trust (sia in generale, sia, ancor di più, di quello in causa) e un vuoto argomentativo circa la portata della fattispecie delle "prestazioni a contenuto patrimoniale", disciplinata dalla citata disposizione, che ne giustificherebbe l'applicazione a un trust di stampo liberale come quello oggetto di giudizio. Ma ciò non è tutto, l'A. osserva, infatti, che il giudice tributario d'appello, consapevole delle conseguenze della soluzione pronunciata, ossia una seconda tassazione al momento del successivo trasferimento degli immobili dal trustee ai beneficiari, ha soggiunto che " al fine di eliminare una duplicazione d'Imposta, all'atto del trasferimento finale del Patrimonio dal trust al beneficiario l'Agenzia delle entrate dovrà considerare l'Imposta di Registro corrisposta dal trustee come anticipazione del Tributo dovuto alla scadenza e portarla in detrazione dell'ammontare che verrà determinato alla conclusione dell'atto di trust". L'A. critica sia la premessa civilistica da cui parte la Commissione tributaria regionale di Venezia, sia la conclusione cui questa perviene, dimostrandone la sostanziale erroneità e la correttezza, invece, delle sentenze riformate. Alcune considerazioni, infine, sono volte a dimostrare come l'art. 9, della Tariffa - parte I -allegata al d.p.r. n. 131/1986 - che i giudici di appello hanno ritenuto applicabile de plano - non era in realtà applicabile alla fattispecie oggetto della pronuncia
Aspetti tributari dei crediti d’impresa contabilizzati secondo gli Ias/Ifrs: prime riflessioni sistematiche
1. La disciplina dei crediti d’impresa nei principi contabili internazionali. – 1.1. Costo ammortizzato, valore di presumibile realizzo e «perdite da valutazione». – 1.2. Derecognition, «realizzo» ai fini IAS/IFRS e «perdite da cancellazione». – 2. I nuovi termini di rilevanza fiscale dei crediti IAS/IFRS in forza del principio di derivazione «rafforzata». – 2.1. Sui confini dell’area di determinazione dell’imponibile riservata dall’art. 83 ai principi contabili internazionali. – 2.2. Il nuovo «approccio» in sede di valutazione fiscale dei crediti contabilizzati secondo gli IAS/IFRS. – 3. Iscrizione dei crediti IAS/IFRS, valore «base» fiscalmente riconosciuto e trattamento dei componenti reddituali collegati. – 3.1. Fair value, costi/proventi di transazione e valore d’iscrizione del credito nel bilancio IAS/IFRS. – 3.2. Valore «iniziale» d’iscrizione, valore fiscale «base» del credito e rilevanza dei componenti reddituali collegati. – 3.3. Inesistenza di controindicazioni sistematiche e accoglibilità in campo fiscale degli interessi effettivi di origine contabile. – 4. La disciplina fiscale delle perdite su crediti di cui all’art. 101, comma 5, del TUIR al contatto con le regole contabili internazionali. – 4.1. Perimetro delle perdite su crediti rilevanti e ipotesi di deroga fondata sul collegamento con l’art. 109, comma 1. – 4.2. Ruolo degli «elementi certi e precisi», perdite da valutazione e inderogabilità delle norme di cui all’art. 101, comma 5. – 4.3. Perdite da cancellazione, competenza esterna e concorso alla formazione dell’imponibile secondo le regole IAS/IFRS. – 4.4. Cessioni pro-soluto di crediti IAS/IFRS e motivi (ulteriori) d’irragionevolezza dell’attuale orientamento di giurisprudenza. – 4.5. Misurazione delle perdite da valutazione o cancellazione e riflessi sul valore fiscalmente riconosciuto del credito. – 5. Le restrizioni alla deduzione di svalutazioni e perdite su crediti di cui all’art. 106 del TUIR al contatto con le regole contabili internazionali. – 5.1. Resistenza alla deroga delle regole fissate dall’art. 106 e possibili influenze degli IAS/IFRS sul regime fiscale delle valutazioni. – 5.2. Problematiche e soluzioni, per i soggetti IAS/IFRS, relative ai due termini della base di commisurazione delle svalutazioni. – 5.3. Brevi chiose su crediti impliciti nel leasing, operazioni «fuori bilancio», imprese assicurative e crediti per interessi di mora. – 5.4. Le «rivalutazioni» quali «riprese di valore» da valutazione: rilevanza generalizzata e nella loro conformazione contabile. – 5.5. Imponibilità delle rivalutazioni per gli enti creditizi e non imponibilità di quelle rilevate dagli enti divers
The ECJ’s Remarkable Decision on IRAP
The prejudicial question: IRAP as tax with the characteristics of “turnover tax ” in breach of Article 33 of the Sixth Directive. General criticisms concerning the theory of incompatibility of IRAP with the Sixth Directive. Error in perspective: the need for a iure communitatis assessment. The “Community perspective”: prohibition set forth in Article 33 of the Sixth Directive on “living law” of the ECJ. Essential characteristics of VAT subsist in IRAP. “General” application to supplies of goods and services. Application on the net “added value” of goods and services. Application “in each stage” of the production and distribution process. “Proportional” application to the price of goods and services irrespective of the number of transactions. The problem of “serious economic repercussions” of a declaration of incompatibility. The possibility of a temporal limitation of the decision’s effects: restrictive direction of jurisprudence from the ECJ. The possibility of a temporal limitation of the effects: the existence, in the case of IRAP, of the two conditions established in settled case-law. Temporal limitation of the effects of the decision and the Italian taxpayers’ right of refund. What possible solutions to the IRAP problem currently exist
Quali modifiche alla deducibilità dell’ammortamento di beni materiali e dei canoni di leasing?
