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    La riservatezza del processo arbitrale in Italia

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    The works consists in an opinion of the author , as an expert of Italian law, on the issues below. The questions to be answered by reference to Italian law are: 1.are Italian arbitration proceedings confidential in nature? 2.if the answer to 1 above is yes, does confidentiality apply to the entire arbitration process, including documents (for example the arbitration statements of case, witness statements, questions to witnesses) and the hearings or does it apply to the hearings only? 3.if the answer to 2 above is that confidentiality applies to the entire arbitration process, can a party to arbitration waive confidentiality in one part of the proceedings (e.g. the documents), but retain it in relation to another part (e.g. the hearings)? The issues at hand are of great systematic interest and altogether they reflect the values of legal systems. Thus they deserve an extensive research

    Ricorsi cautelari ante causam, pluralità di competenze e impedimento da litispendenza

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    I provvedimenti in rassegna affrontano, in sede di prima istanza e di reclamo, la questione della compatibilità o meno dell'istituto della litispendenza con i processi e i provvedimenti cautelari. I provvedimenti in esame escludono l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c., partendo dalla considerazione che la ratio dell'istituto - individuata esclusivamente nell'esigenza di evitare la possibilità che sulla stessa controversia si formino giudicati contrastanti - risulta del tutto incompatibile con la natura provvisoria e strumentale dei provvedimenti cautelari, non sfocianti in una res iudicata. L' A. espone le ragioni per cui tali provvedimenti non appaiono condivisibili, soprattutto alla luce delle conseguenze che una tale posizione comporta. Esaminati i vari profili della tematica, l' A. segnala una panoramica di dottrina e giurisprudenza precedente alla riforma, quando per lo più era ammessa l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. ai procedimenti cautelari, e una analoga panoramica in tema di procedimenti di volontaria giurisdizione nel senso della applicabilità dell'art. 39 c.p.c. e dell'esclusione della litispendenza

    Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. 150/2011 di riordino (e relativa "semplificazione") dei riti settoriali

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    Risale a poco meno di un mese fa l'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2011 (in G.U. 21 settembre 2011, n. attuativo della legge delega "per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili" (art. 54, L. n. 69 del 18 giugno 2009). L'intervento del legislatore delegato - pur perfettibile e certo non destinato ad esaurire il compito di razionalizzazione e semplificazione (anche in ragione degli un poco asfittici ambiti di intervento disegnati dalla legge delega) - dichiaratamente si pone in controtendenza rispetto alla passata predisposizione alla proliferazione dei procedimenti speciali, consegnando agli operatori del diritto un testo unico nel quale rinvenire, in una architettura di massima nitida, con rapidità e certezza la disciplina dei procedimenti oggetto di riordino e già, non fosse che sol per ciò, di semplificazione (la maggior parte dei quali ricondotti al rito sommario; alcuni a quello laburistico, solo tre - infine - a quello ordinario intollerabilmente lento). Se questo metodo verrà proseguito i benefici diventeranno via via più corposi in termini di quasi-ricodificazione, nonché di elasticità strumentale di quelli che, con minaccioso termine, si è soliti definire appunto "riti"

    ANCORA SULLA REVOCATORIA ORDINARIA "INCIDENTALE" NEL FALLIMENTO: DI ALCUNE BENVENUTE MESSE A FUOCO GIURISPRUDENZIALI SULLA LEGITTIMAZIONE CONCORRENTE

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    Secondo quanto affermato dalla sentenza in rassegna, l'azione revocatoria ordinaria del singolo creditore, pendente allorché il debitore sia dichiarato fallito, diviene improcedibile; ma ciò solo se ed in quanto il curatore intervenga nel processo pendente nell'interesse della massa subentrando nella stessa azione pauliana già esperita. L'A. esamina la disciplina di cui agli artt. 66 l. fall. e 2901 ss. c.p.c. e pone in risalto le novità che emergono dalla pronuncia, soprattutto perché vengono apportate significative precisazioni e viene effettuato un lodevole tentativo di razionalizzazione delle conclusioni correnti in giurisprudenza sulla materia trattata. Ripercorre le motivazioni sviluppate dal Tribunale di Milano, evidenziandone gli aspetti di maggiore interesse e valutando quali profili della problematica considerata debbano essere ulteriormente sviluppati

    Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009

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    Codice di procedura civile commentato. La riforma del 200
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