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I diritti sindacali nei luoghi di lavoro
Il contributo propone spunti di riflessione sul tema dei possibili riflessi dell’innovazione tecnologica rispetto alle tradizionali dinamiche sindacali
Lavoro 2.0 e diritti sindacali: spunti di riflessione e proposte operative su tele-assemblea e referendum sindacale on line
Il contributo propone spunti di riflessione sul tema dei possibili riflessi dell’innovazione tecnologica rispetto alle tradizionali dinamiche sindacali. In specie, prendendo spunto da esperienze collettive – incentivate nel periodo pandemico – tese al superamento della “materialità” dei luoghi per l’esercizio di taluni dei diritti sindacali codificati nella legge n. 300 del 1970, si osserva l’insussistenza di profili teorici di carattere ostativo allo svolgimento (anche) in forma telematica o digitale del diritto di assemblea o del diritto di referendum. Al contrario, gli artt. 20 e 21 del c.d. Statuto dei Lavoratori nel prevedere una funzione di regolazione diretta delle parti sindacali ad esse consentono di rinviare per la risoluzione degli aspetti digitali di carattere pratico per la proiezione informatica dei diritti in parola calibrandoli ad una partecipazione anche a distanza dei lavoratori interessati.The contribution offers food for thought on the subject of the possible repercussions of
technological innovation with respect to traditional trade union dynamics. In particular, taking a cue
from collective experiences - encouraged in a time of pandemic - aimed at overcoming the
"materiality" of places for the exercise of certain trade union rights codified in law no. 300 of 1970,
it is noted that there are no theoretical profiles impeding the carrying out (also) in telematic or
digital form of the right of assembly or the right of referendum. On the contrary, the artt. 20 and 21
of the Statuto dei Lavoratori in providing a direct regulatory function of the trade union parties
allow them to postpone for the resolution of the digital aspects of a practical nature for the IT
projection of the rights in question, calibrating them to a participation, even at a distance, of the
workers concerned
Diritto di assemblea dei lavoratori e ripartizione del 'monte ore' retribuito in caso di rottura dell’unità sindacale (Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 21 luglio 2009, n. 16936)
L'articolo dà conto di come, a più di quarant'anni dall'entrata in vigore del c.d. Statuto dei lavoratori, la Corte di Cassazione, per la prima volta, si pronunci sull‟interpretazione dell‟art. 20, della legge 20 maggio 1970 n. 300, in tema di esatta determinazione del quantum e di ripartizione delle ore di assemblea retribuita garantita dalla legge, escludendo - nel caso - la denunciata condotta antisindacale.
Invero, sulla base di un lettura restrittiva della norma, la Suprema Corte afferma – da un lato – che il “monte ore” di assemblea che deriva dalla legge e dalla disciplina pattizia, definisce il limite massimo complessivo a disposizione tout court dei soggetti collettivi legittimati alle convocazioni; d'altro canto, al fine di determinare l’ordine di priorità dei soggetti abilitati, la Suprema Corte oggetto di annotazione considera decisivo (ma qui per il vero la legge è chiara sul punto) non il momento della indizione, ma la comunicazione di convocazione al datore di lavoro di un’assemblea già fissata
Le esigenze di contemperamento ed i fragili equilibri del sistema: il monito della Consulta.
Il giudizio principale trae origine dal ricorso di due pensionati, già dipendenti di amministrazione provinciale, avverso provvedimenti con cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione ex Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti anche dell’amministrazione pubblica (cfr. art. 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modifiche in l. 27 dicembre 2011, n. 214), ridetermina in peius i trattamenti pensionistici, disponendo, altresì, il recupero delle maggiori somme erogate medio termine.
La Corte costituzionale chiamata a verificare il contrasto delle disposizioni scrutinate con i principi di eguaglianza e il canone di ragionevolezza, pur ritenendo – sotto il profilo esaminato – inammissibile la questione al vaglio del giudizio di legittimità non nasconde l'esigenza di un «percorso di armonizzazione» tra i due ordinamenti pensionistici
Il lavoro a progetto: il "dialogo" a distanza tra giurisprudenza e prassi amministrativa
Il lavoro annota la prima decisione di Corte di Appello relativa ad una fattispecie di collaborazione coordinata a progetto.
