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    Conflitti Armati

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    La ricerca che ha condotto alla pubblicazione dello scritto sui conflitti armati è stata incentrata, in primo luogo, sull’evoluzione che la guerra ha subito, nelle sue modalità di realizzazione e nel quadro giuridico, dal diritto internazionale classico ad oggi. Dopo aver analizzato la nozione attuale di conflitto armato e il ruolo dell’effettività nel diritto internazionale sono state considerate le fonti di diritto umanitario e gli elementi idonei a definire i conflitti armati internazionali. In particolare, con riguardo alle regole dello ius in bello nei conflitti internazionali, si è tenuto conto degli sviluppi anche sul piano interno in ordine alla classificazione dei soggetti coinvolti: i combattenti legittimi e quelli non privilegiati e i civili. A questo riguardo oggetto di analisi sono state le tutele imposte dal diritto internazionale per determinate categorie di civili e di beni e per i prigionieri di guerra, nonché i principi generali che regolano la condotta della Potenza occupante. Riguardo alla condotta delle ostilità e ai metodi di combattimento, particolare attenzione, anche tenendo conto della giurisprudenza dei tribunali internazionali, è stata rivolta al principio di distinzione, a quello di necessità e al principio di proporzionalità. Dopo aver analizzato la disciplina dei conflitti navali e aerei, della neutralità e delle regole sulla cessazione dei conflitti, la ricerca è stata svolta con riguardo ai conflitti armati non internazionali. In ultimo, è stata considerata la responsabilità penale individuale per i crimini commessi nel corso dei conflitti armati internazionali e interni

    «La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani»

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    La diffusione del fenomeno del negazionismo, in particolare dell’Olocausto, che ha in sé una forte connotazione discriminatoria, ha spinto la comunità internazionale a occuparsi dell’individuazione dei limiti alla libertà di espressione nei casi in cui vengano diffuse opinioni volte a negare l’esistenza di crimini contro l’umanità come l’Olocausto, accertati sul piano storico anche grazie a tribunali internazionali e interni. Sia sul piano internazionale sia su quello nazionale sono stati adottati atti che vietano il negazionismo nei confronti di fatti storici accertati oltre ogni dubbio, come l’Olocausto, limitando, in questi casi, il diritto alla liberà di espressione. Tali divieti sono stati esaminati dalla Corte europea dei diritti umani che in diverse pronunce ha considerato conforme all’articolo 10 della Convenzione dei diritti umani sulla libertà di espressione la punizione sul piano interno degli autori di tesi negazioniste, considerando tali opinioni come espressioni di discriminazione razziale o religiosa nei confronti di un gruppo. In particolare, proprio alla luce dell’assoluta gravità del fenomeno del negazionismo, la Corte, in diverse occasioni, ha ritenuto che “the negation of clearly established facts such as Holocaust would be removed from the protection af Article 10 also thank to Article 17” e questo al fine di garantire l’impianto e i valori espressi nella Convenzione. Di conseguenza, alla luce della prassi della Corte si può ritenere che le tesi negazioniste non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione in quanto contrarie ai valori fondamentali della Convenzione e della democrazia
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