La disciplina fiscale degli ammortamenti, scaturita dalla Finanziaria 2008, presenta profili d'incoerenza sistematica e risulta asincronica rispetto alle esigenze delle imprese nell'attuale contesto di grave crisi economica e finanziaria. Sarebbe auspicabile, innanzitutto, la reintroduzione sia dell'ammortamento accelerato (che dovrebbe assurgere anche a correttivo strutturale, evitando rischi d'incostituzionalità della disciplina degli ammortamenti) sia - anche solo in modo temporaneo - dell'ammodernamento anticipato, ma con assetti diversi rispetto al passato. E, altresì, l'eliminazione della prevista indeducibilità dei canoni di leasing, per le imprese utilizzatrici, in caso di violazione del vincolo temporale, che ostacola o rende oltremodo oneroso, sotto il profilo fiscale, l'accesso a questa forma di finanziamento o rifinanziamento (lease-back). Sommario: L'inadeguatezza dei coefficienti tabellari. L'ammortamento accelerato quale correttivo contingente ma anche strutturale. L'ammortamento anticipato quale surrogato di un finanziamento pubblico indiretto. I canoni di leasing: la normalizzazione in luogo dell'integrale indeducibilità
REDDITI TRANSNAZIONALI E DETRAZIONE IN ITALIA DEI TRIBUTI ASSOLTI ALL'ESTERO: IL RUOLO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE
1. La stabile organizzazione nel contesto della disciplina sul credito per le imposte estere, come disegnata dal legislatore della riforma fiscale del 2003: osservazioni introduttive. ??? 2. La stabile organizzazione ???italiana??? quale fattispecie che fa sorgere, per il non residente, il diritto di detrarre i tributi assolti all???estero sui redditi ivi prodotti e in essa confluiti e tassati. ??? 3. La stabile organizzazione ???estera??? quale elemento di localizzazione di taluni redditi prodotti al di fuori del territorio per i quali si chiede il credito d???imposta e i problemi per i contribuenti ???imprenditori???. ??? 4. (Segue). Le problematiche interpretative di taluni nessi di collegamento per le stabili organizzazioni ???italiane???, le distorsioni applicative del nesso della stabile organizzazione ???estera??? per i residenti e il possibile ausilio delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. ??? 5. Le regole applicabili, ai fini del credito d???imposta, per il computo del reddito d???impresa derivante da una stabile organizzazione ???estera??? di un residente (reddito prodotto all???estero) e da una stabile organizzazione ???italiana??? di un non residente (reddito complessivo). ??? 6. Le imposte assolte all???estero sul reddito d???impresa della stabile organizzazione ???estera??? accreditabili dal contribuente residente e la regola speciale in ordine al periodo d???imposta di accreditamento. ??? 7. Le ragioni dell???applicabilità della disciplina sul riporto delle eccedenze ai non residenti con stabile organizzazione ???italiana??? (ancorché in apparenza esclusi) e la sorte delle imposte estere non recuperabili con tale meccanismo o, se ritenuto inapplicabile, in eccesso rispetto al credito d???imposta riconosciuto
Titoli ambientali, contratto di tolling e operazioni imponibili ai fini Iva: note a margine della prima giurisprudenza
Disamina della prima giurisprudenza italiana in materia di fiscalità dei titoli ambietali energetic
Il CPGT nella giustizia tributaria riformata: un’introduzione
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, riforma giustizia tributaria
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