In particolare, la Corte Territoriale di Firenze ha occasione di intervenire da un lato, sulla questione - preliminare - della individuazione della nozione di "progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso", cui a mente dell'art. 61, comma primo, del D.lgs. n.276/2003 e succ. mod. devono essere ricondotti i rapporti di collaborazione del settore privato già definiti dall'art. 409, n. 3, c.p.c., fatte salve le eccezioni espresse dal comma terzo; dall'altro lato, il Giudice di secondo grado precisa le conseguenze della mancata specificazione in forma scritta del progetto o programma di lavoro.
Invero,la Corte, per entrambi i profili che rilevano nel caso concreto sottoposto alla sua valutazione, dichiaratamente conferma un'interpretazione rigida delle norme di legge, in specie sul piano della natura della presunzione dell'art. 69, comma primo, secondo la lettura che, nel corso degli ultimi anni, soprattutto sul piano giurisprudenziale, è andata soppiantando il primo indirizzo "morbido" con riguardo alla determinazione dei contorni di definizione del nuovo istituto.
Il commento in parola è allora anche l'occasione di riordinare "lo stato dell'arte" delle differenti chiavi di interpretazione della nuova regolamentazione legale -che si è dimostrata di non facile lettura - ad opera della dottrina, della giurisprudenza e della consistente prassi amministrativa intervenuta in questi anni
Il regime giuridico della delega di sicurezza: condizioni di legittimità e limiti dell’incarico di funzioni nel nuovo assetto normativo
L'articolo si pone l'obiettivo di esaminare in dettaglio il quadro regolamentare dell’istituto - così come realizzato a mente dell'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 e succ. mod. - correlativamente alla più recente evoluzione giurisprudenziale e normativa, al fine di identificare i differenti livelli di responsabilità all’interno delle organizzazioni di lavoro complesse.
Su tale piano, dopo aver precisato le condizioni di legittimità dell'istituto - senza trascurare il rinnovato obbligo di vigilanza e la residua posizione di garanzia del soggetto delegante - l'analisi si sofferma, in specie, sui limiti alla efficacia liberatoria della delega prevenzionistica, nonché, sulla rilevanza dei modelli di organizzazione e gestione dell'impresa, ex D.lgs. n. 231/2001, atti a consentire una presunzione di adempimento dell'obbligo di sorveglianza del datore di lavoro
Il sistema delle tutele del lavoro nell'appalto tra politiche del diritto e scelte organizzative
La responsabilità solidale delle tutele lavoristiche nell'appalto: il ministero "chiarisce" quale è il soggetto collettivo autorizzato alla deroga pattizia?.
Il c.d. mobbing nel rapporto di lavoro: problematiche interpretative ed inquadramento giuridico [Nota a Cass. sez. lav. 4 settembre 2007, n. 18580; Cass. sez. V pen. 29 agosto 2007, n. 33624]
L'articolo commenta due decisioni di rilievo della Suprema Corte di Cassazione aventi ad oggetto la individuazione e la qualificazione di pratiche cd mobbizzanti ai danni di lavoratori, al fine di definirne i contorni sul piano delle forme e delle modalità attuative.
In specie, le sentenze - conformandosi sul punto alla maggioritaria elaborazione giurisprudenziale - ribadiscono, anzitutto, che “la condotta di mobbing presuppone una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti quale carattere strutturale dei comportamenti in argomento" ma anche - ed è il punto forse più delicato dell’indagine definitoria - che l'ulteriore requisito, atto ad integrare e completare il profilo per così dire “strutturale” del mobbing, è di necessità riferito alla valutazione del cd profilo finalistico.
D'altro canto, le decisioni in argomento opportunamente convergono sul fatto che le difficoltà e le incertezze definitore evidenziate nella ricomposizione degli elementi essenziali identificativi della condotta mobbing si superano, sul piano giuslavoristico, ove si consideri che dottrina e giurisprudenza, sostanzialmente, concordano per quanto attiene il profilo della rilevanza giuridica del mobbing, in tali termini inteso, ricollegando le vessazioni materiali e psicologiche poste in essere in azienda, quale che ne sia l’autore, ad una violazione – anzitutto – dell’obbligo di sicurezza e di protezione dei dipendenti assicurato dall'amplissima e "capiente" disposizione dettata dall’art. 2087 cod.civ
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