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    I COLLOQUI DIFENSIVI DAL CODICE ROCCO ALLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

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    Il colloquio tra difensore e assistito in vinculis rappresenta l’espressione più intensa del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. e, pertanto, deve essere efficacemente garantito sin dal momento iniziale in cui il soggetto venga ad essere privato della libertà personale, ammettendo ipotesi di dilazione, nel corso delle indagini preliminari, solo in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela. Nel corso degli anni, l’istituto de quo ha subìto diverse modifiche legislative – tra cui si annoverano da ultimo la riforma Orlando e la riforma sull’ordinamento penitenziario –, che, pur orientate a riconoscere effettività e concretezza al diritto del detenuto di avvalersi di quel necessario “supporto tecnico” indispensabile per apprestare un’adeguata strategia difensiva, si sono, tuttavia, rivelate di scarsa portata dal punto di vista delle garanzie

    PERSONA IN VINCULIS E DIRITTO AL COLLOQUIO.

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    Al detenuto bisogna riconoscere il “diritto al colloquio” al pari delle persone libere, salvo tassative esigenze di sicurezza, purché proporzionali e specifiche. Emerge, prima di tutto, la prerogativa insopprimibile dei dialoghi con il difensore, in fase cautelare come in quella esecutiva, aree nelle quali va ancora riconosciuta l’insufficienza del dato legislativo. Ma non meno significativi per lo sviluppo della personalità sono i colloqui con “altri soggetti”, come i familiari - con i quali il recluso ha il diritto di mantenere forme di comunicazione in piena rispondenza ai principi fondamentali - e i “garanti dei diritti dei detenuti”, che svolgono un ruolo proattivo per la tutela delle persone private della libertà. Con tali “colloqui” hanno in comune solo il nomen gli incontri che il recluso può avere con talune autorità al solo scopo di favorire l’intervento giudiziario e/o la collaborazione processuale
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